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LAVORO AGILE NOMADI DIGITALI:NON SERVE IL NULLA OSTA

Lavoro agile nomadi digitali:non serve il nulla osta

Nomadi digitali: chi sono? nuovo ingresso semplificato per i talenti extra UE con la legge di conversione del Sostegni ter. Vediamo in cosa consiste

Ascolta la versione audio dell'articolo

La conversione in legge  del Decreto Sostegni ter ha previsto una importante   semplificazione burocratica per una nuova categoria di lavoratori stranieri in Italia. 

 Si tratta dei  cosiddetti  "nomadi digitali " ovvero coloro che grazie alle nuove tecnologie  possono svolgere l'attività da remoto , in una forma di smart working "estremo"  fuori dal loro paese di origine,  per alcuni periodi di tempo ,

La novità che intende attrarre nuovi talenti da tutto il mondo nel territorio nazionale,  consiste in un nuovo tipo di  visto di ingresso che  sostituisce il nulla osta preventivo del Ministero dell'interno. E' contenuta nell’articolo 6 quinquies, della legge 25 del 28 marzo 2022, di conversione del o Sostegni-ter (decreto legge 4/2022), che modifica l’articolo 27  del DLGS 286/1998. 

Interessa in particolare i   cittadini extra UE con alta professionalià e speializzazione ed è una misura, già presente in altri stati Europei, che consente la mobilità dei lavoratori e intende favorire, come il regime per gli impatriati, l'ingresso di professionisti e tecnici  di particolare valore, agevolando per quanto possibile  l'iter burocratico. 

L'assenza di nulla osta consente infatti di non essere conteggiati nelle quote annuali di ingressi contingentati dal Ministero.

Vedi le quote di ingresso del decreto flussi in vigore.

Per l'entrata in vigore è atteso un decreto interministeriale che fissi i dettagli   operativi (requisiti, soglie  di reddito modalità di controllo)

Vediamo gli aspetti principali  della  novità normativa noti ad oggi e i punti da risolvere.

1) Novità lavoro in smart working per talenti extra UE

Per i lavoratori extracomunitari «altamente qualificati»   che lavorano 

  •  in forma autonoma o 
  • come dipendenti di una impresa  sia italiana che non residente nel territorio dello Stato italiano

sarà possibile trasferirsi in Italia  per lavorare da remoto in "smart working" , grazie alle tecnologie digitali ( da qui la definizione di nomadi digitali)  senza bisogno di ottenere il nulla osta per il lavoro  quindi:

  • con il solo possesso di un visto di ingresso specifico
  • per un periodo massimo di un anno .

Sarà richiesta la copertura di una assicurazione sanitaria per malattia e infortuni che si dovessero verificare 

Come detto si attende un decreto interministeriale sarà chiamato a definire:

  1. requisiti  dei lavoratori ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, 
  2. eventuali limiti di reddito minimo da dimostrare 
  3.  modalità di verifica dell’attività lavorativa.

2) Fisco e previdenza per i lavoratori "nomadi digitali"

Tra i punti che restano da chiarire  ci sono gli aspetti fiscali e previdenziali.  La legislazione internazionale prevede generalmente infatti ,

sia per la tassazione

 che per il regime di assistenza e previdenza  

il collegamento  tra imposizione fiscale e principio di territorialità, ovvero l'applicazione della legislazione tributaria del luogo in cui l'attività viene fisicamente  svolta.

Per i nomadi digitali si realizza in pieno infatti  la normativa italiana sullo smart working che prevede lo svolgimento del lavoro "senza vincoli di luogo e di tempo.

Vedi per approfondire il nuovissimo  e-book Il regime fiscale degli impatriati " di P. Soro (PDF 150 pagg)  con una disamina generale e  le ultime pronunce sul lavoro agile dell'Agenzia.

Dal punto di vista  tributario  in tema di lavoratori impatriati che appunto rientrano in Italia anche per smart working,  l'Agenzia  delle entrate con svariate pronunce e circolari ha previsto l'applicazione del regime agevolato italiano, collegato alla sede di lavoro e non alla sede legale del datore di lavoro.

Ugualmente per il welfare,   il principio fondamentale è quella della territorialità cui si puo derogare solo in forza di convenzioni   bilaterali di recipreoco riconoscimento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati. In assenza,  di norma i lavoratori stranieri  autonomi sono chiamati ad iscriversi all'INPS. 

Per il lavoro subordinato aspetto da chiarire anche eventualmente la differenza di trattamento per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri con stabile organizzazione in Italia e  quelli che ne sono privi. Va ricordato che  per questi ultimi  attualmente è richiesto la nomina di un rappresentante previdenziale  per la gestione dei versamenti retributivi.

Addirittura  si potrebbe ravvisare, facendo riferimento all' art. 5 del Modello OCSE,  il riconoscimento di una stabile organizzazione costituita proprio dall'home office del lavoratore in smart working  "utilizzato su base continuativa per svolgere attività commerciali".

Il legislatore è chiamato dunque a uno sforzo particolare per adeguare le leggi alla evoluzione tecnologica  del lavoro nel njuovo millennio,  che supera con le  barriere fisiche molti  principi consolidati.

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