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DECRETO AIUTI: SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE E CREDITI D'IMPOSTA

Decreto aiuti: sostegno alla liquidità delle imprese e crediti d'imposta

Pubblicato in GU di ieri 17 maggio il Decreto Aiuti con le norme definitive sugli aiuti alle imprese e famiglie. Vediamo alcuni degli aiuti alla liquidità

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 50/2022  noto come Decreto Aiuti con l’introduzione o l’estensione di benefici anche fiscali a favore degli operatori economici. 

Tra di essi ci sono i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas o per gli autotrasportatori, alcune misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese e le garanzie sui mutui sottoscritti dai soggetti che hanno subito un particolare incremento dei costi energetici. 

Vediamo alcune delle misure. contenute nel Decreto in vigore da oggi.

1) Decreto aiuti: credito d'imposta formazione 4.0

Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta 

  • del 50 per cento riconosciuto alle piccole imprese
  • e del 40 per cento riconosciuto alle medie imprese

per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate 

  • al 70%
  • e al 50%, 
  • a condizione che:
    • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 17 giugno 2022;
    • e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Attenzione al fatto che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni di cui sopra le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

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2) Decreto aiuti: credito di imposta per imprese gasivore

Viene esteso al primo trimestre 2022 il credito d’imposta al 10% per le imprese gasivore relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

E' considerata impresa a forte consumo di gas naturale: 

  • quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 541/202114;
  • quella che ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d'imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione; 
  • non applica i limiti sulla compensazione;
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; 
  • non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi; 
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 
    • banche e intermediari finanziari , 
    • società appartenenti a un gruppo ,
    • ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia .

I contratti di cessione conclusi in violazione di queste regole sono nulli.  

Ti consigliamo 

3) Decreto aiuti: sostegno alla liquidità delle imprese

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti:

  • dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina;
  • dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia; 
  • e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa; 

SACE S.p.A. concede, fino al 31.12.2022, garanzie in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

Condizione per l'accesso alla garanzia, l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di:

  • contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati 
  • o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia 
  • ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili

La garanzia ha le seguenti caratteristiche: 

  • copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito; 
  • è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. 

Ti potrebbero interessare:

4) Decreto aiuti: sostegno alla liquidità delle PMI

In considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti:

  • dall’interruzione delle catene di approvvigionamento
  • ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, 
  • fino al 31.12.2022 la garanzia del Fondo (di cui all'art 1 Legge di Bilancio 2022 come modificato appunto dall'art 16 del Decreto Aiuti)  può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore della presente disposizione) e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
    •  per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90% in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica; 
    • entro il limite di 5 milioni di euro, 
    • a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sotto settori particolarmente colpiti; 
    • ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
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