Il Piano di risanamento nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è lo strumento operativo dei diversi istituti giuridici che segna l’effettiva discontinuità rispetto la previgente normativa per almeno tre aspetti basilari:
- l’utilizzo dell’ approccio di analisi prospettica dell’impresa “forward looking” che ha la finalità di garantire la conservazione dell’azienda in crisi e la risoluzione di situazioni di temporanea difficoltà superabili attraverso il processo di risanamento;
- l’ integrazione dell’analisi prospettica non finanziaria e degli ambiti di diversity information degli ESG;
- la rilevanza all’interno del Piano degli adeguati assetti ed i flussi informativi aziendali.
Ciò è confermato ed evidenziato con rigore, nel nuovo documento di ricerca pubblicato a maggio 2022 dal CNDCEC che individua i nuovi principi di redazione distinti in:
- principi generali,
- di contenuto
- e di forma,
in funzione del ruolo proprio del Piano di diagnosi e di azione.
In questo senso il Documento intende individuare le Linee guida comportamentali per la redazione e stesura del piano (prevedendo talune semplificazioni per le imprese di minori dimensioni).
Di seguito, si esaminano i citati principi che sotto più profili evidenziano la rilevanza funzionale del Piano rispetto all’istituzione degli adeguati assetti ex articolo 2086 c.c., obbligo rafforzato dal legislatore nel novellato Codice della Crisi la cui entrata in vigore sembra essere oramai prossima al 15 luglio.
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1) Il piano di risanamento documento informativo: destinatari e finalità
Il Piano di risanamento ha in primis una rilevanza informativa per gli utilizzatori e per le diverse categorie di stakeholders direttamente interessati e/o coinvolte:
- i soci di capitale che hanno interesse ad essere informati sulle prospettive e sull’eventuale fabbisogno di mezzi propri;
- gli organi di controllo societario e le autorità di vigilanza per le proprie responsabilità;
- i dipendenti, che potranno essere portati a conoscenza dell’intero Piano o delle parti che più strettamente li vedono coinvolti nella fase esecutiva;
- i creditori: fornitori e terzi sui quali incida il piano;
- i clienti, spesso coinvolti nel supporto al risanamento;
- banche e intermediari finanziari o altri finanziatori per finanziamenti già concessi e per eventuale nuova finanza;
- il professionista attestatore del piano.
Rispetto a tali soggetti, il fine principale del Piano è quello di far convergere il consenso verso la deliberata azione di risanamento e consentire di portare a conoscenza tutti gli esiti attesi con i risultati consuntivi, onde permettere, in caso di scostamenti, rimodulazioni delle azioni ancora da intraprendere o cambiamenti nel Piano stesso[1].
In questo senso il Piano presuppone la comunicazione del suo contenuto verso l’interno e verso l’esterno, anche riguardo quei soggetti che possono non aver avuto precedenti rapporti con l’impresa, ad esempio soggetti finanziatori che possano introdurre nuova finanza alternativa.
Il Piano deve essere altresì tempestivo in relazione alla gravità della crisi.
Ciò implica la necessaria attenzione nella redazione del Piano:
- al metodo e alle tecniche impiegate,
- nonché ai contenuti ed alla forma .
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[1] Cfr CNDCEC “I principi di redazione del piano di risanamento”, Maggio 2022
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2) Principi generali del contenuto del Piano: coerenza, attendibilità, data di riferimento
Il documento di ricerca del CNDCEC fissa i principi generali del contenuto del Piano con lo scopo di pervenire alla stesura di un documento sistematico capace di:
- descrivere la situazione del momento e quella finale obiettivo del Piano;
- analizzare l’azienda nel suo complesso e nelle sue principali aree di attività, processi operativi più significativi, struttura organizzativa e manageriale, risorse disponibili ed obbligazioni assunte.
Di conseguenza, i principi guida devono soffermarsi su:
- coerenza e attendibilità dei contenuti
- e specificare la data di riferimento del Piano.
Sotto il profilo della coerenza:
- il Piano si ritiene coerente se si basa su un sistema di ipotesi logicamente connesse, vale a dire se i nessi causali che legano le variabili tecnico-operative con quelle economiche, finanziarie e patrimoniali sono evidenziate e coerenti tra loro;
- il rapporto tra la strategia di risanamento e l’evoluzione dello scenario competitivo ed ambientale di riferimento deve essere strettamente correlato e deve tenere conto dell’andamento storico dell’impresa e della situazione presente;
- la coerenza costituisce il presupposto per l’attendibilità.
Sotto il profilo dell’attendibilità:
- il requisito presuppone che l’andamento ipotizzato delle variabili considerate sia ragionevole e dimostrabile. Al riguardo, assume rilevanza il c.d. “track record” degli estensori del Piano inteso come la capacità dimostrata in passato di conseguire gli obiettivi d’impresa;
- il Piano deve evidenziare la possibilità di raggiungimento di un equilibrio finanziario, economico e patrimoniale sostenibile. La sostenibilità è misurabile attraverso i flussi di cassa ed è raggiungibile a regime. Non è necessario che i debiti siano pienamente estinti. La sostenibilità del debito si legge nella capacità dell’impresa di conseguire flussi di cassa operativi, al netto di quanto occorrente per permettere gli investimenti di mantenimento e per l’assolvimento delle imposte sul reddito, atti ad assicurare il servizio del debito. In tali situazioni, l’obiettivo del risanamento aziendale può ritenersi raggiunto. Ovvero, il risanamento dell’esposizione debitoria può considerarsi raggiunto allorché il debito sia sostenibile e coerente con i flussi di cassa liberi (al servizio del debito) e con il livello di patrimonializzazione.
La data di riferimento contabile dovrebbe essere quanto più prossima a quella di redazione del Piano. Invero la scelta è influenzata:
- dall’adeguatezza degli assetti contabili;
- dallo strumento adottato per la redazione del Piano;
- dal momento in cui si decide di redigerlo, e
- dalla tempestività nell’aggiornare i dati contabili.
Laddove l’elaborazione del Piano risulti non breve, è possibile mantenere la data prescelta inizialmente, se non sono intervenuti significativi scostamenti e venga data evidenza delle variazioni intervenute.
La distanza tra la data di riferimento contabile e la data di redazione del Piano non deve superare il limite oltre il quale le previsioni del Piano richiedano un significativo aggiornamento, ragionevolmente quantificabile, in quattro mesi[1].
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[1] Cfr al riguardo si veda CNDCEC documento di ricerca già citato.
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3) Principi generali sulla forma del Piano
Sotto il profilo della forma è opportuno che il Piano, iniziando dalla presentazione dell’azienda e dalla situazione di partenza, si sviluppi seguendo una sequenza logica nel definire le ipotesi e le strategie di intervento, valorizzando gli esiti previsionali.
Le linee guida del CNDCEC precisano che il documento deve essere redatto in forma scritta e per esteso evidenziando le seguenti sezioni:
- l’oggetto del Piano;
- l’intervallo temporale coperto dal Piano;
- la data di redazione;
- la data di riferimento contabile, intesa come data alla quale sono riferite le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano i dati di partenza del Piano (di seguito anche la “Base dati contabile”) e la stima delle ipotesi sullo sviluppo della gestione futura;
- la sua approvazione da parte dell’organo amministrativo;
- l’eventuale strumento giuridico di composizione della crisi per la quale il Piano è redatto;
- se si tratta di sua prima versione o di successivo aggiornamento;
- eventuali limitazioni nella circolazione del documento.
Le date e le operazioni attese devono essere rappresentate in modo analitico e con un grado di dettaglio tale da consentire di valutare l’avanzamento e il grado di raggiungimento degli obiettivi e di svolgere comparazioni con i corrispondenti dati storici.
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4) L’informativa del Piano sulla continuità dell’impresa e l’organo di controllo
A ben vedere, i principi sopra commentati conferiscono al Piano la veste nuova di un documento capace di identificare la tipologia e le modalità del percorso di un risanamento che presume l’introduzione di un adeguato assetto amministrativo che consenta di rilevare e monitorare l’andamento dell’attività aziendale e le sue prospettive di continuità aziendale.
Sotto questo profilo i contenuti del piano coincidono con le esigenze informative dell’organo di controllo che ha il dovere di presidiare, seppure con un’ottica e gradi di responsabilità diversi, la gestione dell’impresa al fine di valutare i presupposti della continuità aziendale e degli adeguati assetti.
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