La circolare dell’Agenzia delle dogane n. 1/D del 2022 ha affrontato il tema delle importazioni in franchigia effettuate da utenti privati.
Il documento di prassi citato ha infatti:
- dato indicazioni sulla modulistica specifica da utilizzare per tali operazioni;
- predisposto alcune nuove FAQ relative ai casi di maggior interesse.
Inoltre, come punto importante della circolare è bene notare che la stessa ha specificato che per alcune importazioni in franchigia da parte di utenti privati prive di natura commerciale, non si applicano:
- le prescrizioni in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica dei prodotti audiovisivi;
- le restrizioni relative ai materiali che vengono a contatto con gli alimenti.
Questo articolo è un estratto della circolare del giorno 84 del 22 marzo 2022 Modulistica per le importazioni in franchigia disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fiscoetasse |
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1) Il regime unionale delle franchigie
Il regime unionale delle franchigie doganali è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 che, a seconda della tipologia di merce e del suo utilizzo, ne prevede, in presenza dei relativi presupposti, l’importazione senza il pagamento dei dazi all’importazione.
In tale ipotesi, l’eventuale esenzione anche dall’IVA trova fondamento nella disciplina di cui all’art. 2 del DM 489/1997.
Alcune delle fattispecie di esenzione dai dazi sono di specifico interesse per gli utenti privati:
- che non svolgono abitualmente operazioni doganali;
- ai quali è richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti per godere del beneficio.
Quindi, in tal senso sono state predisposte nuove FAQ sui casi di maggior interesse, al pari della nuova modulistica che viene resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
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2) Le FAQ illustrate dall’Agenzia delle Dogane
Nelle FAQ vengono illustrati i casi di maggior interesse per i privati, individuando non solo i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione delle franchigie, ma anche i beni ammessi e quelli esclusi.
Nella modulistica è indicata anche la documentazione da presentare a sostegno della richiesta e – nell’ottica di facilitazione degli adempimenti – le possibili alternative e, se del caso, la prestazione di una cauzione a garanzia per lo svolgimento dell’operazione doganale (in attesa del verificarsi dell’evento che dà titolo al beneficio).
Nella seguente tabella viene dato il riepilogo delle FAQ trattate:
NUM. | Fattispecie di importazione in franchigia | Artt. Reg. 1186/2009 | FAQ | Modulo |
1 | Trasferimento della residenza in Italia senza garanzia
|
Da 3 a 11 |
FAQ 1 |
F-01 A |
Trasferimento della residenza in Italia con garanzia | F-01 B | |||
2 | Beni importati in occasione di un matrimonio |
Da 12 a 16 |
FAQ 2 | F-02 A |
Beni importati in occasione di un matrimonio con garanzia | F-02 B | |||
3 | Beni personali ricevuti nel quadro di una successione | Da 17 a 20 | FAQ 3 | F -03 |
4 | Corredi, necessario per gli studenti e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti |
21 e 22 |
FAQ 4 |
F-04 |
5 | Spedizioni valore trascurabile | 23 e 24 | FAQ 5 |
|
6 | Spedizioni da privato a privato | Da 25 a 27 | FAQ 6 |
|
7 | Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori | 41 | FAQ 7 |
|
3) FAQ 1: Trasferimento della residenza in Italia
Domanda: Sono un privato cittadino che intende trasferire la propria residenza normale da un Paese terzo in Italia: quali beni posso importare in franchigia doganale?
Risposta: l’esenzione dai diritti doganali, dazio e I.V.A., è disciplinata rispettivamente
- dagli artt. da 3 ad 11 del Reg. (CE) n. 1186/2009, per il primo;
- da 3 ad 11 della Direttiva I.V.A. n. 132/2009 e 2 e 3 del D.M. 489/1997, per la seconda.
L’esenzione è limitata ai beni personali, destinati all’uso privato degli interessati o ai bisogni della loro famiglia, ad esempio: gli effetti e gli oggetti mobili, le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo mentre sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco, i mezzi di trasporto a carattere commerciale e i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.
Per quanto riguarda i prodotti c.d. audiovisivi, facenti parte dei beni personali oggetto del trasferimento, non è richiesto che gli stessi rispettino i requisiti di conformità in materia di sicurezza dei prodotti e compatibilità elettromagnetica recando la marcatura CE apposta sul prodotto o sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso o sul tagliando di garanzia.
Per ottenere la franchigia doganale occorre che:
- l’interessato abbia avuto la residenza fuori dell’Unione Europea per almeno 12 mesi consecutivi. Qualora il soggiorno fuori dalla UE si sia interrotto prima dei 12 mesi, occorre dimostrare di aver avuto l’intenzione di dimorare fuori dal territorio doganale unionale per tale periodo temporale, allegando la documentazione giustificativa.
- che i beni siano stati in possesso dell’interessato e da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza per un periodo di 6 mesi prima della data del trasferimento;
- che siano destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza.
La seconda condizione vista in precedenza si intende assolta, per ciò che riguarda i beni non consumabili, qualora si tratti di beni usati. Per i beni mobili registrati dovrà essere sempre presentata la prova dell’inizio del possesso e dell’utilizzazione degli stessi.
Per quanto riguarda le autovetture, i motocicli e gli altri effetti o oggetti mobili, la franchigia viene concessa ad ogni componente del nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio unionale, a condizione che sussistano per ciascuno di essi i requisiti richiesti.
La franchigia è accordata solamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di 12 mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell’Unione.
La franchigia in questione può essere accordata anche prima dello stabilimento nel territorio unionale, su impegno dell’interessato di trasferirvela effettivamente entro un termine di 6 mesi: in tali ipotesi, l’impegno è assicurato mediante prestazione di idonea garanzia, nelle forme usualmente previste, di importo ritenuto congruo dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
L’istanza di autorizzazione alla franchigia potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
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4) FAQ 2: beni importati in occasione di un matrimonio
Domanda: Sono un cittadino di un Paese terzo che vuole trasferire la propria residenza in Italia in occasione del suo matrimonio. Cosa posso importare in franchigia doganale?
Risposta: i corredi e gli oggetti mobili, anche nuovi, appartenenti ad una persona residente in un Paese terzo che trasferisce la propria residenza nel territorio della Comunità in occasione del suo matrimonio, sono esenti dal dazio.
Per usufruire dell’esenzione è necessario dimostrare:
- di aver risieduto in un Paese posto fuori dell’Unione Europea per almeno 12 mesi consecutivi;
- fornire la prova del matrimonio anche attraverso autocertificazione.
In deroga al requisito dei 12 mesi di residenza fuori dell’Unione Europea, la franchigia può essere concessa qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori dal territorio doganale dell’Unione per detto periodo ed alleghi idonea documentazione giustificativa.
La franchigia doganale si estende ai regali abitualmente offerti da persone residenti in un Paese terzo a persona che, dopo aver risieduto per almeno 12 mesi consecutivi in un Paese terzo, trasferisce la propria residenza nel territorio unionale in occasione del matrimonio.
Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può essere superiore a 1000 €.
La franchigia sulle merci citate, salvo circostanze particolari, è accordata:
- non prima di 2 mesi antecedenti la data prevista per il matrimonio; in questo caso la franchigia è subordinata alla presentazione di una congrua garanzia nelle forme usualmente previste il cui importo è valutato dall’Ufficio delle dogane locale;
- entro e non oltre 4 mesi dopo la data del matrimonio.
L’importazione in franchigia delle merci può essere effettuata più volte nell’arco temporale sopra descritto.
Per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione, le merci ammesse in franchigia non possono formare oggetto di prestito, pegno, locazione oppure cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione all’Ufficio delle dogane presso cui è stata effettuata l’importazione.
Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
L’istanza di autorizzazione alla franchigia potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
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5) FAQ 3: Beni personali ricevuti nel quadro di una successione
Domanda: Sono un privato cittadino avente la residenza normale in Italia che deve ricevere dei beni personali in eredità provenienti da un Paese terzo. Quali sono le formalità doganali a cui adempiere?
Risposta: sono ammessi in franchigia dal dazio e dall’I.V.A. i beni personali provenienti da un Paese terzo acquisiti da una persona fisica per successione legale o per successione testamentaria, laddove la stessa abbia la residenza normale nel territorio doganale dell’Unione.
Sono esclusi dalla franchigia i seguenti prodotti:
- prodotti alcolici;
- tabacchi e prodotti del tabacco;
- mezzi di trasporto a carattere commerciale;
- macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio della professione del defunto;
- scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;
- bestiame vivo e scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti a un approvvigionamento familiare normale.
L’importazione in franchigia deve essere effettuata entro 2 anni dalla data di entrata in possesso dei beni; detto termine può essere prorogato dall’Ufficio delle dogane in presenza di circostanze particolari.
Per ottenere l’autorizzazione all’ammissione in franchigia, l’interessato dovrà presentare, all’Ufficio delle dogane di importazione, un documento rilasciato da un notaio o da altra autorità competente del Paese terzo, attestante che i beni importati siano stati acquisiti per successione.
L’istanza di autorizzazione alla franchigia potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
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