L'agenzia delle Entrate ha ripubblicato con modifiche la Circolare n. 19 inserendo alcuni dettagli (Scarica qui il nuovo testo)
Ricordiamo che la Circolare n 19 del 27 maggio 2022 riguarda:
- "Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus
- Misure antifrode
- Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"
La stessa agenzia con un comunicato stampa aveva riepilogato i principali contenuti del documento e in particolare:
- le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus.
- per le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate,
- cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Di seguito i dettagli dei cambiamenti rispetto al precedente documento:
Rispetto alla versione originaria si segnalano le seguenti modifiche:
- a pagina 13 le parole “Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta” sono state sostituite con “Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta”
- a pagina 29 è stato aggiunto “Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’art. 119 non è richiamata dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta”;
- a pagina 33 le parole “A questo proposito è opportuno precisare che resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni…” sono state sostituite con “Si ricorda che, per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni…”;
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1) Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità
Come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la circolare precisa che la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Inoltre, ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi.
L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
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2) Cessioni di crediti: tutte le regole e le date da ricordare
La circolare riepiloga anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.
In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, mentre per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente.
Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.
Da uno sguardo d'insieme alle diverse disposizioni normative che hanno di recente modificato la disciplina delle cessioni del credito di cui all’articolo 121 del decreto “Rilancio”, la circolare riporta il seguente schema di riepilogo
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
| Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” | |
Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” | |
| Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” |
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3) Cessioni di crediti: le novità per le banche
La circolare evidenzia che, a partire dal 1° maggio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dal “decreto Aiuti” (Dl n. 50/2022)
- è prevista la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo (articolo 64, Dlgs n. 385/1993),
- di effettuare una cessione a favore dei clienti professionali privati (articolo 6, comma 2-quinquies, Dlgs. n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Inoltre, alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, si applica il divieto di cessioni parziali, di cui al comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
In concreto, a partire dalla predetta data, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
A parere dell’Agenzia tale divieto si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.
E' cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.
Leggi anche Superbonus e altri bonus edilizi: i chiarimenti sulle modifiche normative
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4) Estensione opzione cessione credito o sconto in fattura alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono compresi anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l’acquisto di box pertinenziali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa, si ritiene possibile per il contribuente optare:
- per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
- per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
Al riguardo, si osserva che la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito).
Nel caso in cui il contribuente (futuro acquirente) intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022 lo stesso deve registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito) entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle predette opzioni.
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