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CREDITI D'IMPOSTA CINEMATOGRAFICI: CONTROLLI E RECUPERO

Crediti d'imposta cinematografici: controlli e recupero

La regolamentazione di settore pone in evidenza delle criticità: serve un Protocollo d’Intesa

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Assumono rilievo ai fini della presente analisi le seguenti norme regolamentari:

  • art. 6, comma 3, del decreto MIC/MEF n. 70/2021 e art. 3, comma 2, del decreto MIC/MEF n. 152/2021, secondo cui l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura, pena lo scarto dell’operazione;
  • art. 6, comma 4, del decreto n. 70/2021 e art. 3, comma 3, del decreto n. 152/2021, che nel disciplinare le modalità di utilizzo dei crediti di imposta in parola, sanciscono che gli importi degli stessi sono riconosciuti dalla DGCA, previa verifica della regolarità contributiva.
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Inoltre, le stesse disposizioni stabiliscono che, per consentire all’Agenzia delle entrate di controllare che la fruizione del credito non ecceda l’importo riconosciuto per legge, come sopra indicato, la DGCA comunichi all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese;

Di diversa e ben più ampia rilevanza sono, poi, le norme contenute nell’art. 24, commi 1 e 2, del decreto n. 70/2021 e nell’art. 31, commi 1 e 2, del decreto n. 152/2021, secondo cui:

  • la DGCA, ove accerti, a seguito dei controlli svolti, l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta di cui al medesimo decreto (a causa del mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero per inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge;
  • il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato con la precisazione che, per quanto non espressamente disciplinato dal decreto in commento, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le Imposte sui redditi.

In buona sostanza le citate previsioni di legge, ferme le funzioni relative alla gestione delle procedure di determinazione e concessione dei crediti d’imposta in materia cinematografica e audiovisiva, in capo alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, stabiliscono che:

  • la DGCA, una volta definito il dato relativo alla misura del credito spettante per anno, debba comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati (soggetti, importi, variazioni, revoche e cessioni), relativi ai crediti di imposta concessi nel mese precedente;
  • l’Agenzia delle entrate debba controllare che il credito utilizzato in compensazione da parte dei beneficiari non ecceda l’importo spettante come attribuito e comunicato dalla DGCA;
  • la DGCA, ove accerti, a seguito dei controlli svolti, l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta in parola, debba procedere – potendo far ricorso anche alle norme generali in tema di accertamento delle II.DD. – al recupero del relativo importo con interessi e sanzioni entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla revoca/rideterminazione del credito.

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1) Profili di criticità del sistema

Il suddetto quadro regolamentare evidenzia delle criticità:

  • le suddette norme attribuiscono alla DGCA compiti e funzioni che afferiscono al comparto delle entrate tributarie erariali che, come noto, risulta essere sottoposto alle competenze dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo al Dicastero dell’Economia e delle Finanze;
  • il recupero dei crediti di imposta indebitamente fruiti, infatti, viene effettuato dall’Amministrazione finanziaria in via ordinaria mediante l’emissione di specifici atti amministrativi che, sulla scorta della disciplina amministrativa di riferimento – cui, peraltro, fanno espresso rimando le stesse disposizioni in via di analisi (laddove specificano che, per quanto non espressamente disciplinato dai decreti menzionati, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le Imposte sui redditi ) –, sono definiti “Avvisi di recupero dei crediti di imposta” e sono disciplinati dall’all’art. 1, commi da 421 a 423 della legge n. 311/2004;
  • sulla scorta delle norme contenute nel comma 421 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, peraltro, rimanendo ferme le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e s.s. del D.P.R. n. 600/1973, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte (comprese le sanzioni ed interessi), anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, spetta all’Agenzia delle entrate emettere un apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente con le modalità previste dall’art. 60 D.P.R. n. 600/1973;
  • all’Agenzia delle entrate, inoltre, sulla base dell’art. 62 del D.lgs. n. 300/1999, sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alle competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Enti od Organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale;
  • la disposizione che regola (fissandolo in 4 anni) il termine di decadenza ai fini del recupero dei crediti dei crediti di imposta di cui si discute, si pone in evidente contrasto con le disposizioni di cui all’art. 27, comma 16, del D.l. n. 185/2008, che contempla un margine di tempo maggiormente adeguato al compimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle verifiche del credito d’imposta, prevedendo un termine di decadenza di 8 anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
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2) Riflessioni conclusive

In sintesi, le citate norme attribuiscono alla DGCA il potere di controllo circa l’indebita fruizione dei crediti in parola e il recupero di quel credito “indebitamente utilizzato”, ma devono sollevarsi le seguenti riflessioni:

  • la DGCA non è in possesso delle informazioni riferite alla concreta compensazione del credito d’imposta con Mod. F24, ma è l’Agenzia delle entrate ad effettuare tale verifica previo ottenimento dei dati sulla attribuzione dei crediti che la stessa disciplina regolamentare dispone di trasmettere all’Agenzia delle entrate;
  • risulterebbe del tutto incoerente duplicare tale attività di recupero di natura eminentemente fiscale e non soltanto per il fatto che le informazioni circa il concreto utilizzo dei crediti in compensazione sono in possesso della sola Agenzia delle entrate; la circostanza che l’Agenzia delle entrate sia l’unico ente deputato a gestire tali informazioni è il motivo per cui, peraltro, la DGCA deve trasmettere alla stessa i dati dell’ammontare dei crediti concessi mensilmente;
  • la circostanza che tutte le attività di controllo in materia fiscale, non soltanto per la specificità che le caratterizza, rientrano nella competenza dell’Agenzia delle entrate impone anche delle riflessioni in ordine alla concreta esplicazione dei poteri di controllo e alla piena operatività delle disposizioni regolamentari che consentono alla DGCA di far ricorso alle norme generali in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso delle Imposte dirette (ci si riferisce ai poteri sanciti dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973).

Insomma, il suddetto quadro normativo evidenzia la rilevanza dei compiti attribuiti alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ma restituisce taluni profili di criticità.

La questione, almeno sul piano normativo, è duplice. Da un lato, i profili di problematicità relativi all’impossibilità da parte della DGCA di emettere “avvisi di recupero” di crediti di imposta “non spettanti” o “inesistenti” e, dall’altro, le difficolta da parte della stessa DGCA di sviluppare approfondimenti in chiave fiscale prodromici o successivi rispetto alla concessione del credito in parola.

Il fulcro del sistema agevolativo, come noto, è costituito proprio dalla verifica dei costi sostenuti dagli operatori di settore richiedenti le agevolazioni, ivi compresi quelli che originano dall’apporto a titolo di finanziamento esterno da parte degli associati in partecipazione, nella procedura del c.d. Tax credit esterno, connotata peraltro dalla presenza di contratti di “Associazione in partecipazione” ex artt. 2549 c.c.

È evidente quindi come le anzidette previsioni regolamentari necessitino di taluni correttivi, ma emerge anche come, nel breve periodo, sulla scia del consolidato modus operandi dell’Amministrazione finanziaria, tali criticità ben potrebbero essere risolte mediante la stipula di uno specifico Protocollo d’Intesa tra la DGCA del Mic e l’Agenzia delle entrate.

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