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ESPERTO CRISI DI IMPRESA: RISPOSTE AI DUBBI SUI REQUISITI

Esperto crisi di impresa: risposte ai dubbi sui requisiti

Riepilogo dei chiarimenti dal CNDCEC agli ordini professionali per l'accesso all'elenco ministeriale degli esperti della crisi di impresa. Riposte a casi pratici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono molte le richieste di chiarimenti che giungono al Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti in merito all'applicazione del D.l. n. 118/2021 che affida loro  la valutazione dei requisiti  per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi di impresa.

Leggi per approfondire anche Crisi di impresa nell'elenco solo i professionisti idonei e Esperti negoziatori crisi di impresa ecco le linee guida 

Si ricorda che  il decreto prevede i seguenti requisiti minimi per il professionista :

  1. - essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo;
  2. - essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia  del 28 settembre 2021;
  3. - aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

In ordine a quest’ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con la circolare  del 29 dicembre 2021 (vedi sopra), prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative  avviate, siano finalizzate alla soluzione  della crisi di impresa.

Da  questo deriva la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall’iscritto, l’Ordine è tenuto a verificare l’effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.

Il Consiglio nazionale ricorda  inoltre che il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale  assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene nominato da chi  conferisce l’incarico.

Vediamo di seguito alcune risposte a casi specifici  di dubbi in merito ai requisiti da valutare, emanate dal CNDCEC nel mese di maggio 2022.

1) Requisiti esperto crisi: valgono le collaborazioni? P.O. 84 - 2022

L’Ordine di Palermo  ha chiesto chiarimenti in merito alle collaborazione da parte di   professionisti che hanno fattivamente contribuito allo svolgimento di un incarico affidato ad una societa  ma che non risultano citati nel contratto principale. In particolare si chiedeva se Potevano essere considerate utili  per la domanda  i seguenti documenti:

1. contratto tra la società advisor e il cliente, nel quale è riportato il nominativo del/i professionista/i che collaborerà per l'attività di advisor

2.altro contratto tra la società advisor e il professionista/i nel quale si fa riferimento al rapporto di  collaborazione nel contratto principale (quello tra la società e il cliente)

3. attestazione della società o del professionista che ha assunto l'incarico, nella quale è scritto che  a quel determinato lavoro ha partecipato uno specifico professionista, mostrando come prova l'esistenza  di fatture che hanno ad oggetto quel determinato lavoro e i relativi bonifici. 

Il consiglio nazionale, nel pronto Ordini n. 94 del 4 maggio 2022,  alla luce delle prescrizioni normative  e tenendo conto che il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale  assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene nominato da chi  conferisce l’incarico, dà parere negativo alla richiesta .

Infatti afferma che  "precedenti esperienze valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco  degli esperti indipendenti devono essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che, de futuro, potrà svolgere il delicato  compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, mere attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi che risultino essere i soggetti direttamente incaricati dal debitore e,  conseguentemente, personalmente responsabili dell’operazione di ristrutturazione."


2) Esperto composizione negoziata e professionista attestatore P.O.94 2022

 Di tenore simile la risposta fornita all’Ordine della Spezia che  chiedeva un parere circa la possibilità di riconoscere come esperienza ai fini dellapresentazione all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, la prestazione professionale di advisor da parte di un iscritto facente parte di un team di collaboratori che  hanno affiancato e svolto l’attività di analisi e verifica (per) il professionista attestatore di cui è riportata menzione nella stessa relazione

Il CNDCEC   afferma che anche la figura del professionista attestatore,  soggiace al rispetto della disciplina del prestatore d’opera intellettuale e a quanto previsto nell’art. 2232 c.c., secondo cui il professionista può valersi sotto la propria  direzione e responsabilità di sostituti o ausiliari se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. L’eventuale presenza di collaboratori o ausiliari o coadiutori non inficia il carattere strettamente personale della prestazione del professionista incaricato che resta l’unico responsabile dinanzi al cliente (e ciò anche al fine del riconoscimento e della liquidazione del compenso). Questa lettura "sminuisce"  il valore del contributo professionale da parte del collaboratore

Non è tutto. Il Ministero della giustizia, nella risposta al  Consiglio Nazionale  del 23 febbraio 2022, ha avuto modo di precisare come non possono essere  oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria,  ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo ,  ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l’attuazione di  operazioni straordinarie , poiché tali incarichi appaiono troppo generici rispetto  alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero  una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili

3) Tempistica per la valutazione dei requisiti PO 95-2022

La risposta del Pronto ordini n. 95  2022 riguardava  la domanda di inclusione nell’elenco degli esperti CNC presentata da un iscritto prima della pubblicazione delle Linee di indirizzo diffuse dal ministero della Giustizia il 29 dicembre 2021  e non ancora esitata, nel caso in cui  l’iscritto abbia maturato alla data di presentazione della domanda i requisiti previsti   legge (e non dalle successive Linee di indirizzo).

Il consiglio  ritiene che, a decorrere dal 29 dicembre 2021, gli Ordini  nel valutare le domande dei professionisti non ancora decise e da trasmettere alle Camere di Commercio devono valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge alla luce delle Linee guida del Ministero  della giustizia e attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

4) Esibilizione del certificato camerale per la documentazione

Nel PO n. 100/2022  si risponde a un quesito  dell'’Ordine di Monza  il quale chiedeva una specificazione  sull'obbligo di " allegare visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella  domanda”:.

Chiedeva in particolare  se il certificato camerale vada prodotto per tutti gli incarichi ricevuti (comprese le nomine a commissario nei concordati preventivi) e indicati in domanda, ovvero occorre solo per le cariche ricoperte di cui al punto 7.

Il Consiglio in questo caso afferma che in mancanza di un mandato professionale o un incarico giudiziale conferito dal  debitore o dall’autorità giudiziaria, accettato dal professionista e dal medesimo espletato, per la  ristrutturazione aziendale, per poter valutare tali esperienze,  alla domanda deve essere allegata la visura camerale, anche storica, della società da cui poter evincere le cariche sociali vantate dal professionista  e afferma " si ritiene che il certificato camerale vada prodotto  solo per le cariche ricoperte di cui al punto 7 "

5) Incarico di commissario in fase ante apertura PO N. 106 -2022

Infine si segnala la risposta all’Ordine di Rimini chiedeva chiarimenti  sul requisito di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021

come indicato nelle linee guida del 29 dicembre 2021 ovvero  se nella qualifica di commissario giudiziale possa essere ricompreso anche il ruolo  ricoperto nella fase “ante apertura” della procedura di concordato preventivo ove la proposta non venga  ammessa ex art. 163 l.f..

Il Consiglio in linea con i suoi precedenti, da risposta negativa, in quanto ritiene che l’incarico non rientri  nelle esperienze da valutare ai fini della inclusione nell’elenco, dovendo il concordato essere ammesso.

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