La Legge n 91 di conversione del “Decreto Aiuti ed Energia” recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione.
In particolare, in merito alla compensazione dei crediti verso la PA la norma ha esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali, la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Inoltre, è stato previsto che le disposizioni di cui alla disciplina ordinaria si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
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1) Compensazione crediti professionali PA: chi può chiederla
Come specificato anche da Agenzia della Riscossione, le prestazioni effettuate da un professionista o da una impresa effettuate per conto di una Pubblica Amministrazione per le quali non si sia ancora ricevuto il pagamento, possono essere compensate con i debiti oggetto di cartelle di pagamento.
Si procede in sintesi ad una compensazione del credito commerciali con un debito verso la PA.
Condizione necessaria per procedere è che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui hai effettuato i lavori, certifichi il credito. La certificazione va richiesta utilizzando l'apposita piattaforma informatica PCC del ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo preposto (clicca qui per accedere)
Successivamente, presentando la certificazione prodotta agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, essa verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell’attestazione di pagamento.
In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, si dovrà indicare gli importi che si intende estinguere.
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2) Compensazione crediti professionali PA: quali crediti riguarda
La compensazione può essere effettuata tra:
- crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture, appalti o prestazioni professionali;
- carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate o Enti locali – avvisi di addebito dell’INPS), affidati entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione;
- carichi inclusi in piani di Definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”);
- carichi inclusi in piani di cui all’Art. 1, commi 184 -198, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (c.d. “Saldo e stralcio” ).
La compensazione non può essere effettuata se riferita a carichi riguardanti le c.d. “risorse proprie tradizionali”, anche se inclusi in piani di Definizione agevolata.
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3) Accreditarsi sul portale PCC e chiedere la certificazione del credito da compensare
Per poter procedere alla compensazione dei crediti è necessario innanzitutto ottenere da parte della PA debitrice un certificazione del credito d'impresa o professionale.
Per ottenere la certificazione occorre accreditarsi presso il sistema PCC al seguente indirizzo: http://crediticommerciali.mef.gov.it
Il libero professionista deve recarsi con documento di riconoscimento e una email PEC presso alternativamente:
- la competente Ragioneria Territoriale dello Stato
- la Pubblica Amministrazione verso cui si vanta il credito;
- il competente Ufficio Centrale del Bilancio
e richiedere le credenziali. Una volta ottenute le credenziali, si potrà completare on line l’accreditamento al sistema PCC.
Attenzione al fatto che le imprese possono effettuare l’intera operazione on line sul portale della PCC.
Il creditore, dopo aver effettuato l’accreditamento, potrà inoltrare l’istanza di certificazione del credito utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.
Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
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