E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 il decreto del Ministero del lavoro datato 29 marzo 2022, che fissa :
- i criteri e le modalità di controllo sulle imprese sociali da parte dell'ispettorato del lavoro
- le procedure a carico delle associazioni di imprese sociali ai fini della gestione sui loro aderenti
- gli importi del contributo per le attività di vigilanza richiesto alle imprese
- l'istituzione dell'elenco dei verificatori e dei corsi di formazione previsti.
Viene precisato che per quanto riguarda le imprese sociali costituite in forma di cooperative è fatta salva la competenza del Ministero dello sviluppo economico.
I controlli saranno di due tipologie
- ordinari , da parte dell'ispettorato e delle associazioni di imprese riconosciute e dal Ministero
- straordinari, esclusivamente a carico dell'ispettorato.
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1) La certificazione delle associazioni
Le associazioni cui aderiscono:
- almeno mille imprese sociali
- iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome,
- possono presentare domanda al Ministero del lavoro una istanza di riconoscimento .
Il riconoscimento avviene con decreto direttoriale
Dovrà essere dimostrata la possibilità di disporre di un numero sufficiente di controllori per le verifiche annuali sulla rispondenza delle imprese ai requisiti di legge.
Nel decreto l'elenco dettagliato della documentazione da presentare.
Per approfondire vedi
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2) Elenco dei controllori requisiti e regime temporaneo
Per i controlli sulle imprese sociali verrà istituito un Elenco di controllori pubblicato sul sito del ministero del lavoro.
Sarà costituito da tre sezioni
- controllori dipendenti dell'Ispettorato;
- dipendenti di altre amministrazioni con le quali siano stati sottoscritti accordi o protocolli d'intesa;
- soggetti che prestano l'attivita' per conto delle associazioni che operaranno in qualità di incaricati di pubblico servizio
Per tutti è prevista la frequenza di Corsi di formazione specifici, che potranno essere organizzati dalle stesse associazioni sulla base delle indicazioni ministeriali.
Ai controllori si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'art. 2399 del codice civile.
Ai fini della iscrizione nell'elenco dei controllori sono previsti corsi di abilitazione con esame finale
- sia per il personale dell'ispettorato utilizzando il contributo a carico delle imprese sociali,
- che per il personale delle associazioni riconosciute e e autorizzate, che possono promuovere i corsi previa autorizzazione del Ministero.
Ai corsi possono essere ammessi :
- i soggetti in possesso almeno del diploma di laurea magistrale in materie giuridiche o economiche,(corsi di 80 ore) oppure
- i soggetti gia' abilitati come revisori di cooperative (corsi di 40 ore)
PRIMA APPLICAZIONE
Fino al terzo anno dall'entrata in vigore del decreto (1 maggio 2025) sono iscritti nell'elenco eslusivamente :
a) dipendenti dell'Ispettorato o delle amministrazioni convenzionate , iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) dipendenti dell'Ispettorato, delle amministrazioni collegate e soggetti appartenenti alle associazioni abilitati alle attivita' di revisione delle imprese cooperative di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.
In sede di prima applicazione, le associazioni di imprese sociali in forma non cooperativa, possono chiedere di essere autorizzate a svolgere i controlli sulle imprese aderenti, trasmettendo al Ministero l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti e possono presentare entro trenta giorni da rilascio dell'autorizzazione il programma dei controlli per l'anno in corso.
Inoltre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'Ispettorato trasmette l'elenco dei propri dipendenti in possesso dei requisiti sopracitati, sempre ai fini delle attività di controllo.
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3) Controlli ordinari annuali sulle imprese sociali: oggetto e iter delle verifiche
Ciascuna impresa sociale e' assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all'anno, ordinariamente dalle associazioni cui aderisce e oppure dall'spettorato anche attraverso associazioni riconosciute ed autorizzate sulla base di apposite convenzioni.
Il controllo ordinario riguarda la verifica:
- della gestione amministrativo-contabile;
- dell'effettivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociali;
- dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o piu' attivita' di interesse generale
- del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principiodell'assenza dello scopo di lucro,
- del rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa.
Le attività di controllo saranno programmmate dal Ministero del lavoro entro il 30 aprile di ciascun anno sullla base di un programma presentato da ciascuna associazione e
saranno effettuate da uno o piu' controllori appositamente incaricati .
Devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'impresa . Gli organi di controllo posso intervenire se interpellati dai verificatori.
Il controllo ordinario sulle imprese sociali deve essere avviato entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ed essere completato entro novanta giorni dal primo accesso, con la redazione del verbale e l'adozione di eventuali diffide.
Gli enti hanno l'obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonche' di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti sia nel caso il controllo si svolga nella sede legale che in altro luogo definito dal controllore .
Al termine del controllo puo essere sottoscritto
- un verbale di avvenuto controllo senza rilievi, oppure:
- in caso di irregolarita' sanabili, il controllore diffida l'organo di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzarle in un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 La diffida puo' essere impartita anche se il legale rappresentante ostacoli l'attività di controllo
In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, puo proporre
- l' adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta o
- di un provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarita' non sanabili, su proposta del controllore il Ministero competente potra' richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e la liquidazione coatta dell'impresa sociale.
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4) Il controllo straordinario
Le ispezioni straordinarie potranno essere disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati,
al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di
- esposti di soci o di soggetti privati, o
- su segnalazione di pubbliche
- amministrazioni e comunque
- ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'.
Potranno interessare anche anche le imprese sociali aderenti alle associazioni riconosciute
Saranno effettuate da due ispettori appartenendi all'Elenco ministeriale
Oggetto di tali verifiche saranno:
- l'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale,
- la sussistenza dei requisiti,
- il regolare funzionamento dell'ente,
- il regolare svolgimento delle attivita',
- la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle relative attivita' e passivita'.
Tutti i dettagli sull'iter e la tempistica sono precisati nell'art 19 del decreto.
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5) Il contributo di vigilanza sulle imprese sociali
E' previsto un contributo per le spese relative alla vigilanza a carico delle imprese sociali, da versare entro il 30 giugno di ogni anno
per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa e per le societa' di mutuo resta salvo quando già previsto
Questi gli importi
fascia | fatturato | importo del contributo |
a | fino a 50 mila euro | 150 euro |
b | da 50.0001 a 250mila euro | 300 euro |
c | da 250.001 a 500mila euro | 600 euro |
d | da 500.001 a 1 milione di euro | 1250 euro |
e | oltre 1 milione di euro | 2500 euro |
Con cadenza biennale l'ammontare del contributo potrà' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il contributo va versato :
- alle associazioni di imprese sociali , da parte delle imprese aderenti
- all'agenzia dell'Entrate , che le riversa al Ministero del lavoro, da parte delle imprese per le imprese che non aderiscono ad alcuna associazione.
Per approfondire vedi
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