Dal 27 settembre alle ore 12.00 sarà possibile inviare le domande per il fondo perduto del Parco Agrisole per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Per termini e modalità scarica l'avviso del 22 agosto 2022
Attenzione al fatto che, il MIPAAF in data 23 settembre informa del fatto che è disponibile la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO (scarica qui l'allegato B aggiornato al 23.09) della misura PNRR "Parco Agrisolare", al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti all'attenzione del Ministero. Scarica qui l'avviso del 23 settembre con tutte le novità.
Inoltre, sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ (ACCEDI QUI alla pagina del Ministero per gli aggiornamento).
Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliardo e 500 milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, tramite la piattaforma attiva da domani 27 settembre, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
Ricordiamo, che il decreto 25 marzo del Ministero delle Politiche agricole recante norme per interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 Parco Agrisolare veniva pubblicato in GU n 149 del 28 giugno 2022
Esso reca misure per rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.
Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.
Il decreto fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei suddetti impianti fotovoltaici.
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1) Fondo perduto Parco Agrisole: i beneficiari
Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Soggetti beneficiari del fondo perduto sono:
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del Decreto 25 marzo 2022;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER.
Il decreto specifica che per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.
La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
2) Fondo perduto Parco Agrisole: presenta la domanda dal 27 settembre
Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici SPA dall'Area clienti.
Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.
Per ulteriori info è possibile consultare la sezione dedicata del sito MIPAF, clicca qui
Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o per il tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati.
Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
- descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo;
- stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR; - descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come meglio specificato nell'avviso di cui al successivo art. 13;
- visura del catasto fabbricati;
- documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
- dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di
- presentazione della domanda;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13.