Sono molte le richieste di chiarimenti che giungono al Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti in merito all'applicazione del D.l. n. 118/2021 che affida loro la valutazione dei requisiti per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi di impresa.
Leggi per approfondire anche Crisi di impresa nell'elenco solo i professionisti idonei e Esperti negoziatori crisi di impresa ecco le linee guida
Si ricorda che il decreto prevede i seguenti requisiti minimi per il professionista :
- - essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo;
- - essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021;
- - aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.
In ordine a quest’ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021 (vedi sopra), prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa.
Da questo deriva la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall’iscritto, l’Ordine è tenuto a verificare l’effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.
Il Consiglio nazionale ricorda inoltre che il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene nominato da chi conferisce l’incarico.
Vediamo di seguito alcune risposte a casi specifici di dubbi in merito ai requisiti da valutare, emanate dal CNDCEC nel mese di maggio 2022.
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1) Requisiti esperto crisi: valgono le collaborazioni? P.O. 84 - 2022
L’Ordine di Palermo ha chiesto chiarimenti in merito alle collaborazione da parte di professionisti che hanno fattivamente contribuito allo svolgimento di un incarico affidato ad una societa ma che non risultano citati nel contratto principale. In particolare si chiedeva se Potevano essere considerate utili per la domanda i seguenti documenti:
1. contratto tra la società advisor e il cliente, nel quale è riportato il nominativo del/i professionista/i che collaborerà per l'attività di advisor
2.altro contratto tra la società advisor e il professionista/i nel quale si fa riferimento al rapporto di collaborazione nel contratto principale (quello tra la società e il cliente)
3. attestazione della società o del professionista che ha assunto l'incarico, nella quale è scritto che a quel determinato lavoro ha partecipato uno specifico professionista, mostrando come prova l'esistenza di fatture che hanno ad oggetto quel determinato lavoro e i relativi bonifici.
Il consiglio nazionale, nel pronto Ordini n. 94 del 4 maggio 2022, alla luce delle prescrizioni normative e tenendo conto che il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene nominato da chi conferisce l’incarico, dà parere negativo alla richiesta .
Infatti afferma che "precedenti esperienze valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti devono essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che, de futuro, potrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, mere attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi che risultino essere i soggetti direttamente incaricati dal debitore e, conseguentemente, personalmente responsabili dell’operazione di ristrutturazione."
2) Esperto composizione negoziata e professionista attestatore P.O.94 2022
Di tenore simile la risposta fornita all’Ordine della Spezia che chiedeva un parere circa la possibilità di riconoscere come esperienza ai fini dellapresentazione all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, la prestazione professionale di advisor da parte di un iscritto facente parte di un team di collaboratori che hanno affiancato e svolto l’attività di analisi e verifica (per) il professionista attestatore di cui è riportata menzione nella stessa relazione
Il CNDCEC afferma che anche la figura del professionista attestatore, soggiace al rispetto della disciplina del prestatore d’opera intellettuale e a quanto previsto nell’art. 2232 c.c., secondo cui il professionista può valersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti o ausiliari se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. L’eventuale presenza di collaboratori o ausiliari o coadiutori non inficia il carattere strettamente personale della prestazione del professionista incaricato che resta l’unico responsabile dinanzi al cliente (e ciò anche al fine del riconoscimento e della liquidazione del compenso). Questa lettura "sminuisce" il valore del contributo professionale da parte del collaboratore
Non è tutto. Il Ministero della giustizia, nella risposta al Consiglio Nazionale del 23 febbraio 2022, ha avuto modo di precisare come non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo , ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l’attuazione di operazioni straordinarie , poiché tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili
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3) Tempistica per la valutazione dei requisiti PO 95-2022
La risposta del Pronto ordini n. 95 2022 riguardava la domanda di inclusione nell’elenco degli esperti CNC presentata da un iscritto prima della pubblicazione delle Linee di indirizzo diffuse dal ministero della Giustizia il 29 dicembre 2021 e non ancora esitata, nel caso in cui l’iscritto abbia maturato alla data di presentazione della domanda i requisiti previsti legge (e non dalle successive Linee di indirizzo).
Il consiglio ritiene che, a decorrere dal 29 dicembre 2021, gli Ordini nel valutare le domande dei professionisti non ancora decise e da trasmettere alle Camere di Commercio devono valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge alla luce delle Linee guida del Ministero della giustizia e attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.
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4) Esibilizione del certificato camerale per la documentazione
Nel PO n. 100/2022 si risponde a un quesito dell'’Ordine di Monza il quale chiedeva una specificazione sull'obbligo di " allegare visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda”:.
Chiedeva in particolare se il certificato camerale vada prodotto per tutti gli incarichi ricevuti (comprese le nomine a commissario nei concordati preventivi) e indicati in domanda, ovvero occorre solo per le cariche ricoperte di cui al punto 7.
Il Consiglio in questo caso afferma che in mancanza di un mandato professionale o un incarico giudiziale conferito dal debitore o dall’autorità giudiziaria, accettato dal professionista e dal medesimo espletato, per la ristrutturazione aziendale, per poter valutare tali esperienze, alla domanda deve essere allegata la visura camerale, anche storica, della società da cui poter evincere le cariche sociali vantate dal professionista e afferma " si ritiene che il certificato camerale vada prodotto solo per le cariche ricoperte di cui al punto 7 "
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5) Incarico di commissario in fase ante apertura PO N. 106 -2022
Infine si segnala la risposta all’Ordine di Rimini chiedeva chiarimenti sul requisito di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021
come indicato nelle linee guida del 29 dicembre 2021 ovvero se nella qualifica di commissario giudiziale possa essere ricompreso anche il ruolo ricoperto nella fase “ante apertura” della procedura di concordato preventivo ove la proposta non venga ammessa ex art. 163 l.f..
Il Consiglio in linea con i suoi precedenti, da risposta negativa, in quanto ritiene che l’incarico non rientri nelle esperienze da valutare ai fini della inclusione nell’elenco, dovendo il concordato essere ammesso.