Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia sono obbligati a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per segnalare investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a prescindere dalle modalità della loro acquisizione, suscettibili di produrre redditi in Italia, e, in ogni caso, ai fini:
- dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero)
- dell’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (art. 4 del d.l. 28.6.1990, n. 167).
L’obbligo deve essere osservato anche dai suddetti soggetti che ne siano titolari effettivi pur non essendo possessori diretti degli stessi.
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L’esclusione dall’obbligo
- Attività finanziarie e patrimoniali che sono state affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi con il loro intervento soltanto se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettai a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari.
- Depositi e i conti correnti bancari costituti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a euro 15.000.
- Immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dell’IVIE.
- Persone fisiche che:
- prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal d.p.r. 22.12.1986, n. 917, in base ad accordi ratificati (*).
- Contribuenti che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività.
(*) L’esonero è riconosciuto soltanto se l’attività di lavoro all’estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta a condizione che, entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, l’interessato non detenga più le attività all’estero. Se tale condizione non è stata rispettata, cioè se le attività non sono state riportate in Italia o non sono state dismesse, tutte le attività detenute all’estero nel periodo d’imposta devono essere indicate nel quadro RW.
Il contribuente esonerato dal monitoraggio in ogni caso, ha l’obbligo di compilare:
- il quadro RW dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (cioè il quadro RL per i redditi degli immobili all’estero, il quadro RM per gli interessi esteri e il quadro RT per le plusvalenze sulle attività finanziarie estere)
- e il quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
Chi ha la delega ad effettuare prelievi da un conto corrente estero deve compilare il quadro RW, salvo che non si tratti di una mera delega ad operare sul conto dell’intestatario (ad es., l’amministratore di una società).
Il modello va presentato anche quando il possesso è detenuto per il tramite di società fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
Qualora sia posseduta una partecipazione in una società di capitali e la società detenga partecipazioni all’estero in società residenti:
- in un Paese collaborativo, il contribuente “titolare effettivo”, come definito dalla normativa antiriciclaggio, deve indicare la partecipazione nella società estera, e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione e il codice fiscale o identificativo della società;
- in un Paese non collaborativo, in luogo del valore della partecipazione diretta, vanno indicati il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività finanziarie estere intestate alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. Tale criterio va osservato fino a quando nella catena partecipativa è presente una società localizzata nei suddetti paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.
Il titolare effettivo deve dichiarare soltanto la partecipazione in società di diritto estero ma non la partecipazione in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.
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1) L’oggetto della dichiarazione
I beni patrimoniali collocati all’estero vanno sempre indicati indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia che sono posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.
Le attività estere di natura finanziaria vanno sempre indicate in quanto di per sé sono produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Il quadro RW va compilato anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad es., il conto corrente chiuso nel corso dell’anno precedente).
Gli importi in valuta etera vanno indicati per il contro valore in euro utilizzando il cambio indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i cambi medi mensili.
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2) La presentazione del quadro RW
Il quadro RW deve essere presentato unitamente al modello REDDITI.
Nel caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi o se è stato utilizzato il modello 730, il quadro RW va presentato con le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio REDDITI Persone fisiche debitamente compilato, per cui il quadro è un “quadro aggiuntivo” al modello 730.
Nel caso di variazioni intervenute per un solo immobile, il quadro va compilato indicando tutti gli immobili situati all’estero, compresi quelli non variati.
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3) Le sanzioni
La violazione dell’obbligo di dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi che non sono stati dichiarati (art. 5, comma 2, primo periodo).
Se la violazione riguarda attività negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al d.m. 4.5.1999 (come modificato dall’art. 2, comma 1, del d.m. 27.7.2010 e dall’art. 1, comma 1, del d.m. 12.2.2014) e al d.m. 21.11.2001, la sanzione è elevata dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine, si applica la sanzione fissa di euro 258.
L’art. 12 del d.l. 1.7.2009, n. 78, dispone che:
- gli investimenti e le attività finanziarie detenuti negli Stati e territori a regime fiscale privilegiato di cui al d.m. 4.5.1999 in violazione agli obblighi di dichiarazione, ai soli fini fiscali, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione e le sanzioni previste dall’art. 1 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, sono raddoppiate (comma 2);
- sono raddoppiati i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA (comma 2-bis) e per l’irrogazione delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (comma 2-ter).
Nel caso di contestazione della violazione, è possibile definire la violazione beneficiando della riduzione della sanzione ad un terzo dei minimi edittali (art. 16, comma 3, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472).
Se le violazioni riguardano più anni, ai sensi del precedente art. 12, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo (comma 3) e se sono state commesse diverse violazioni formali la sanzione più grave è aumentata da un quarto al doppio (comma 1).
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4) Il ravvedimento operoso
Il contribuente può avvalersi del c.d. “ravvedimento operoso” beneficiando della riduzione della sanzione in relazione al ritardo in cui opera la sanatoria che comporta, contestualmente, l’obbligo, per ciascun anno di inosservanza dell’obbligo:
- di presentare la dichiarazione del quadro RW;
- di versare:
- l’IVIE e l’IVAFE;
- gli interessi conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- la sanzione ridotta relativa al quadro RW, all’IVIE e all’IVAFE.
Nella compilazione del quadro RW, è rilavante l’importo da indicare al termine del periodo d’imposta ovvero del periodo di detenzione dell’attività.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio deve essere indicato il “valore medio di giacenza”.
In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti per cui:
ESEMPIO
conto A possesso 100% 365 giorni valore medio 1.000 conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 7.000 totale valore medio: 1.000 + (7.000x0,5)= 4.500 Siccome il valore è inferiore a euro 5.000, l’IVAFE non è dovuta. |
In ogni caso, il contribuente deve compilare il quadro RW ai soli fini del monitoraggio se i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero hanno un valore massimo complessivo raggiunto nell’anno superiore a euro 15.000.
conto A possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 totale valore medio 3.000+(5.000x0,5)= 5.500 per cui l’IVIE è dovuta: vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio di entrambi è 5.500 ma l’imposta:
|
Le aliquote
IVIE (rapportata al periodo e alla quota di possesso):
IVAFE (rapportati al periodo e alla quota di possesso):
L’imposta patrimoniale versata allo Stato estero o il prodotto finanziario costituisce credito d’imposta; il credito non può essere superiore all’ammontare dell’imposta. Per l’IVAFE dovuta (cioè la differenza tra l’imposta calcolata e il credito d’imposta spettante) è riconosciuta la detrazione di euro 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e le relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale proporzionalmente alla quota spettante. |
ESEMPIO
Supponendo che per gli anni dal 2016 al 2020 un contribuente non ha dichiarato una disponibilità finanziaria in uno Stato collaborativo per euro 100.000 il quadro sanzionatorio è così riassunto:
Anno | importo non dichiarato | sanzione | IVAFE | sanzione | ||
minima | massima | minima | massima | |||
2016 | 100.000 | 3.000 | 15.000 | 400 | 360 | 720 |
2017 | 100.000 | 3.000 | 15.000 | 400 | 360 | 720 |
2018 | 100.000 | 3.000 | 15.000 | 400 | 360 | 720 |
2019 | 100.000 | 3.000 | 15.000 | 400 | 360 | 730 |
2020 | 100.000 | 3.000 | 15.000 | 400 | 360 | 730 |
La sanzione per l’IVAFE e per l’IVIE non è oggetto della maggiorazione di un terzo (risoluzione 24.12.2020, n. 82/E).
Il contribuente può regolarizzare le irregolarità:
- presentando la dichiarazione per ogni annualità interessata;
- versando:
- l’IVAFE di euro 400 per ogni anno;
- gli interessi legali;
- le sanzioni ridotte, conteggiate in funzione crescente a seconda del ritardo, come segue:
anno interessi riduzione sanzione RW sanzione IVAFE della sanzione 2016 0,10% 1/6 500,00 60,00 2017 0,30% 1/6 500,00 60,00 2018 0,30% 1/6 500,00 60,00 2019 0,05% 1/7 428,57 51,41 2020 0,01% 1/8 375,00 45,00 |
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5) L’atto di contestazione
Se l’Agenzia delle entrate per un solo anno irroga la sanzione nella misura minima, è applicato l’art. 12 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472:
- sanzione base 3.000
- aumento 50% 1.500
4.500
- aumento 25% 1.125
- cumulo 5.625
- definizione agevolata 1/3: euro 1.875.
Come regola generale, se le violazioni sono state commesse in più periodi di imposta la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo (art. 12, comma 5, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472).
Qualora, contemporaneamente, non siano contestate tutte le violazioni o non sia irrogata la sanzione unitamente a tutte le altre annualità, si dà corso alla procedura determinando la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.
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