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ANCORA TEMPO PER L’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Ancora tempo per l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore

In sede di conversione del “Decreto Semplificazioni” sono state inserite alcune disposizioni che sospendono o rimandano, per l’ennesima volta, l’applicazione delle norme del D.Lgs

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Con l’approvazione del ddl di conversione del D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), da parte della Camera, sono state aggiunte due norme riguardanti il D.Lgs 117/2017 (“Codice del Terzo settore”), in particolare la parte di adempimenti e iscrizione ai relativi registri

Vi è in primo luogo la disposizione contenuta all’art. 25-bis della legge di conversione in esame, che introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei 180 giorni ex art. 54, comma 2 del Codice del Terzo settore, entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dopo aver ricevuto le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

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Viene infatti previsto che, ai fini del computo di tale termine, a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS non si deve tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022

In proposito occorre considerare che, trattandosi di una sospensione dei termini, ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi – come accade, ad esempio, anche per le vicende del processo tributario (con sospensione che dura per tutto il mese di agosto e successiva ripresa dal 1° settembre). 

La casistica in esame si differenzia quindi dalla proroga (o differimento), la quale ha invece a che vedere con la seconda norma inserita in sede di conversione in legge del “Decreto Semplificazioni”.

Il successivo art. 26-bis prevede infatti l’estensione al 31 dicembre 2022 – in luogo del vigente 31 maggio 2022 – del termine per l’applicazione inderogabile delle norme del nuovo Codice del Terzo Settore ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore; sostanzialmente si tratta della possibilità di adeguare gli Statuti con i quorum c.d. alleggeriti, di cui all'art. 26-bis del D.L. 73/2022, per l'assemblea ordinaria. In proposito si segnala che, dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (recante data 2 agosto 2022), risulta che tale proroga dell’applicazione delle norme del nuovo Codice del Terzo settore si giustifichi “per motivi presumibilmente legati alle operazioni di trasmigrazione degli ETS dai registri pre-esistenti” (ossia quanto visto in precedenza per l’art. 25-bis).

Si ricorda comunque che, a prescindere dalle ulteriori dilazioni di cui sopra, il RUNTS – che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore – risulta attivo dal 23 novembre 2021 e le procedure di iscrizione nel RUNTS, così come le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono state disciplinate dal Decreto 106 del 15 settembre 2020. Per questo motivo, a partire dal 23 novembre 2021, le amministrazioni che gestivano i registri ODV e APS hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti: conclusa tale attività preliminare, gli uffici RUNTS dovranno verificare le singole posizioni degli enti in trasmigrazione, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi, per procedere infine con provvedimento a iscrivere gli enti nel RUNTS o a negare l'iscrizione in assenza dei requisiti

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