La disciplina di settore prevede, come noto, vantaggiose forme di credito d’imposta rivolte ai soggetti operanti nel settore del cinema, impegnati nella produzione e nella post-produzione cinematografica, audiovisiva, web, nella distribuzione e nell’esercizio cinematografico (sale cinematografiche) e per l’attrazione di investimenti in Italia da parte di produttori esteri.
Interessanti agevolazioni sono previste anche per i soggetti italiani estranei al settore del cinema che finanzino la produzione cinematografica e audiovisiva. Il credito d’imposta riconosciuto varia dal 20 al 40% degli apporti in denaro versati a titolo di investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana di lungometraggio, in esecuzione di contratti di Associazione in partecipazione stipulati con produttori indipendenti italiani.
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1) Stipula dei contratti tra finanziatori e produttori
In base agli artt. 24 e ss. del decreto MIC/MEF n. 152 del 08.04.2021, il credito d’imposta per i finanziatori esterni rappresenta un’opportunità aperta a ogni impresa che consente il riconoscimento di vantaggi economici e fiscali tramite la stipula di specifici contratti con il produttore.
Data la complessità della materia e le numerose implicazioni di natura civilistica, fiscale e penale che possono determinare anche l’irrogazione di importanti misure sanzionatorie e connessi recuperi impositivi, è di fondamentale importanza la corretta redazione dei contratti di “Associazione in partecipazione” con i produttori al fine di determinarne la perfetta rispondenza ai canoni giuridici previsti dagli artt. 2549 e 2554 c.c. ed evitare che l’accordo, qualificandosi non a titolo investimento di rischio, non produca una reale partecipazione dell’associato all’affare economico alla base del contratto.
Vi sono, poi, anche altri importanti profili da considerare che devono essere gestiti correttamente per evitare contestazioni. Tra questi, il più importante concerne il trattamento contabile e l’appostamento in bilancio da parte del produttore, degli apporti ricevuti dai finanziatori esterni che si qualificano a titolo di debiti nei confronti degli associati in partecipazione.
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2) Corretta gestione delle implicazioni fiscali/contabili
Non è soltanto la procedura di richiesta del credito di imposta, con particolare riguardo alla determinazione del quantum eleggibile ai fini delle agevolazioni in parola, a imporre la necessità di un’attenta analisi e valutazione degli elementi aziendali e societari, ma anche la fase successiva all’ottenimento dell’agevolazione con particolare riguardo, a mero titolo esemplificativo, ai seguenti aspetti:
- utilizzo del credito di imposta con particolare riguardo agli obblighi dichiarativi e alla circostanza che il credito de quo può essere utilizzato solo se congiuntamente si verifica che le spese siano sostenute ex art. 109 del T.U.I.R. e su avvenuto l’effettivo pagamento delle stesse che, si ritiene, può essere posto in essere anche mediante “compensazione commerciale”;
- cessione del credito di imposta che può avvenire anche nei confronti della società consolidante;
- trasferimento del credito d’imposta che può essere posto in essere anche in seno alla cessione di un ramo d’azienda;
- reinvestimento del credito d’imposta che è imposto in via obbligatoria per soli crediti di imposta di cui all’art. 15 della legge n. 220/2016.
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3) La co-produzione
Il tema della co-produzione cinematografica è centrale rispetto all’analisi della normativa in esame.
La definizione delle spese ammissibili al beneficio in esame nel caso di opere in coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale e produzione internazionale, è affidata alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto MIC/MEF n. 70 del 2021 in base ai quali le spese sostenute dal produttore indipendente italiano nei confronti di un soggetto extra UE, sono ammissibili nella misura necessaria al raggiungimento della propria quota di competenza prevista nel contratto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale, ma solo se un ammontare pari all’importo del credito stesso sia speso in Italia.
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