Con Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari della riduzione dell’aliquota IRES (al 12%) di cui all’art. 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Tra i destinatari della riduzione dell’aliquota IRES, il richiamato articolo 6, comma 1, lettera c) menziona gli «enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione».
Nel novero di tali enti si riscontrano anche gli enti “ecclesiastici” aventi fini di religione o di culto, la cui equiparazione agli enti con “finalità di beneficenza o di istruzione” è stabilita dall’articolo 7, n. 3, della legge 25 marzo 1985, n. 121.
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1) Enti ecclesiastici: requisiti per beneficiare dell’agevolazione
L’esistenza del fine “di religione o di culto” rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per la spettanza dell’agevolazione, in quanto il beneficio non è applicabile solo in ragione della qualificazione soggettiva dell’ente ma assume rilevanza anche l’elemento oggettivo, rappresentato dal tipo di attività svolta. Come noto, i citati enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, possono svolgere anche attività “diverse” da quelle “di religione o di culto”, incluse le attività commerciali o a scopo di lucro (artt. 15-16, comma 3, L. n. 222/85 e art. 7.3, secondo comma Accordo del 1984).
Con risoluzione n. 91/E del 19 luglio 2005 le Entrate avevano già avuto modo di chiarire che sul piano fiscale:
- le “attività dirette” ai fini di religione o di culto (ossia quelle «dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana») beneficiano dell’agevolazione in esame in quanto attività “tipiche” degli enti ecclesiastici
- le “attività diverse” (ossia quelle di «assistenza, educazione e cultura e, in ogni caso, anche le attività commerciali o a scopo di lucro») scontano l’imposta in misura ordinaria
Inoltre, con la medesima risoluzione n. 91/E del 2005 è stato affermato che rientrano eccezionalmente nel regime agevolativo i redditi derivanti dalle “attività diverse”, anche se commerciali, esercitate dall’ente in maniera non prevalente o non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di religione o di culto (v. Cass. n. 526 del 14 gennaio 2021).
In sintesi un breve quadro riepilogativo:
ALIQUOTA IRES RIDOTTA (12%)
| ALIQUOTA IRES PIENA (24%) |
ente ecclesiastico che svolge un’attività commerciale in via “non prevalente” e in rapporto di “strumentalità diretta ed immediata” con i fini di “religione o di culto”, per la quota di reddito ad essa riferibile si applica l’aliquota al 12%
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ente ecclesiastico che svolge un’attività commerciale in via “non prevalente” ma in assenza di un rapporto di “strumentalità diretta e immediata” con i fini di “religione o di culto”, per la quota di reddito riferibile alla stessa si applica l’aliquota al 24%
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ente ecclesiastico che svolge un’attività commerciale in via “prevalente” (idonea a comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale) si applica l’aliquota al 24%
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Considerato che, come sopra anticipato, l’articolo 16 della legge n. 222 del 1985 fa rientrare tra le “attività diverse” quelle “commerciali o a scopo di lucro”, i criteri sopra elencati si applicano anche alle attività che, pur non essendo qualificabili come commerciali, perseguono uno scopo di lucro.
Si precisa che ricade sul soggetto richiedente l’onere di provare il possesso di tutti i requisiti necessari per la fruizione del beneficio fiscale: in pratica l’ente deve dimostrare, quindi, ai fini della propria natura non commerciale, che l’attività in concreto svolta non abbia carattere commerciale in via esclusiva o principale.
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2) Enti religiosi di confessioni acattoliche
Nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 rientrano anche gli enti con fini di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, che
- sono dotati di personalità giuridica
- sono equiparati per legge agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.
Anche per tali enti, sempreché si riscontrino previsioni analoghe nelle leggi di approvazione delle intese tra lo Stato italiano e le relative confessioni religiose, valgono i chiarimenti forniti in ordine agli enti ecclesiastici.
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