Circolare Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) n. 4336 del 21 aprile 2022 - Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica.
Con la pubblicazione della circolare n 4336 del 21 aprile 2022 predisposta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni, si raccomanda di intraprendere il prima possibile una strategia di diversificazione dei prodotti ad oggi forniti da provider legati alla Russia.
Tra i fornitori a cui fare attenzione si citano ad esempio:
- Kaspersky Lab,
- Positive Technologies
- e Group IB
ed i relativi prodotti anche commercializzati tramite canale di rivendita indiretta e/o anche veicolati tramite accordi quadro o contratti quadro in modalità «on-premise» o «da remoto».
Le raccomandazioni dell’Agenzia riguardano, in particolare di effettuare i seguenti passi:
1) censire dettagliatamente i servizi e prodotti di cui al paragrafo B) della presente circolare, analizzando gli impatti degli aggiornamenti degli stessi sull’operatività, quali i tempi di manutenzione necessari;
2) identificare e valutare i nuovi servizi e prodotti, validandone la compatibilità con i propri asset, nonché' la complessità di gestione operativa delle strutture di supporto in essere;
3) definire, condividere e comunicare i piani di migrazione con tutti i soggetti interessati a titolo diretto o indiretto, quali organizzazioni interne alle amministrazioni e soggetti terzi;
4) validare le modalità di esecuzione del piano di migrazione su asset di test significativi, assicurandosi di procedere con la migrazione dei servizi e prodotti sugli asset più critici soltanto dopo la validazione di alcune migrazioni e con l'ausilio di piani di ripristino a breve termine al fine di garantire la necessaria continuità operativa. Il piano di migrazione dovrà garantire che in nessun momento venga interrotta la funzione di protezione garantita dagli strumenti oggetto della diversificazione;
5) analizzare e validare le funzionalità e integrazioni dei nuovi servizi e prodotti, assicurando l'applicazione di regole e configurazioni di sicurezza proporzionate a scenari di rischio elevati (quali, ad esempio, autenticazione multi-fattore per tutti gli accessi privilegiati, attivazione dei soli servizi e funzioni strettamente necessari, adozione di principi di «zero-trust»);
6) assicurare adeguato monitoraggio e audit dei nuovi prodotti e servizi, prevendendo adeguato supporto per l'aggiornamento e la revisione delle configurazioni in linea.
Le Raccomandazioni sopra enumerate richiedono l’adozione di tutte le misure e le buone prassi di gestione di servizi informatici e del rischio cyber e, in particolare, tenendo conto di quanto definito dal Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection, edizione 2019, realizzato dal Centro di ricerca di cyber intelligence and information security (CIS) dell’Università Sapienza di Roma e dal Cybersecurity national lab del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI), con il supporto dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
La verifica della presenza di tali prodotti va compiuta non solo nelle strutture delle rispettive amministrazioni ma anche riguardo ai servizi erogati da fornitori per conto dell’amministrazione (es.: servizi esterni o attrezzature/strumenti/postazioni di lavoro interne gestite da terzi)
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1) Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza è stata istituita con D.L. 14 giugno 2021, n. 82 che ha ridefinito l'architettura nazionale cyber. L’ACN è Autorità nazionale per la cybersicurezza e assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella materia. Promuove la realizzazione di azioni comuni volte a garantire la sicurezza e la resilienza cibernetica necessarie allo sviluppo digitale del Paese. Persegue il conseguimento dell’autonomia strategica nazionale ed europea nel settore del digitale, in sinergia con il sistema produttivo nazionale, nonché attraverso il coinvolgimento del mondo dell’università e della ricerca. Favorisce specifici percorsi formativi per lo sviluppo della forza lavoro nel settore e sostiene campagne di sensibilizzazione oltre che una diffusa cultura della cybersicurezza. |
Suddetta Circolare fa seguito a quanto prescritto attraverso il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, a tutt’oggi in fase di conversione, contenente due articoli dedicati alla cybersecurity.
- L’articolo 27 che richiede alle aziende di presentare un piano annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con componenti, relative specifiche funzionali e fornitori possibili nel momento in cui volevano progettare e realizzare sistemi critici come architetture cloud o reti 5G. Da qui, poi, un controllo approfondito da parte del Centro Nazionale di Valutazione e Certificazione per verificare che venisse garantita la confidenzialità e l’integrità delle informazioni elaborate, con sanzioni fino al 3% del fatturato dell’azienda non adempiente.
- Il secondo articolo, il 28, seguiva le indicazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per ridurre il rischio dovuto all’invasione dell’Ucraina, vietando l’utilizzo di strumenti per la protezione di endpoint e web firewall forniti da aziende della Federazione Russa. L’Agenzia per la cybersecurity aveva pubblicato un avviso specificando che, a causa delle sanzioni, i produttori avrebbero potuto non essere in grado di aggiornare come richiesto gli strumenti.
Pertanto le funzioni di sicurezza da assicurare sono le seguenti:
- la sicurezza dei dispositivi (endpoint security), compresi gli applicativi antivirus, antimalware ed “endpoint detection and response” (EDR) e “web application firewall” (WAF).
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