Con il DPCM 8.2.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.6.2022, n. 130) è stata data attuazione all’art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, norma che ha introdotto un ulteriore tassello sulla digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge.
Mediante la procedura della notificazione un atto viene portato a conoscenza di un determinato soggetto, consentendogli di adottare le eventuali misure a tutela delle proprie ragioni ovvero di disporre della pubblicità legale di un provvedimento.
La normativa precisa importanti misure poste a tutela del destinatario quali:
- la notificazione che non è andata a buon fine,
- la procedura della notificazione da eseguire nei confronti di chi non è titolare del domicilio digitale
- e le regole sul perfezionamento della notifica.
Al domicilio digitale (indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, di seguito PEC, o un servizio di recapito certificato qualificato), è attribuito valore giuridico ad ogni effetto di legge, essendo riconosciuto il medesimo effetto legale prodotto da una raccomandata con avviso di ricevimento ed equivalente alla notificazione a mezzo della posta, che raggiunge il domicilio del destinatario consentendogli di avvalersi di termini di impugnazione dell’atto ovvero di non incorrere in decadenza o di invocare la prescrizione (art. 6, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82).
Le comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario..
Imprese e professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati per legge ad avere il proprio domicilio digitale per cui le comunicazioni e le notificazioni avvengono mediante la posta elettronica.
Le persone fisiche possono eleggere il proprio domicilio digitale, ma, in caso contrario, cioè se ciò non risulta, viene notificato, in formato cartaceo, l’avviso di avvenuta ricezione contenente le modalità di accesso con l’identificativo univoco della notificazione (INU) mediante il quale è possibile, accedendo al sistema, ottenere la copia cartacea dell’atto oggetto della notificazione.
E’ consentito eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali diversificati in relazione ai vari emittenti.
In tal caso, ferme la validità delle comunicazioni aventi effetto legale, l’interessato non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data di spedizione o ricevimento delle comunicazioni ivi indirizzate (art. 3-bis, comma 1-quinquies del d.lgs. citato).
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1) L’innovazione normativa
A causa della delicatezza del problema, il procedimento di notificazione è disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del codice civile attribuendo a ruolo primario la consegna di copia conforme dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, direttamente nelle mani del destinatario.
Se ciò non è possibile, sono previste le garanzie previste dai successivi articoli nei casi di irreperibilità relativa e di irreperibilità assoluta
LE REGOLE DELLA NOTIFICA DI ATTI IMPOSITIVI
- L’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, che per la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti fa riferimento:
- come regola generale, all’art. 137 e seguenti c.p.c. (commi dal primo al terzo);
- come regola speciale, alla raccomandata con avviso di ricevimento (dal quarto al sesto comma);
- come regola speciale, alla posta elettronica certificata, ai sensi del d.p.r. 11.2.2005, n. 68, nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria e dei professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti per legge (settimo comma).
- L’art. 26 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, per la notifica della cartella di pagamento e degli atti dell’agente della riscossione fa riferimento:
- come regola generale, agli ufficiali della riscossione e agli altri soggetti abilitati e, previa convenzione con il comune, ai messi comunali e agli agenti della polizia municipale;
- come regola alternativa, alla raccomandata con avviso di ricevimento;
- come regola speciale alla posta elettronica certificata considerata secondo quanto è previsto dall’art. 60 citato, compresi i casi indicati all’art. 140 c.p.c.
In alternativa alle suddetta modalità, l’art. 26, comma 3, del d.l. 16.7.2020, n. 76, dispone, anche in materia tributaria che le amministrazioni “possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale, come previsto dall’art. 1, comma 402, della l. 27.12.2019, n. 160, i corrispondenti documenti informatici” nel rispetto del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e delle linee guida adottate in attuazione del medesimo d.lgs.
L’art. 6, comma 1-quater, del d.lgs. 7.3.205, n. 82, dispone che le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, notificano direttamente presso i domicili digitali “i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossone e le ingiunzioni di cui all’art. 2, del D.P.R. 14.4.1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario”.
Nell’attestazione di conformità agli atti analogici originali delle copie informatiche, i dipendenti incaricati sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 citato.
Le regole sulla notificazione prevedono la formalizzazione:
- dell’”avviso di avvenuta ricezione”, cioè l’atto che è formato dal gestore della piattaforma con il quale il destinatario riceve le informazioni sulle modalità che devono essere osservate per procedere all’acquisizione del documento informatico che è oggetto della notificazione;
- dell’”avviso di mancato recapito”, cioè l’atto che è formato dal gestore della piattaforma con il quale è data notizia al destinatario sulle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità da seguire per procedere all’acquisizione del documento elettronico che è oggetto della notificazione. La procedura di notificazione telematica è strettamente collegata al fatto che il destinatario del documento deve essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato che sia,
- in alternativa:
- inserito in uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis (imprese e professionisti), 6-ter pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici esercizi) e 6-quater (soggetti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, ma che hanno segnalato il domicilio digitale eletto) del d.lgs. 7.3.2005, n. 82;
- eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del citato d.lgs. o da altre disposizioni di legge, come da domicilio speciale per determinati atti o affari, se a questi è riferita la notificazione;
- eletto al fine di ricevere le notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate utilizzando la piattaforma.
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2) Il documento del mittente
Il mittente, cioè la pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, gli agenti della riscossione e i soggetti indicati all’art. 52, comma 5, lett. b) numeri 1), 2), 3) e 4), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, per gli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate) rende disponibile il documento da notificare caricandolo sulla piattaforma e identifica il destinatario con:
- il codice fiscale,
- il domicilio fiscale,
- il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico
- e la precisazione che l’atto da notificare sia riferito o meno ad un’attività imprenditoriale o professionale se è svolta dal destinatario (art. 6 del d.p.c.m.).
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3) La spedizione digitale
Il gestore della piattaforma esegue la notificazione dell’atto presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario.
Se manca il domicilio digitale o se lo stesso risulta saturo o non valido o non attivo, la notificazione è fatta presso il domicilio speciale, cioè l’indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato eletto ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari se ad essi è riferita la notificazione. Se anche questo non è eletto o se risulta saturo, non valido o non attivo, la spedizione è eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell’invio.
Gli adempimenti per la notificazione
Esecuzione: notificazione presso il domicilio digitale.
Mancanza del domicilio digitale o se lo stesso risulta saturo, non valido o non attivo:
- primo tentativo: notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario (a);
- secondo tentativo: notificazione presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell’invio (b);
- il gestore:
- rende disponibile in apposta area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito specificando le regioni della mancata consegna in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione
- dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettere raccomandata.
- La procedura è attivata soltanto dopo che il gestore ha verificato che tutti i domicili digitali risultano saturi, non validi o non attivi. Se nel frattempo il domicilio è stato modificato, la notificazione è fatta a tale indirizzo.
- La procedura è attivata presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi decorsi sette giorni da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validità o di non attività.
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4) Il malfunzionamento della piattaforma
Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma (art. 5 del d.p.c.m.) tutti gli adempimenti tecnici che :
- per l’amministrazione, rendono impossibile l’inoltro dei documenti informatici destinati alla notificazione;
- per il destinatario e il delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici.
Il malfunzionamento va segnalato sul sito istituzionale della piattaforma nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti, i quali, successivamente, sono informati del ripristino della funzionalità.
Il gestore rende disponibili sulla piattaforma le attestazioni di malfunzionamento e di ripristino delle funzionalità con la precisazione del periodo intercorso tra i due eventi.
La consultazione dei destinatario dei documenti notificati
Il destinatario accede alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire gli atti che gli sono stati notificati.
Per ciascuna notifica sono visualizzati il mittente, la data e l’ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma, l’atto notificato, lo storico del processo di notifica (che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito) e il codice univoco della notizia (IUN).
Egli può scaricare e inviare a terzi la copia del documento.
Il contribuente può delegare un terzo all’accesso alla piattaforma indicando nome, cognome e codice fiscale del delegato e l’indicazione dell’incarico per tutti o solo per alcuni mittenti. L’incarico è revocabile in qualsiasi momento ovvero rinunciabile dandone notizia al delegante.
Il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato ha effettuato l’accesso mediante un sistema di marcatura temporale certificato che è validamente opponibile a terzi (art. 8, comma 3, del d.p.c.m.).
Il perfezionamento della notifica
La notificazione si perfeziona (art. 26, comma 9, del d.l.):
- per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
- per il destinatario:
- nella data di recapito del documento nella casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato, se ciò avviene entro il sesto giorno successivo alla data di consegna nella casella di posta elettronica;
- il settimo giorno successivo alla data di consegna di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta del gestore della casella di posta elettronica del destinatario trasmette al gestore della piattaforma; se l’avviso è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette gironi va computato a decorrere dal girono successivo; nei casi di casella postale satura, non valida o attiva
- il quindicesimo giorno successivo alla suddetta data nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva;
- il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.
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5) La notificazione ai soggetti non obbligati al domicilio digitale
Se il destinatario non è titolate di indirizzo PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il gestore della piattaforma, senza ritardo, deve notificare l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo a mezzo posta con le modalità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 14 della l. 20.11.1982, n. 890 (art. 26, comma 7, del d.l.), indicando l’identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalità di accesso alla piattaforma e per ottenere la copia cartacea dell’atto.
In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avviene, senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, direttamente dal gestore della piattaforma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se, per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali il plico può essere consegnato, all’indirizzo indicato non sia possibile operare il recapito del plico contenete l’avvenuta ricezione l’addetto postale deve svolgere “in loco con opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione dell’ufficio o della sede del destinatario irreperibile” e “gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma” (art. 26, comma 7, del d.l.).
Qualora dagli accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il recente recapito, il gestore della piattaforma invia l’avviso di avvenuta ricezione a questo ultimo indirizzo; in caso contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma rendendolo, pertanto, disponibile al destinatario.
AVVERTENZA
la notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel 10° giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma (art. 26, comma 9, n. 2) del d.l.). Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.
L’avviso di avvenuta ricezione indica le modalità di accesso digitale semplificato all’atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente, consentendo l’estrazione della copia analogica del documento anche al destinatario che è privo di SPID o CIE. L’accesso può essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un periodo prestabilito, che sono espressamente indicati.
Il destinatario può sempre rivolgersi al gestore del servizio universale di cui all’art. 3 del d.lgs. 22.7.1999, n. 261, affinché gli consenta di estrarre la copia analogica del documento informatico, tramite l’accesso semplificato, e di ottenere la copia analogica. Per acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione vanno fornite le generalità e il codice fiscale.
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