HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

OBBLIGHI TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE ENTRO IL 30 GIUGNO : DISCIPLINA E SANZIONI

Obblighi trasparenza erogazioni pubbliche entro il 30 giugno : disciplina e sanzioni

Il 30 giugno è il termine per l'adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute superiori a 10.000 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 30 giugno è da alcuni anni una scadenza importante per l’adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza - articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019. Tale norma prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti debbano darne specifica comunicazione.

L’obbligo di comunicazione scatta qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro. Il suddetto limite deve intendersi in senso cumulativo, ovvero al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.

Leggi anche: Adempimenti trasparenza fiscale: novità nel 2022

L'articolo continua dopo la pubblicità

Scopri il nostro servizio SITE CENTER - puoi provare gratuitamente per 15 giorni a mettere il tuo sito on line e poi decidere la configurazione che preferisci.

1) Come procedere alla comunicazione

Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.

Le altre imprese (es. quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali micro-imprese, imprese individuali e società di persone), hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno. Lo stesso vale per le associazioni, fondazioni e Onlus. Nella sola ipotesi in cui l’obbligato  (comunque non tenuto alla redazione del bilancio in forma ordinaria o alla redazione della nota integrativa) sia privo di sito internet, la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 

Contenuto della comunicazione

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

•         Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

•         Denominazione del soggetto erogante;

•         Somma incassata o valore del vantaggio fruito;

•         Data di incasso;

•         Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato e Aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es. "la società xxx, con codice fiscale yyy, ha ricevuto nel corso del 2021 aiuti di stato pubblicati sul RNA - sezione Trasparenza").

Non hai un sito?: prova gratuitamente per 15 giorni il nostro sito internet - scegli poi la configurazione che piu' ti si adatta. Il sito consente di creare anche delle pagine per la pubblicazione dei contributi pubblici o anche per i propri contenuti

2) Il regime sanzionatorio

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. 

Tali sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’operatività di tale disposizione è stata più volte prorogata.

In particolare, l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio originariamente previsto) l’applicabilità delle sanzioni in argomento, irrogate per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.

L’articolo 3 septies del sopracitato decreto Milleproroghe introduce un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022: per quest’anno, le sanzioni previste in caso di inosservanza si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

Si ricorda, infine, che qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione dei dati previsti, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, troverà applicazione l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/11/2024 Transizione 5.0: potenziamenti in arrivo nel Collegato Fiscale

Piano Transizione 5.0: Urso conferma la volontà di implementarlo durante un question time del 21 novembre

Transizione 5.0: potenziamenti in arrivo nel Collegato Fiscale

Piano Transizione 5.0: Urso conferma la volontà di implementarlo durante un question time del 21 novembre

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande dal 10.12

In GU n 207 del 4.09 regole per richiedere il voucher 3I: a chi spetta e per cosa. Sportello aperto per le domande dal 10 dicembre prossimo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.