I benefici fiscali per “lavoratori impatriati” (oggetto dal 2010 di molteplici provvedimenti normativi e documenti di prassi, tra i quali la Circolare 23/5/2017 17/E e la Circolare 28/12/2020 33/E, avente specificatamente a oggetto il regime in questione), sono attualmente regolati dall’art.16 del D.Lgs. n. 147 del 14/09/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), riguardante coloro che sono impatriati successivamente al 29 aprile 2019, svolgenti attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in possesso di specifici seguenti requisiti soggettivi.
Rivediamo in sintesi requisiti e modalita di fruizione con alcune osservazioni.
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1) Regime impatriati : requisiti e redditi agevolabili
In base al comma 1 dell’art.16 del D.Lgs. n. 147 del 14/09/2015 , potrà fruire del regime speciale il “lavoratore” che:
I. trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
II. non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedervi per almeno due anni;
III. svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Al detto regime, inoltre, in virtù del successivo comma 2, potranno accedere anche tutti i cittadini dell’Unione europea, o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
- siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa al di fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più , ovvero
- abbiano svolto continuativamente un’attività di studio al fuori dei confini italiani negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Si noti che, mentre per accedere al regime secondo la disposizione del comma 1 il soggetto non dovrà aver risieduto in Italia per due periodi d’imposta precedenti il rientro, in base ai requisiti dettati dal comma 2 non viene espressamente previsto un periodo minimo di residenza estera; ciò nonostante l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il biennio costituisce il periodo minimo per integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato, consentendo l’accesso al regime agevolato.
La fruizione dell’agevolazione è, pertanto, condizionata al trasferimento della residenza fiscale in Italia e all’assunzione dell’impegno a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza.
Il regime speciale ha carattere temporaneo, risultando applicabile per un quinquennio decorrente dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e perdurando per i quattro periodi di imposta successivi.
REDDITI AGEVOLABILI
Risultano agevolabili :
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- i redditi di lavoro autonomo che derivino dall’esercizio di arti e professioni, svolte in forma individuale o associata, prodotti nel territorio dello Stato nonché, (in virtù del Decreto Crescita)
- i redditi d’impresa prodotti da imprenditori individuali che abbiano avviato un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
(restano, quindi, esclusi i redditi d’impresa per trasparenza derivanti da società di persone o capitali).
In presenza del collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa, possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi d’imposta successivi al rientro (ma pur sempre entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell’agevolazione).
Possono accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020 purché, nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una Convenzione avverso le doppie imposizioni sui redditi.
I redditi ammessi all’agevolazione concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, nella misura del 30% (risulta, quindi, esente il 70% del reddito), ma, ove il contribuente trasferisca la residenza in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) - con decorrenza dal periodo d’imposta in cui ha trasferito la residenza dall’estero al mezzogiorno d’Italia e vi permanga per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione - il reddito concorrerà alla formazione della base imponibile solo nella misura del 10% di quello prodotto. Va segnalato che, ove l’attività lavorativa venga svolta in un comune diverso da quello di residenza, ciò non precluderà l’accesso all’agevolazione.
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2) Regime fiscale impatriati 2022 : come fare
Per beneficiare del regime di detassazione, il lavoratore dovrà presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, affinché applichi il beneficio (con decorrenza dalla busta paga successiva alla richiesta, oltre che in sede di conguaglio dalla data di assunzione), mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, potrà fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.
Nell’ipotesi in cui l’impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al datore di lavoro nel periodo d’imposta del rimpatrio e non ne abbia fruito nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini risultano scaduti, l’accesso al regime risulterà precluso.
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3) Regime impatriati 2022: estensione e maggiorazione dei benefici
La norma prevede, inoltre, un interessante estensione temporale del beneficio per ulteriori cinque anni nel caso l’impatriato abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, nato prima del trasferimento in Italia, oppure successivamente, ma purché detto presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Inoltre, la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determinerà la perdita dei benefici fiscali relativamente all’ulteriore quinquennio. In tale caso il reddito verrà tassato nella misura del 50%, che diverrà del 10% nel caso i figli minorenni, od a carico, siano almeno tre.
L’estensione quinquennale del beneficio, opera inoltre in caso di acquisto, dell’intera proprietà a titolo oneroso, di un’unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato nei dodici mesi precedenti al rientro, oppure successivamente al rientro, purché entro e non oltre i primi 5 periodi d’imposta di fruizione del regime e permanga per tutto il periodo agevolato.
A tal fine, però, mentre la circostanza che l’impatriato possa essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato, non risulterà preclusiva all’accesso all’estensione dell’agevolazione, l’acquisto solamente in nuda proprietà, o in usufrutto, di una unità immobiliare residenziale, così come la mera sottoscrizione di un preliminare di compravendita, non integrerà una condizione sufficiente per accedere al beneficio dell’estensione del regime agevolato.
L’acquisto potrà essere eseguito dall’impatriato, oppure dallo stesso in comproprietà con il coniuge, il convivente o i figli.
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