Con provvedimento del 30.04.2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali ISA, relativi al periodo d’imposta 2021, così come previsti dall’art. 9-bis, comma 11 del D.L. 50/2017.
Sono stati in particolare confermati sia i punteggi di affidabilità previsti per l’anno 2020 sia il meccanismo che permette di accedere ai benefici, mediante l’ottenimento del punteggio richiesto su base annuale (2021) o come media con l’anno precedente (2020-2021).
Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno Regime premiale ISA: dichiarazione 2021 disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse. Dello stesso tema segnaliamo l'ebook: Indicatori sintetici di affidabiltà fiscale 2022 |
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1) Regime premiale ISA 2022
L’art. 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017 definisce il regime premiale al quale possono accedere i contribuenti che risultano “affidabili” ai fini ISA.
In particolare “... in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici”, che saranno definiti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono riconosciuti una serie di benefici.
L’accesso al regime premiale è possibile anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Viene infatti previsto normativamente che:
“Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11” |
Viene previsto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nell’ambito della definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto:
- del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA nonché;
- delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.
Con il Provvedimento n. 143350 del 27.04.2022 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali per il 2021 a seguito dell’applicazione degli ISA 2022.
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2) Accesso ai benefici premiali 2022
Con il Provvedimento del 27.04.2022 l'Agenzia delle Entrate ha confermato:
- per il 2021 i livelli di affidabilità del 2020;
- il meccanismo applicativo che permette di ottenere i benefici
- sia in caso di raggiungimento del punteggio di affidabilità a livello puntuale nell’anno di rifermento (2021),
- sia qualora lo stesso punteggio sia ottenuto come media di tale anno e di quello precedente (2020-2021).
Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
“al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto ad estendere i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis ... ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021” |
Si precisa che, nelle specifiche casistiche che seguono, per accedere ai suddetti benefici è necessario:
- che nel caso in cui il contribuente consegua sia redditi di impresa sia di lavoro autonomo, egli deve applicare gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- qualora, invece, il soggetto si trovi ad applicare due diversi indiciISA – compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo –il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici deve essere pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
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3) Esclusioni dai vantaggi regime premiale ISA 2022
In merito alle esclusioni dai benefici che si vedranno occorre innanzitutto notare come vi siano alcuni vantaggi, previsti dal regime premiale, che non trovano applicazione qualora, per il periodo d’imposta di riferimento (2021), siano commessi illeciti di rilevanza penale . In particolare non sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”;
- preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato.
In secondo luogo va considerato che il regime premiale è applicabile se:
per l’attività esercitata è previsto uno specifico ISA |
lo stesso indice è effettivamente applicato dal contribuente |
Da ciò consegue che risultano esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
- non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione, oppure
- presentano il modello solo
- per fini statistici, o
- ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.
Ciò vale peraltro, anche in caso di operatività delle cause di esclusione legate all’emergenza COVID le quali, per il periodo d’imposta 2021, interessano i contribuenti che:
- hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 – codice di esclusione n. 15 nei modelli Redditi;
- hanno aperto la partiva IVA a partire dal 01.01.2019 – codice di esclusione 16;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate con i codici attività riportati nella Tabella n. 2 che sarà allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA – codice di esclusione 17.
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4) Esonero dal visto di conformità 2022
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai soggetti che, conseguono i seguenti livelli di affidabilità:
Livello ISA | MODELLO | ESONERO DAL VISTO |
| Modello IVA 2023 | Per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
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Modello Redditi 2022 Modello IRAP 2022 | Per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
| |
Modelli IVA TR 2023 | Per la richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (mod. TR):
|
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E/2019, ha chiarito che:
- il limite di € 20.000 va verificato per singola imposta (II.DD., IRAP, imposte sostitutive eccetera);
- nel caso in cui l’utilizzo di uno dei crediti che hanno origine dalla medesima dichiarazione superi € 20.000, la dichiarazione andrà vistata nella sua completezza.
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5) Esonero per i rimborsi Iva 2022
Vi poi l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del:
- credito IVA risultante dal mod. IVA 2023 (relativo al 2022);
- credito IVA trimestrale maturato nei primi 3 trimestri del 2023 (mod. TR).
LIVELLO ISA | MODELLO | ESONERO DAL VISTO/GARANZIA |
| Modello IVA 2023 | L’esonero sulla richiesta di rimborso del credito IVA:
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Modelli IVA TR 2023 | L’esonero sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale:
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Al riguardo si fa presente che:
- le predette soglie di esonero riferite all’IVA sono cumulative riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2023;
- l’importo complessivo dell’esonero per la compensazione effettuata nell’anno è pari a € 50.000 e per questo l’utilizzo di tutto o di parte del beneficio di esenzione per crediti IVA trimestrali limita l’eventuale ulteriore utilizzo trimestrale o annuale;
- la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o presentazione della garanzia pari a € 50.000, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nell’anno.
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