Con interrogazione n 5-07901 (a firma dell'On Cantò e altri) e a risposta immediata in Commissione, datata 20 aprile 2022, il MEF fornisce un utile chiarimento sulle "ulteriori cessioni" dei crediti relativi ai bonus edilizi.
In via preliminare e sintetica si riepiloga che l’articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 171 , attualmente in corso di conversione in legge (AS 2588), modifica la disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.
I soggetti che sostengono spese per gli interventi edilizi ammessi ai bonus fiscali, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, possono optare:
- per lo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale può, a sua volta, cedere un corrispondente credito a terzi soggetti, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato);
- per la cessione a terzi soggetti di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato).
In entrambi i casi, è fatta salva la possibilità di ulteriori due cessioni del credito già oggetto di una prima cessione, a condizione che avvengano a favore dei seguenti soggetti “qualificati”:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
- di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate con il citato articolo 29-bis sono ampliate le possibilità di cessione dei bonus edilizi di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
- viene consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite dalla vigente normativa, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri “correntisti”.
Questi ultimi non possono, poi, ulteriormente cedere il credito.
Si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all’Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022.
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1) Cessione crediti bonus edilizi: possibile per SGR, SICAV, SIM
Con interrogazione n 5-07901 a risposta immediata in commissione il MEF chiarisce che con specifico riferimento alla richiesta degli Interroganti, si replica che le norme sulla cessione dei crediti fiscali consentono le “ulteriori cessioni” di tali crediti, inter alia, anche nei confronti di:
- soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all’art. 64, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, SIM, SICAV e SICAF
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2) Cessione crediti bonus edilizi: dal 7 marzo con Poste è possibile la prima cessione
Con la stessa interrogazione n 5-07901 il MEF evidenzia che a partire dal 7 marzo scorso Poste Italiane ha riavviato il servizio di acquisto di crediti d’imposta cedibili ai sensi del Decreto Rilancio (d.l. 34/2020).
In particolare, Poste Italiane attualmente offre tale servizio unicamente ai titolari originali del credito d’imposta, ossia a quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno effettivamente pagato i lavori effettuati e che intendono quindi cedere il credito d’imposta direttamente maturato (c.d. “prima cessione”).
Alla luce dei molteplici interventi di modifica al Decreto Rilancio e sulla base di un approccio basato sulla valutazione del rischio Poste Italiane ha di tempo in tempo aggiornato il proprio processo di verifica soggettiva e documentale e, al momento della riapertura del servizio, ha pubblicato online, in maniera trasparente, tutte le indicazioni necessarie al proponente per valutare l’opportunità di cessione del credito d’imposta a Poste Italiane, con una chiara indicazione anche dei tempi associati all’istruttoria, che possono superare i 3 mesi. Il servizio è disponibile esclusivamente online e al cliente è richiesto di recarsi in Ufficio postale unicamente per l’adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio, a valle del superamento dei controlli soggettivi e documentali previsti.
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