La legge istitutiva della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, è stata a più riprese oggetto di proroghe che hanno sistematicamente riproposto l’istituto estendendone la validità in epoche successive al 2002.
Con l’introduzione dell’art. 2, comma 2, D.L. 282/2002, a distanza di poco tempo dall’ introduzione della L. 448/2001, veniva prevista la riapertura di termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003.
Mediante l’art. 2 menzionato l’efficacia degli articoli 5 e 7, L. 448/2001 è stata di fatto prorogata di anno in anno, rimodulando il prelievo fiscale dovuto per l’“affrancamento” con aliquote via via crescenti.
La riapertura dei termini è stata scandita dal susseguirsi di diverse leggi che hanno rimodulato aliquote e prorogato la misura.
Di seguito la “crono storia” delle modifiche successive tratte dall'eBook Rivalutazione terreni e partecipazioni (eBook 2022)
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1) Tutte le leggi di proroga dopo la prima legge istitutiva del 2001
RIFERIMENTO NORMATIVO | DATA DI POSSESSO | ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA |
art. 3-bis, D.L. 355/2003 | 1° Luglio 2003 | Partecipazioni non qualificate:2 % |
art. 11-quater decies, D.L. 203/2005 | 1° Gennaio 2005 | Partecipazioni non qualificate:2 % |
art. 4, D.L. 97/2008 | 1° Gennaio 2008 | Partecipazioni non qualificate:2 % |
art. 2, Legge 191/2009 | 1° Gennaio 2010 | Partecipazioni non qualificate:2 % |
art.7, D.L. 70/2011 | 1° Luglio 2011 | Partecipazioni non qualificate:2 % |
art. 1 comma 473, L.228/2012 | 1° Gennaio 2013 | Partecipazioni non qualificate:2 % |
art.1, comma 156, L.147/2013 | 1° Gennaio 2014 | Partecipazioni non qualificate:2 % |
art. 1, co.626-628, L.190/2014 | 1°Gennaio 2015 | Partecipazioni non qualificate: 4% |
art.1, co.887-888, L.208/2015 | 1°Gennaio 2016 | Partecipazioni non qualificate: 8% |
art.1, co.554-555, L.232/2016 | 1°Gennaio 2017 | Partecipazioni non qualificate: 8% |
art.1, co. 997-998, L.205/2017 | 1°Gennaio 2018 | Partecipazioni non qualificate: 8% |
art.1 co. 1053-1054, L.145/2018 | 1° Gennaio 2019 | Partecipazioni non qualificate: 10% |
art. 1, co. 693-694, L.160/2019 | 1°Gennaio 2020 | Partecipazioni non qualificate: 11% |
art.137, D.L. 34/2020 | 1° Luglio 2020 | Partecipazioni non qualificate: 11% |
art.1, co-1122-1123, L.178/2020 | 1° Gennaio 2021 | Partecipazioni non qualificate: 11% |
Tuttavia, quest’anno la disciplina non era stata attenzionata dalla Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021). Successivamente, i termini sono stati riaperti addirittura due volte.
Dapprima, ad opera dell’art. 9, D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022) il quale ha riproposto la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili) mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva. L’ opportunità è rivolta alla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, al 15 giugno 2022. La misura dell’imposta sostitutiva è stata tuttavia innalzata dal 11% al 14%, sia con riferimento alla rideterminazione del valore dei terreni, sia alla rideterminazione del valore delle quote.
In sede di conversione del Decreto, è stato da ultimo prorogato il termine dal 15 giugno al 15 novembre 2022.
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