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RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE DOGANALE INDIRETTO AI FINI IVA. LA RECENTE SENTENZA UE

Responsabilità del rappresentante doganale indiretto ai fini IVA. La recente sentenza UE

Questioni pregiudiziali in materia di IVA e rappresentanza doganale indiretta

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Con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-714/20) la Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla corretta interpretazione dell’articolo 77, paragrafo 3, codice doganale in tema di responsabilità del rappresentante doganale indiretto

Nello specifico, si chiarisce se tale soggetto possa risultare debitore dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana, nonché dell’IVA all’importazione per le stesse merci.

Infatti, ripercorrendo i fatti di causa, si segnala come la CTP Venezia abbia sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) se l’articolo 201, direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA) nel disporre che “all’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione” debba interpretarsi nel senso che a quest’ultimo si imponga la emissione di una norma statuale in materia di IVA all’importazione

2) se l’articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale dettato per le obbligazioni doganali all’importazione secondo cui “in caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in doganadebba interpretarsi nel senso che il rappresentante indiretto sia responsabile non solo dei dazi doganali, bensì pure dell’IVA all’importazione per il fatto solo di essere soggetto “dichiarante alla dogana” in nome proprio».

1) Sulla (non) responsabilità del rappresentante doganale indiretto ai fini IVA

È opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del codice doganale, il rappresentante doganale indiretto agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona

Pertanto, quando quest’ultimo presenta la «dichiarazione in dogana», lo fa a nome proprio ma per conto della persona che gli ha conferito un mandato e, dunque, agisce in qualità di «dichiarante», ai sensi dell’articolo 5, punto 15, di tale codice. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, sempre del codice doganale, debitore dell’obbligazione doganale è lo stesso dichiarante: di conseguenza, in caso di rappresentanza indiretta, la parte debitrice si identifica  nella persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. 

In altri termini, tanto il rappresentante doganale indiretto, quale dichiarante, quanto l’importatore per conto del quale esso presenta tale dichiarazione, assumono la qualità di debitori. 

Tuttavia, è fondamentale sottolineare come la formulazione normativa riguarda esclusivamente l’obbligazione doganale e non anche l’IVA all’importazione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 5, punto 20 del Codice doganale, nonché da costante orientamento della giurisprudenza UE, si può pacificamente affermare come l’IVA da riscuotere per l’importazione di beni, non rientri tra tali dazi all’importazione.

Infine, la stessa normativa comunitaria in materia di IVA, in particolare l’articolo 201 della direttiva IVA, non opera un rinvio alle disposizioni del codice doganale per quanto riguarda l’obbligo di pagare tale imposta, bensì prevede che tale obbligo incomba sulla persona o sulle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione.

Ne consegue che, per quanto riguarda il pagamento dell’IVA all’importazione, non può essere affermata, in forza del solo articolo 77, paragrafo 3, di tale codice, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta. 

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’IVA all’importazione per le stesse merci.

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2) La responsabilità per il pagamento IVA in base alla normativa nazionale

In merito alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 201 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che possa essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con quella dell’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano espressamente come debitore di tale imposta.

Dalla formulazione dell’articolo 201 della citata “direttiva IVA”, secondo cui tale imposta all’importazione «è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione», si riconosce un potere discrezionale agli Stati membri per designare i soggetti debitori di tale imposta. 

Pertanto, sebbene da tale articolo discenda l’obbligo per gli Stati membri di designare almeno una persona come debitore di tale imposta, essi risultano comunque liberi di designarne anche più di una. 

La Direttiva stessa stabilisce che gli Stati membri possono, quindi, adottare disposizioni per cui una persona diversa dal debitore dell’imposta può essere responsabile in solido per il pagamento della stessa. 

Di conseguenza, tenuto conto del potere discrezionale conferito agli Stati membri dall’articolo 201 della “direttiva IVA”, è certamente consentito prevedere che i debitori dei dazi doganali siano debitori anche dell’IVA all’importazione e, in particolare, che il rappresentante doganale indiretto sia responsabile in solido del pagamento di tale imposta con la persona che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta.

Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale, unico competente ad interpretare il diritto nazionale, valutare, alla luce di tutte le disposizioni del diritto italiano, se tali disposizioni (articoli 34 e 38 del decreto n. 43/1973; articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo dell’8 novembre 1990, n. 374; articoli 1 e 70, primo comma, del decreto n. 633/1972; l’articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 746/1983) designino o riconoscano esplicitamente e inequivocabilmente il rappresentante doganale indiretto come debitore dell’IVA all’importazione oltre che quale debitore dei dazi doganali in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta. 

In conclusione, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 201 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.

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