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VIGILANZA IMPRESE SOCIALI: REGOLE E CONTRIBUTO

Vigilanza imprese sociali: regole e contributo

Ecco il decreto sulle verifiche alle imprese sociali . Contributo di vigilanza . Requisiti, corsi per i controllori. Fino al 2025 incarico solo a revisori

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 il decreto del Ministero del lavoro datato 29 marzo 2022,  che fissa :

  1. i criteri e le modalità di controllo sulle imprese sociali da parte dell'ispettorato del lavoro 
  2. le procedure a carico delle associazioni  di imprese sociali ai fini della gestione sui loro aderenti
  3. gli importi del contributo per le attività di vigilanza richiesto alle imprese
  4. l'istituzione  dell'elenco dei verificatori e dei corsi di formazione previsti.

Viene precisato che per quanto riguarda le imprese sociali costituite in forma di cooperative è fatta salva la competenza del Ministero dello sviluppo economico. 

I controlli saranno di due tipologie

  • ordinari , da parte dell'ispettorato e delle associazioni di imprese  riconosciute e dal Ministero 
  • straordinari, esclusivamente a carico dell'ispettorato.

1) La certificazione delle associazioni

 Le associazioni cui aderiscono:

  • almeno mille imprese sociali 
  • iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse  regioni  o  province  autonome,  
  • possono presentare domanda al Ministero del lavoro una istanza di  riconoscimento  .

Il riconoscimento avviene con decreto direttoriale  

Dovrà essere dimostrata la possibilità di disporre di un numero sufficiente di controllori per le verifiche annuali sulla rispondenza delle imprese ai requisiti  di legge.

Nel decreto l'elenco dettagliato della documentazione da presentare.

Per approfondire vedi

2) Elenco dei controllori requisiti e regime temporaneo

Per i controlli  sulle imprese sociali verrà istituito un Elenco di controllori pubblicato sul sito del ministero del lavoro. 

Sarà costituito da  tre  sezioni 

  1.  controllori dipendenti dell'Ispettorato; 
  2.  dipendenti  di altre amministrazioni con le  quali  siano stati sottoscritti accordi o protocolli d'intesa; 
  3. soggetti che prestano l'attivita' per conto delle associazioni che operaranno in qualità di  incaricati  di pubblico servizio  

Per  tutti è prevista la frequenza di Corsi di formazione specifici,    che potranno essere organizzati dalle stesse associazioni sulla base delle indicazioni ministeriali.

Ai  controllori  si  applicano  le  cause  di  incompatibilita'  previste dall'art. 2399 del codice civile.

Ai fini della iscrizione nell'elenco  dei controllori sono previsti corsi di abilitazione  con esame finale

  • sia per il personale dell'ispettorato utilizzando il contributo a  carico  delle  imprese  sociali,
  • che per il personale delle associazioni riconosciute e e autorizzate,    che possono promuovere i corsi  previa  autorizzazione  del  Ministero.

  Ai corsi possono essere ammessi :

  • i soggetti  in  possesso  almeno del diploma di laurea magistrale in materie giuridiche o  economiche,(corsi di 80 ore)  oppure
  • i  soggetti  gia' abilitati  come revisori di cooperative (corsi di 40 ore)

PRIMA APPLICAZIONE

Fino  al  terzo  anno dall'entrata in vigore del decreto (1 maggio 2025)   sono iscritti nell'elenco eslusivamente : 

    a) dipendenti dell'Ispettorato o  delle  amministrazioni  convenzionate , iscritti al registro dei revisori legali  di  cui  al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;  

    b) dipendenti  dell'Ispettorato,  delle  amministrazioni  collegate  e  soggetti  appartenenti  alle  associazioni abilitati alle attivita' di revisione delle  imprese  cooperative  di  cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.

In sede di prima applicazione, le associazioni  di  imprese sociali in  forma  non  cooperativa, possono chiedere di essere autorizzate a svolgere i  controlli  sulle  imprese aderenti,  trasmettendo  al  Ministero l'elenco  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti previsti e possono presentare entro trenta  giorni da rilascio dell'autorizzazione il programma dei controlli per l'anno in corso. 

Inoltre, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto, l'Ispettorato trasmette l'elenco dei  propri  dipendenti  in possesso dei requisiti sopracitati, sempre ai fini delle attività di controllo.

3) Controlli ordinari annuali sulle imprese sociali: oggetto e iter delle verifiche

 Ciascuna impresa sociale e' assoggettata a  controllo  ordinario almeno una volta all'anno, ordinariamente dalle  associazioni  cui aderisce e oppure dall'spettorato  anche attraverso  associazioni riconosciute  ed autorizzate  sulla  base  di  apposite  convenzioni.

 Il controllo ordinario riguarda la  verifica: 

  •  della gestione amministrativo-contabile;
  •  dell'effettivo perseguimento delle  finalita'   civiche,   solidaristiche   e   di   utilita'    sociali;
  • dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di  una o piu' attivita' di interesse generale
  • del rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  concernenti  il  principiodell'assenza  dello  scopo  di   lucro,  
  •  del rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di   coinvolgimento   dei lavoratori  e   degli   altri   soggetti   interessati   al   governo dell'impresa. 

Le attività di controllo saranno programmmate dal Ministero del lavoro entro il 30 aprile di ciascun anno  sullla base di un programma presentato da ciascuna associazione e

 saranno  effettuate  da  uno  o  piu'  controllori  appositamente   incaricati  .

Devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante  dell'impresa . Gli organi di controllo posso intervenire se interpellati dai verificatori.

Il controllo ordinario sulle imprese sociali deve essere avviato entro  trenta  giorni  dal  conferimento  dell'incarico   ed   essere  completato entro novanta giorni dal primo accesso, con  la  redazione  del verbale e l'adozione di eventuali diffide. 

Gli enti hanno l'obbligo di  mettere  a  disposizione del  controllore  i  libri  sociali,  i  registri  ed  i  documenti,  nonche'  di  fornire  i  dati,  le  informazioni   ed   i  chiarimenti richiesti sia nel caso il controllo si svolga nella sede legale che in altro  luogo definito  dal controllore . 

Al termine del controllo puo essere sottoscritto

  1.  un verbale  di  avvenuto controllo senza rilievi, oppure:
  2.  in caso di  irregolarita'  sanabili,  il  controllore  diffida   l'organo   di   amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzarle in un termine non inferiore a 30 giorni  e non superiore a 90  La diffida  puo'  essere  impartita  anche se il legale rappresentante ostacoli l'attività di  controllo

In caso di mancata ottemperanza, anche parziale,  alla  diffida,  il  controllore, puo proporre

  •  l' adozione del  provvedimento  di nomina di un commissario ad acta  o 
  • di un  provvedimento che dispone la perdita della qualifica  di  impresa sociale

Se nel corso del controllo sono  riscontrate  irregolarita'  non  sanabili, su proposta del controllore il  Ministero  competente potra' richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e la liquidazione coatta dell'impresa sociale.  

4) Il controllo straordinario

 Le ispezioni straordinarie potranno essere disposte dal  Ministero  qualora si  rendano  necessari  approfondimenti  sugli  esiti  dei  controlli effettuati,

 al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito  di

  • esposti di soci o di soggetti privati, o 
  • su segnalazione  di  pubbliche
  • amministrazioni   e   comunque   
  • ogni   qualvolta   se   ne   ravvisi  l'opportunita'. 

 Potranno interessare anche anche le imprese sociali aderenti  alle associazioni riconosciute

Saranno effettuate da due ispettori appartenendi all'Elenco ministeriale 

  Oggetto di tali verifiche saranno:

  •  l'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale, 
  • la sussistenza dei requisiti,
  •  il regolare funzionamento dell'ente,
  •  il regolare  svolgimento  delle attivita', 
  • la consistenza  patrimoniale  dell'impresa  e  delle relative attivita' e passivita'. 

Tutti i dettagli  sull'iter e la tempistica sono precisati nell'art 19 del decreto.

5) Il contributo di vigilanza sulle imprese sociali

E' previsto un contributo per le spese relative alla vigilanza a carico delle imprese sociali, da versare entro il  30 giugno di ogni anno

 per  le  imprese sociali costituite in forma di cooperativa e per le societa' di mutuo  resta salvo quando già previsto 

Questi gli importi

fasciafatturato importo del contributo
afino a 50 mila euro150 euro
bda 50.0001 a 250mila euro300 euro 
cda 250.001 a 500mila euro 600 euro
dda 500.001 a 1 milione di euro1250 euro
eoltre 1 milione di euro2500 euro

 

Con cadenza biennale l'ammontare  del  contributo  potrà' essere aggiornato con decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali. 

 Il contributo va versato :

  1. alle  associazioni   di imprese sociali ,  da parte delle imprese aderenti
  2. all'agenzia  dell'Entrate , che le riversa al Ministero del lavoro, da parte delle imprese per le imprese che non aderiscono ad alcuna associazione.
Per approfondire vedi

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