Coloro che ancora non hanno optato per la fatturazione elettronica nelle operazioni con l'estero dovranno farlo obbligatoriamente a partire dall'1.7.2022, salvo che non risultino documentate da bolletta doganale, oppure sia stata emessa fattura a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE tramite il sistema OTELLO, che comporta il rilascio del visto doganale dell’Agenzia Dogane sulla fattura tax free, volta allo sgravio diretto, o al rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.
Vediamo di riepilogare gli adempimenti.
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1) Fatture attive verso soggetti esteri
Innanzitutto ricordiamo che non v’è alcun obbligo di emissione né di ricezione della fattura elettronica per operazioni con soggetti esteri. La nostra controparte Ue continuerà a pretendere la fattura cartacea o il relativo file in formato PDF. E così sarà anche dal 1° luglio 2022.
L’unica differenza è che da tale data l’invio allo Sdi del formato Xml della fattura sarà obbligatorio perché scompare la comunicazione trimestrale riepilogativa (l'esterometro).
Fa eccezione l’interscambio con San Marino, trattandosi di vere e proprie fatture elettroniche riconosciute come tali da entrambi i Paesi.
Nel caso di operazione di vendita nei confronti di un soggetto UE/ExtraUE dal 1° luglio 2022 vige l’obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto estero e quale codice destinatario: XXXXXXX), entro gli ordinari termini di fatturazione, cioè:
- entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, con “codice tipo documento” TD01 se si tratta di fattura immediata);
- entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, con “codice tipo documento” TD24, in quanto in precedenza e' stato emesso un DDT.
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2) Le fatture passive da soggetti esteri
Anche per le fatture passive da luglio (se non si e' gia' partiti opzionalmente prima) occorrera' emettere fattura elettronica.
Nel caso di operazione di acquisto da un fornitore UE/ExtraUE (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di un'operazione che comporterà l’emissione - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero - di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:
- TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c. 2 DPR 633/72);
- TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari (art.46 c. 1 DL 331/93);
- TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c. 2 DPR 633/72)
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3) I tempi per l’emissione
In ogni caso i documenti vanno emessi nel rispetto dei tempi previsti. Nel caso di un servizio generico ex art. 7-ter rilevante in Italia da fornitore extra Ue, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione..
L’annotazione dell’autofattura nel registro delle vendite deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione e con riferimento al mese d’effettuazione (la registrazione va eseguita anche in Iva acquisti per poter esercitare la detrazione). da luglio, infatti, per le operazioni attive l’invio del file Xml deve avvenire entro gli ordinari termini di emissione della fattura, mentre per le operazioni passive l’invio va eseguito entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (fornitore Ue) o a quello d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe).
Ma se il fornitore extraUe presta, ad es., un servizio relativo a un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater, il committente deve emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
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