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RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: LE NOVITÀ NELLA BOZZA APPROVATA

Riforma del processo tributario: le novità nella bozza approvata

Il Governo ha approvato la bozza di riforma tributaria: vediamo la seconda parte della trattazione in sintesi delle novità in arrivo

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Il Consiglio dei Ministri, il 17.5.2022, ha approvato la bozza di riforma del processo tributario, unitamente alla revisione dei diritti dovuti per il contributo unificato tributario.

Come prima parte della trattazione delle novità sul processo tributario ti consigliamo di leggereRiforma del processo tributario: le novità nella bozza approvata.

Nel presente articolo invece verranno approfonditi i seguenti argomenti:

  • il rinvio pregiudiziale
  • il contributo unificato tributario
  • l’istanza di trattazione e l’estinzione del processo
  • la norma transitoria per ricorsi per cassazione

1) Riforma del processo tributario: il rinvio pregiudiziale

In base al nuovo art. 62-ter, la Commissione tributaria, con ordinanza, può disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia.

La noma ha lo scopo di aumentare il principio di certezza del diritto mediante l’esercizio preventivo della funzione nomofilattica della Corte di cassazione. 

La procedura può avere per oggetto soltanto questioni di diritto nei seguenti casi:

  1. se la questione di diritto è nuova o non è già stata trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
  2. se la questione è esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l’oggetto o per la materia;
  3. se la questione presenta particolari difficoltà interpretative e vi  siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali:
  4. se la questione, per l’oggetto o per la materia è suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi al giudice di merito.

Qualora il giudice ritenga di disporre il rinvio si apre un contraddittorio: alle parti è assegnato un termine non superiore a 40 giorni per depositare memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto.

Con l’ordinanza è disposta la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

Ricevuta l’ordinanza di rinvio il primo presidente delle Corte può dichiarare:

  • l’inammissibilità, se mancano una o più delle condizioni suddette;
  • l’ammissibilità e disporre la trattazione dinanzi alle sezioni unite in pubblica udienza.

Il principio di diritto enunciato è vincolante per il giudice nel procedimento interessato e conserva il suo effetto anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

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2) Riforma del processo tributario: l’istanza di trattazione e l’estinzione del processo

Ai sensi del nuovo art. 62-quater, entro tre anni dalla data del deposito del ricorso avanti la Corte di cassazione di cui all’art. 62, il ricorrente ha l’obbligo di presentare l’istanza di trattazione, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura speciale e dal difensore. In assenza dell’istanza, ai sensi dell’art. 391, primo e secondo comma, c.p.c., è dichiarata l’estinzione del processo.

L’Istanza di trattazione può essere presentata dalla parte di cui all’art. 370 c.p.c. che ha proposto il ricorso incidentale di cui al successivo art. 371.

L’estinzione, che opera di diritto, può essere rilevata anche d’ufficio.

Non si applica l’art. 391, secondo comma, c.p.c. per cui l’estinzione non comporta la condanna della parte che ha dato causa alle spese, nonché il successivo quarto comma secondo cui l’esonero è previsto se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati con mandato speciale.

Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30.5.2002, n. 115, secondo cui se l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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3) Riforma del processo tributario: il contributo unificato tributario

Viene elevato l’importo del contributo unificato tributario per i ricorsi avanti le Commissioni tributarie come segue:

Valore della controversia 
  attuale importo
                                       nuovo importo
fino a € 2.582, 28    
3040
oltre e fino a € 5.000  
6080
oltre e fino a € 25.000    
120160
oltre e fino a € 75.000      
250333
oltre e fino a 200.000      
500667
oltre  € 200.000    
1.500-
oltre e fino a € 1.000.000          
-2.000
oltre € 1.000.000
-4.000
valore indeterminabile
120160

difensore che omette il numero di fax e l’indirizzo PEC; parte che omette di indicare nel corso il codice fiscale

importo aumentato del 50%importo aumentato del 50%

impugnazione, anche accidentale     respinta integralmente o dichiarazione inammissibile o improcedibile

-ulteriore importo pari a quello pagato

Le entrate riscosse concorrono a formare il trattamento economico dei giudici tributari.

Oltre all’aumento degli importi e alla previsione di due fasce di importo del valore superiore a € 200.000, va segnalato che se l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un’ulteriore importo, sempre a tiolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale (art. 16, comma 6-quater, del d.p.r. 30.5.2002, n. 115).

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4) Riforma del processo tributario: la norma transitoria per ricorsi per cassazione

Le controversie che avanti la Corte di cassazione sono pendenti da oltre tre anni alla data di entrata in vigore della legge devono essere oggetto di istanza di trattazione entro 60 giorni dalla medesima data.

Qualora anteriormente sia stato comunicato l’avvio di fissazione dell’udienza di cui all’art. 377 c.p.c., l’estinzione del processo è dichiarata se chi ha proposto il ricorso, ai sensi degli artt. 369 e 371 c.p.c., non dichiara, a mezzo del proprio difensore, ad avere interesse alla decisione. La manifestazione di interesse alla decisione può avvenire fino all’udienza per il processo tenuta entro il 31.12. 2022; invece negli altri casi deve essere effettuata con deposito in cancelleria entro il termine perentorio di 60 giorni prima dell’udienza.

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