Con la presente circolare si intende fornire un aggiornamento in merito alle modalità di predisposizione del bilancio degli enti del terzo settore (ETS), anche ai sensi dell’ultima nota del Ministero del lavoro del 05.04.2022, la quale fornisce alcuni chiarimenti esemplificativi in merito ai termini di applicazione della disciplina del bilancio degli ETS anche nell’ottica del deposito dello stesso presso il RUNTS. Si ricorda come l’art. 13 del D.Lgs 117/17 (“Codice del Terzo Settore”) preveda la redazione del rendiconto obbligatorio:
- “per cassa” per tutti gli enti del Terzo settore più piccoli;
- in “forma di bilancio di esercizio” per gli enti più strutturati.
Dopo aver ripercorso la disciplina generale in tema di bilancio degli Enti del Terzo Settore e dopo aver fornito una panoramica sugli schemi applicabili, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro n. 102/2020, affronteremo una sintesi dei principali chiarimenti forniti dalla nota del Ministero del Lavoro.
Con essa il Ministero, a seguito dell’intervenuta operatività del RUNTS ha fornito chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni applicative in ordine all’art. 13 del D.Lgs 117/2017, sia in merito agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS, sia con riguardo alle ODV e alle APS attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo, successivo al processo di trasmigrazione previsto dall’art. 54, commi 1 e 2 del D.Lgs 117/2017.
Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 132 del 10 maggio 2022 Il Bilancio degli enti del terzo settore (ETS): i chiarimenti della nota del Ministero del Lavoro del 05.04.2022 Su questo tema, visita la Sezione dedicata al Terzo Settore in continuo aggiornamento : Gli ebook e software già pubblicati:
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1) Bilancio enti terzo settore
Il Decreto n. 102/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito i seguenti schemi applicabili al bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS):
SCHEMA | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO |
Mod. A | Stato patrimoniale |
Mod. B | Rendiconto gestionale |
Mod. C | Relazione di missione |
Mod. D | Rendiconto di cassa |
L'art. 13 del D.Lgs 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) disciplina le “Scritture contabili e bilancio” ed indica il contenuto minimo del bilancio che gli ETS, che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono tenuti a redigere. La stessa norma fa esplicito rimando per la definizione dei contenuti del bilancio degli ETS al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come da decreto di cui sopra.
Nei commi 1 e 2 dell'art. 13 viene stabilito che:
- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da
- stato patrimoniale,
- rendiconto gestionale,
- relazione di missione;
- gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa – evitando pertanto l’applicazione degli schemi A, B e C di cui al Decreto Ministero del Lavoro 102/2020.
Per gli ETS con ricavi e proventi comunque denominati non inferiori a 220.000 euro è obbligatoria la redazione del bilancio secondo il principio di competenza, mentre è consentito l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.
Per individuare gli enti obbligati alla redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. Per quanto concerne, invece, i bilanci redatti secondo il principio di cassa, occorre escludere:
- le entrate relative a disinvestimenti – intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni – in quanto non afferenti alla gestione corrente dell’ente,
- e quelle relative al .
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2) Principio contabile OIC 35 in tema di ETS
La Fondazione OIC ha emanato, nel mese di febbraio 2022, un nuovo principio contabile di riferimento (OIC 35) per quanto concerne tutti gli ETS.
Tale principio contabile diviene quindi un punto di riferimento fondamentale per tutti gli Enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’art. 13, commi 1 e 3 del D.Lgs 117/2017.
I contenuti del principio contabile permettono di:
- far comprendere le modalità di compilazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli Enti del Terzo Settore, soprattutto in relazione alla struttura e al contenuto;
- far comprendere le modalità di rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore;
- definire contabilmente alcune questioni di specifico interesse, quali, ad esempio, i postulati di bilancio, le quote associative, le transazioni sinallagmatiche eccetera.
In appendice al principio contabile OIC 35 troviamo inoltre, in maniera coordinata con quanto previsto dal Decreto 102/2020, quattro schemi operativi che formano parte integrante del principio e dove vengono riportati gli schemi di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e le informazioni da indicare nella relazione di missione.
In merito ad una compiuta disamina dei contenuti del principio contabile OIC 35 in tema di ETS si rimanda alla precedente CDG n. 76 del 16.03.2022
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3) Ultimi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro
Nella recente nota n. 5941 del 05.04.2022 il Ministero del Lavoro intende fare chiarezza in merito al rispetto degli obblighi di adozione dei modelli di bilancio previsti dal Decreto 102/2020 relativamente agli ETS già iscritti o di nuova iscrizione all’interno del RUNTS. Infatti, per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione. Tali enti dovranno però, nel caso in cui esercitano l’attività da uno o più esercizi, allegare alla domanda di iscrizione al RUNTS:
- l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati,
- copia dei verbali assembleari di approvazione degli stessi.
Tali bilanci in quanto già redatti prima dell’avvenuta iscrizione al RUNTS non devono essere conformi ai modelli individuati dal Decreto 102/2020.
Inoltre, vengono forniti i seguenti chiarimenti nel caso di particolari situazioni quali:
costituzione di ETS e iscrizione nell’ultimo trimestre dell’anno | tali enti, al fine di evitare un sovraccarico amministrativo, possono redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo |
ETS con esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare (esempio con decorrenza 1° settembre) | l’ente in questo caso dovrà predisporre il primo bilancio conforme alla modulistica al 31.08.2021, poiché l’inizio del proprio esercizio (01.09.2020) è successivo alla data di pubblicazione del Decreto 102/2020 |
Relativamente all’obbligo di deposito del bilancio degli ETS trasmigrati da altre discipline (ODV e APS), viene precisato come in relazione al bilancio 2021, trattandosi di un documento fondamentale al fine di poter verificare la sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, sia necessario provvedere al deposito dello stesso entro 90 giorni dall’avvenuta iscrizione.
Per quanto riguarda invece gli Enti obbligati al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, si deve considerare già applicabile l’obbligo di pubblicazione di quello relativo all’esercizio 2021 sul sito internet dell’Ente con scadenza 30 giugno 2022.
Tale obbligo riguarda anche le ONLUS con riferimento alla nota della Direzione del Ministero del Lavoro n. 11029 del 03/08/2021.
Infine, il Ministero del Lavoro provvede ad estendere la semplificazione proposto dal principio contabile OIC 35 emanato relativamente ai bilanci degli enti del terzo settore. Nel principio viene prevista la possibilità per gli ETS che applicano il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, di evitare la presentazione del bilancio comparativo 2020 al fine di semplificare eventuali attività di riclassificazione ex post di bilanci già approvati con schemi differenti rispetto a quelli attuali.
Il Ministero del Lavoro, raccogliendo la proposta della fondazione OIC, prevede la possibilità di estendere tale semplificazione anche agli Enti minori che adottano la rendicontazione per cassa nella predisposizione del bilancio d’esercizio.
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4) Tabella di sintesi: termini di applicabilità del deposito al RUNTS del bilancio d’esercizio
Soggetti | Iscrizione al RUNTS | Redazione del bilancio | Deposito del bilancio del RUNTS |
Enti costituiti nell’anno 2022 che ottengono iscrizione al RUNTS (periodo attività superiore a 3 mesi) | Entro il 30.09.2022 | Bilancio approvato alla fine dell’anno 2022 con i modelli del Decreto 102/2020 | Bilancio 2022 da depositare entro il 30.06.2023 |
Dal 01.10.2022 al 31.12.2022 | Possono chiudere alla fine dell’anno 2023 il bilancio comprensivo degli ultimi 3 mesi dell’anno 2022 con i modelli di cui al Decreto 102/2020 |
Bilancio 2023 comprensivo degli ultimi 3 mesi del 2022 da depositare entro il 30.06.2024 | |
Enti costituiti prima dell’anno 2022 che ottengono l’iscrizione al RUNTS nel corso dello stesso (enti preesistenti diversi da ODV, APS e Onlus) | Entro il 30.09.2022 | Approvano alla fine del 2022 il bilancio di esercizio secondo gli schemi del Decreto 102/2020 | Depositano entro il 30.06.2023 il bilancio relativo all’anno 2022 |
Dal 01.10.2022 al 31.12.2022 | Possono chiudere alla fine dell’anno 2022 il bilancio di esercizio con gli schemi del Decreto 102/2020 | Depositano entro il 30.06.2023 il bilancio relativo all’anno 2022 | |
ODV/APS che migrano da altre normative | Ottengono il perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS nel corso del 2022 | Approvano secondo la tempistica prevista il bilancio d’esercizio 2021 utilizzando gli schemi del Decreto 102/2020 | Deposito entro 90 giorni dall’iscrizione il bilancio 2021 e deposito entro il 30.06.2023 del bilancio relativo all’anno 2022 |
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