Il regime della tassazione di gruppo delle imprese residenti (consolidato fiscale nazionale) assicura, ai fini IRES, la compensazione di alcuni componenti reddituali (perdite, interessi passivi) all’interno del gruppo societario, o – per meglio dire – della “fiscal unit” costituita dalle società che hanno esercitato l’opzione.
L’esigenza di circoscrivere l’area dei benefici garantiti dal consolidamento ha indotto il legislatore a prevedere, oltre al carattere vincolante dell’opzione (bilateralmente esercitata dalle società partecipanti), precise ipotesi di decadenza dal regime speciale in presenza di determinate tipologie di operazioni societarie.
Sono state inoltre previste delle conseguenze tipiche in caso di interruzione anticipata dell’opzione da parte di una o più delle società facenti parte del consolidato.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 137 del 13 maggio 2022 "Consolidato fiscale e operazioni straordinarie" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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1) Tassazione di gruppo
Il consolidato fiscale nazionale è disciplinato dagli artt. da 117 a 129 del Tuir, mentre le prime norme di attuazione sono state emanate con il D.M. 09.06.2004.
Esso può comprendere un insieme di società facenti o meno parte di un gruppo “civilistico”. Risulta pertanto indifferente rispetto all’eventuale bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, anche se in capo alla consolidante – che sia o meno una capogruppo in senso proprio – devono sussistere determinati requisiti di controllo sulle consolidate.
A seguito dell’opzione triennale viene determinato un imponibile globale in capo alla società consolidante, che è dato dalla sommatoria dei valori comunicati dalle società appartenenti al consolidato.
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2) Requisiti di accesso
L’accesso all’istituto è subordinato al possesso di una partecipazione superiore al 50% del capitale, del diritto agli utili e dei diritti di voto, senza tener conto dell’effetto demoltiplicativo derivante dal possesso di partecipazioni “a catena”.
È necessario, insomma, il controllo civilistico in senso stretto.
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3) Le operazioni straordinarie
Il citato D.M. 09.06.2004 è stato in seguito sostituito dal D.M. 01.03.2018, attualmente vigente, che prende in considerazione vari tipi di operazioni societarie straordinarie, di seguito indicate con i relativi effetti:
FUSIONI | |
Fusione tra società consolidate | la tassazione di gruppo non si interrompe |
il vincolo temporale di permanenza nel consolidato si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che deve rispettare il termine che scade per ultimo | |
Fusione tra la consolidante e una o più consolidate | la tassazione di gruppo si estingue senza effetti rettificativi |
Fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata | la tassazione di gruppo permane nei confronti delle altre consolidate |
Fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato | la tassazione di gruppo non si interrompe, se permangono i requisiti di cui all’art. 117 del Tuir |
SCISSIONI | |
Scissione totale o parziale di una consolidata che non comporta la modifica della compagine sociale | la tassazione di gruppo non si interrompe, se permangono i requisiti di cui all’art. 117 del Tuir |
le beneficiarie si considerano partecipanti al consolidato per un periodo pari a quello residuo della scissa, anche se non esercitano l’opzione | |
Consolidata beneficiaria di una scissione | non si interrompe la tassazione di gruppo, se permangono i requisiti di cui all’art. 117 del Tuir |
Scissione parziale della consolidante | la tassazione di gruppo non si interrompe per la scissa, se permangono i requisiti di cui all’art. 117 del Tuir |
ALTRE OPERAZIONI | |
Liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata | la tassazione di gruppo non si interrompe |
Conferimenti effettuati da soggetti partecipanti al consolidato | la tassazione di gruppo non si interrompe |
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4) Altre ipotesi interruttive
Il D.M. contiene altresì l’elencazione di alcune ulteriori ipotesi interruttive del consolidato. L’esame combinato di tale previsione e di quelle del Tuir, consente di ricondurre l’effetto interruttivo alle seguenti ipotesi.
cessazione del requisito del controllo prima del decorso del triennio |
intervenute procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi |
liquidazione giudiziale |
trasformazione di società soggetta all’IRES in società non soggetta a tale imposta |
trasformazione della consolidata in soggetto avente una diversa natura giuridica rispetto a quelli indicati nell’art. 120 del Tuir |
trasformazione della consolidante in soggetto avente una diversa natura giuridica rispetto a quelli indicati nell’art. 117 del Tuir |
trasferimento all’estero della residenza, se non sono rispettate le condizioni di cui all’art. 117, co. 2, Tuir – per le consolidanti, residenza in Paese con il quale sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni; esercizio di attività di impresa tramite una stabile organizzazione residente |
fusione tra la consolidata e una società extra consolidato |
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5) Fusione tra consolidate
Nell’ipotesi della fusione tra società consolidate, gli obblighi posti a carico delle società optanti devono essere adempiuti sia dalle società fuse, sia da quella risultante dalla fusione / incorporante.
In particolare:
- se gli effetti fiscali della fusione tra società consolidate decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d’imposta, la società incorporante / risultante dalla fusione deve comunicare alla consolidante il reddito dell’intero esercizio risultante dalla somma algebrica
- dei redditi e delle perdite delle società partecipanti alla fusione per il periodo d’imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione;
- del reddito o della perdita relativo al periodo d’imposta da cui ha effetto la fusione;
- sono comunque applicate le disposizioni dell’art. 172 del Tuir, ad esclusione di quelle sugli obblighi di versamento che, fino alla data di efficacia della fusione, sono ordinariamente posti a carico dei soggetti che si estinguono, per poi essere trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione;
- la società risultante dalla fusione è tenuta ad adempiere gli obblighi di cui all’art. 8 del D.M., con riferimento a tutte le società partecipanti alla fusione;
ai fini del riporto delle perdite , l’esercizio sociale in cui ha effetto la fusione è considerato un unico periodo d’imposta.
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