Come riportato dall’Unità di Informazione Finanziaria nel Rapporto annuale 2021, sono attualmente in via di definizione i lavori del Tavolo tecnico inter-istituzionale coordinato dal Ministero dell’Economia e delle finanze e a cui partecipano la UIF, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e monopoli, volto ad individuare gli interventi necessari per garantire l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento UE/2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione, prevedendo contestualmente alcune modifiche alla normativa vigente in materia di dichiarazioni in oro di cui alla Legge n° 7/2000 al fine di evitare una sovrapposizione di obblighi dichiarativi in tale materia.
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1) Gli obblighi dichiarativi delle operazioni in oro
Tanto, in quanto, per effetto dell’applicazione del richiamato Regolamento UE 2018/1672 (che abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005), che ha esteso, tra l’altro, la definizione di denaro contante ai beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, anche l’entrata o l’uscita dall’Unione di monete e lingotti d’oro di importo pari o superiore a € 10.000,00, sono soggette ad una dichiarazione presso le Autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale tali beni entrano o escono dall’Unione medesima. Secondo il Legislatore Europeo, infatti, i beni in oro avanti menzionati, presentando un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume, possono essere facilmente convertiti in denaro nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti.
Ciò detto, risulta doveroso evidenziare che, con la previsione dell’obbligo dichiarativo de quo, le stesse Autorità competenti (Autorità Doganali), chiamate ad operare secondo un approccio risk-based e cioè, basato principalmente su un’analisi volta a individuare e valutare i rischi, nonché a predisporre le contromisure necessarie, registrano le informazioni acquisite e le trasmettono, attraverso il c.d. Sistema Informativo Doganale Europeo, alla FIU (Financial Intelligence Unit) dello stato membro in cui sono state ottenute.
Disposizioni, quindi, che potrebbero, in taluni casi, dar luogo ad una sostanziale sovrapposizione con gli obblighi in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro, già statuti dall’art. 1, comma 2 della Legge n° 7/2000, secondo cui: chiunque disponga o effettui il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale o altra operazioni in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Unità di Informazione Finanziaria, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500,00 €.
Allo stato attuale, pertanto, non è da escludere un’eventuale modifica normativa alla disciplina nazionale in materia di oro (Legge n° 7/2000) che preveda l’esonero dall’obbligo dichiarativo delle operazioni in oro di cui alla richiamata Legge n° 7/2000, qualora le stesse formino oggetto di dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2018/1672; il tutto, ovviamente precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione.
Oltre a tutto ciò, all’attenzione del Tavolo Tecnico in esame, vi è anche la proposta di prevedere la competenza della UIF alla ricezione delle dichiarazioni di cui alla L. 7/2000 (l’Unità oggi riceve tali dichiarazioni in virtù della delega a essa attribuita dalla Banca d’Italia), nonché di stabilire che le comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro di cui all’art. 1, comma 3, della L. 7/2000, siano trasmesse all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi - OAM (istituito ai sensi dell’articolo 128-undecies del D.lgs. 385/1993), e non più alla Banca d’Italia.
A tal punto, al di là delle proposte di modifica, non si può non ritenere propizia l’occasione di prevedere l’istituzione di un organo di autoregolamentazione dedicato agli Operatori Professionali in Oro e agli Operatori Compro Oro, che collabori con le Autorità antiriciclaggio e provveda a diramare linee guida comportamentali conformi alle normative, nonché di fungere da soggetto di raccordo tra operatori obbligati e istituzioni poste a presidio; il tutto, anche attraverso il rafforzamento dei poteri di collaborazione dell’Organismo degli Agenti e Mediatori con le Autorità di vigilanza e controllo.
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