Il 30 giugno è da alcuni anni una scadenza importante per l’adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza - articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019. Tale norma prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti debbano darne specifica comunicazione.
L’obbligo di comunicazione scatta qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro. Il suddetto limite deve intendersi in senso cumulativo, ovvero al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.
Leggi anche: Adempimenti trasparenza fiscale: novità nel 2022
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1) Come procedere alla comunicazione
Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.
Le altre imprese (es. quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali micro-imprese, imprese individuali e società di persone), hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno. Lo stesso vale per le associazioni, fondazioni e Onlus. Nella sola ipotesi in cui l’obbligato (comunque non tenuto alla redazione del bilancio in forma ordinaria o alla redazione della nota integrativa) sia privo di sito internet, la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Contenuto della comunicazione
Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
• Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• Denominazione del soggetto erogante;
• Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
• Data di incasso;
• Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato e Aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es. "la società xxx, con codice fiscale yyy, ha ricevuto nel corso del 2021 aiuti di stato pubblicati sul RNA - sezione Trasparenza").
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2) Il regime sanzionatorio
In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Tali sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’operatività di tale disposizione è stata più volte prorogata.
In particolare, l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio originariamente previsto) l’applicabilità delle sanzioni in argomento, irrogate per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
L’articolo 3 septies del sopracitato decreto Milleproroghe introduce un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022: per quest’anno, le sanzioni previste in caso di inosservanza si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Si ricorda, infine, che qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione dei dati previsti, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, troverà applicazione l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.