Il Consiglio dei Ministri, il 17.5.2022, ha approvato la bozza di riforma del processo tributario, unitamente alla revisione dei diritti dovuti per il contributo unificato tributario.
Più in particolare nel merito dell’ordinamento giudiziale è introdotta la figura del magistrato tributario la cui nomina è subordinata al superamento di un concorso per esami bandito dal Ministero dell’economia e delle finanze.
In materia processuale vengono introdotti:
- il principio di diritto in materia tributaria,
- il giudice monocratico,
- la conciliazione proposta dalla Commissione tributaria
- e la limitazione di proporre appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale emessa dal giudice monocratico.
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1) Riforma del processo tributario: il principio di diritto in materia tributaria
Viene introdotto l’art. 363-bis c.p.c. secondo cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che, nell’interesse della legge, la Corte enunci un principio di diritto in materia tributaria ma soltanto se sono presenti i seguenti presupposti:
- la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
- la questione di diritto sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione;
- la questione di diritto per l’oggetto o la materia sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.
Il ricorso, rivolto al primo presidente della Corte di Cassazione (e depositato presso la cancelleria della Corte) deve contenere una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto che sono poste a fondamento dell’istanza e deve essere rivolto al primo presidente della Corte di Cassazione.
Il ricorso è dichiarato inammissibile se mancano una o più delle condizioni che costituiscono il presupposto della presentazione dell’istanza.
Se non è dichiarata l’inammissibilità, è disposta la trattazione del ricorso dinanzi alle Sezioni unite per l’enunciazione del principio di diritto.
Tuttavia, la pronuncia non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.
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2) Riforma del processo tributario: il giudice monocratico
Il nuovo art. 4-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, introduce la figura del giudice monocratico, ma soltanto per le Commissioni tributarie provinciali. La composizione monocratica è prevista per le sole controversie di valore fino a 3.000, con esclusione di quelle di valore indeterminabile.
Il valore della lite è costituito dall’importo del solo tributo (per cui gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato sono irrilevanti nel computo), ovvero delle sanzioni irrogate se la controversia ha per oggetto soltanto le stesse.
Anche in tale procedimento vanno osservate, in quanto applicabili, le norme per i giudizi resi in composizione collegiale.
La norma entra in vigore per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023.
In base al periodo aggiunto al comma 1 dell’art. 52 è disposta una limitazione alla proposizione del ricorso in appello esclusivamente per la sentenza pronunciata dal giudice monocratico.
La sentenza pronunciata può essere appellata dalla parte interessata esclusivamente per la violazione:
- delle norme sul procedimento;
- di norme costituzionali;
- di norme di diritto dell’Unione europea;
- dei principi regolatori della materia.
La limitazione non si applica per le controversie che hanno per oggetto le risorse proprie tradizionali previste dall’art, 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, e 2014/335 UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.2014, e l’IVA riscossa all’importazione.
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3) Riforma del processo tributario: la prova testimoniale
Il comma 4 dell’art. 7 viene sostituito ammettendo la prova testimoniale ma non anche il giuramento.
Anche senza l’accordo delle parti, la Commissione tributaria può ammettere la prova testimoniale, ma soltanto nella forma di testimonianza scritta assunta secondo le forme dell’art. 257-bis c.c.
Più in particolare:
- il giudice, su accordo delle parti, tenendo conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e entro il termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato;
- la parte che ha chiesto l’assunzione deve predisporre il modello di testimonianza e deve farlo notificare al testimone;
- il testimone rende la deposizione come segue:
- compila il modello in ogni sua parte, con risposta separata per ciascun quesito, precisando quali sono quelli cui non è in grado di rispondere unitamente alle ragioni;
- sottoscrive la deposizione apponendo la firma autenticata su ciascuna facciata del foglio e la spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla segreteria.
Il testimone deve giustificare le ragioni per le quali si avvale della facoltà di astenersi; se la testimonianza ha per oggetto documenti di spesa già depositati, la dichiarazione sottoscritta può essere consegnata al difensore della parte nel cui interesse la prova è ammessa, senza il ricorso al modello citato.
La disciplina decorre dall’entrata in vigore della legge.
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4) Riforma del processo tributario: la proposta conciliativa non accettata
E’ sostituito il comma 2-octies dell’art. 15 prevedendo la proposta di conciliazione fatta dal giudice.
Se una delle parti ovvero il giudice hanno formulato una proposta di conciliazione che l’altra parte non ha accettato senza giustificato motivo, a carico di quest’ultima le spese di giudizio sono maggiorate del 50% qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta che le era stata effettuata.
Nel caso di conciliazione le spese si intendono compensate, salvo quanto è diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
La disciplina decorre dall’entrata in vigore della legge
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5) Riforma del processo tributario: la conciliazione proposta dalla Commissione tributaria
In base al nuovo art. 48-bis1, per le sole controversie che sono soggette alla procedura del ricorso-reclamo di cui all’art. 17-bis, qualora sia possibile, la Commissione può formulare alle parti una proposta di conciliazione avuto riguardo, contemporaneamente:
- all’oggetto del giudizio;
- all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
La proposta può essere formulata in udienza, ovvero fuori udienza da comunicare alle parti.
Lo stesso dicasi per le parti non comparse in udienza.
La causa può essere inviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. In assenza di ciò, nella stessa udienza avviene la trattazione della causa.
La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicati:
- le somme dovute;
- i termini e le modalità di pagamento.
Il processo verbale costituisce il titolo per la riscossione delle somme dovute e per il pagamento da parte del contribuente entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo (ovvero del pagamento della prima rata ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 29.7.21997, n. 218.
L’inosservanza del termine o il pagamento di una delle rate, compresa la prima, comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme a titolo di imposte, sanzioni e interessi, nonché la sanzione del 45% conteggiata sul debito d’imposta.
La disciplina decorre dalla data di entrata in vigore della legge.
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