Se il contribuente decide di difendersi personalmente contro una pretesa fiscale deve tenere presente che il valore della controversia non deve essere superiore a 3.000 euro a titolo di imposta, ovvero di sanzioni se queste rappresentano l’unica pretesa.
La bozza di disegno di legge di riforma del processo tributario approvata il 17.5.2022 dal Consiglio dei Ministri non innalza la soglia suddetta.
Per accelerare la trattazione del ricorso, eccetto se la causa è di valore indeterminabile, è introdotta la figura del giudice monocratico: così si va più veloci nella soluzione delle controversie evitando accumuli di pratiche di basso valore demandando la trattazione alla commissione in forma collegiale per la risoluzione di pratiche più complesse.
Ma se il ricorso è respinto arriva una prima sorpresa.
La bozza innova la procedura: il giudice può formulare una proposta conciliativa “avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione”.
Se il contribuente non l’accetta senza giustificato motivo, nel caso di soccombenza, a suo carico, restano le spese del giudizio “maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta” ricevuta.
In contribuente deve confidare sul fatto che la causa non sia trattata dal giudice monocratico, ma dalla commissione in forma collegiale, poiché se la sentenza emessa gli è contraria, in tutto o in parte, è possibile presentare il ricorso in appello esclusivamente per la “violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia”.
La limitazione non si applica per le controversie che riguardano le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, e 2014/335UE, Euratom del Consiglio del 26.5.2014, e l’IVA riscossa all’importazione.
In qualsiasi caso va tenuto presente che quando l’impugnazione anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile il contribuente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato tributario di importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La regola si applica anche se l’iniziativa di impugnazione dell’atto è dell’ente impositore.
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1) Processo tributario: le novità di riforma della procedura
La misura del contributo unificato: | regola attuale | nuova regola |
valore della controversia: | ||
| 30 euro | 40 euro |
| 60 euro | 80 euro |
La proposta conciliativa: | ||
proposta dalla commissione: | NO | SI |
| addebito solo se la proposta è di parte | addebito anche se la proposta è della commissione |
| liquidate con sentenza | liquidate con sentenza con l'aumento del 50% |
Impugnazione della sentenza emessa: | ||
| ammessa | ammessa |
| - | solo per violazione del procedimento, di norme costituzionali, o di diritto dell'UE |
impugnazione, anche incidentale, respinta o inammissibile o improcedibile | - | versamento pari al contributo unificato già pagato |
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