A partire dal 27 maggio entra in vigore un nuovo obbligo nella scelta delle imprese per gli appalti di lavori edili oltre i 70.000. Detrazione ammessa solo se le imprese applicano i contratti nazionali di settore
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1) I lavori interessati
Il nuovo obbligo è stato introdotto dall'art. 28-quater del decreto Sostegni-ter. In base al testo le detrazioni per i lavori edilizi di importo superiore ai 70.000 euro potranno essere riconosciute esclusivamente se nel contratto di appalto è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il riferimento al contratto di appalto deve essere riportato nelle singole fatture di spesa. Gli appalti interessati sono quelli relativi ai lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X del Testo unico delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.llgs 81/2008), ossia:
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere di bonifica.
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2) La soglia dell’appalto
La soglia dei 70.000 euro riferita all’appalto è stato scelta perché si tratta della soglia che fa scattare le verifiche contro il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente proporzionata all’incarico affidato all’impresa. In base alle norme la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente e va riferita alla congruità dell'opera complessiva.
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3) Verifiche obbligatorie per sconto e cessione
La verifica dell’applicazione del contratto di lavoro ammesso dalle norme è necessario anche per ottenere il visto di conformità per la cessione del credito. Secondo lo stesso testo di legge, infatti, i soggetti che rilasciano il Visto anche il compito di verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
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