La conversione in legge del Decreto Sostegni ter ha previsto una importante semplificazione burocratica per una nuova categoria di lavoratori stranieri in Italia.
Si tratta dei cosiddetti "nomadi digitali " ovvero coloro che grazie alle nuove tecnologie possono svolgere l'attività da remoto , in una forma di smart working "estremo" fuori dal loro paese di origine, per alcuni periodi di tempo ,
La novità che intende attrarre nuovi talenti da tutto il mondo nel territorio nazionale, consiste in un nuovo tipo di visto di ingresso che sostituisce il nulla osta preventivo del Ministero dell'interno. E' contenuta nell’articolo 6 quinquies, della legge 25 del 28 marzo 2022, di conversione del o Sostegni-ter (decreto legge 4/2022), che modifica l’articolo 27 del DLGS 286/1998.
Interessa in particolare i cittadini extra UE con alta professionalià e speializzazione ed è una misura, già presente in altri stati Europei, che consente la mobilità dei lavoratori e intende favorire, come il regime per gli impatriati, l'ingresso di professionisti e tecnici di particolare valore, agevolando per quanto possibile l'iter burocratico.
L'assenza di nulla osta consente infatti di non essere conteggiati nelle quote annuali di ingressi contingentati dal Ministero.
Vedi le quote di ingresso del decreto flussi in vigore.
Per l'entrata in vigore è atteso un decreto interministeriale che fissi i dettagli operativi (requisiti, soglie di reddito modalità di controllo)
Vediamo gli aspetti principali della novità normativa noti ad oggi e i punti da risolvere.
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1) Novità lavoro in smart working per talenti extra UE
Per i lavoratori extracomunitari «altamente qualificati» che lavorano
- in forma autonoma o
- come dipendenti di una impresa sia italiana che non residente nel territorio dello Stato italiano
sarà possibile trasferirsi in Italia per lavorare da remoto in "smart working" , grazie alle tecnologie digitali ( da qui la definizione di nomadi digitali) senza bisogno di ottenere il nulla osta per il lavoro quindi:
- con il solo possesso di un visto di ingresso specifico
- per un periodo massimo di un anno .
Sarà richiesta la copertura di una assicurazione sanitaria per malattia e infortuni che si dovessero verificare
Come detto si attende un decreto interministeriale sarà chiamato a definire:
- requisiti dei lavoratori ai fini del rilascio del permesso di soggiorno,
- eventuali limiti di reddito minimo da dimostrare
- modalità di verifica dell’attività lavorativa.
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2) Fisco e previdenza per i lavoratori "nomadi digitali"
Tra i punti che restano da chiarire ci sono gli aspetti fiscali e previdenziali. La legislazione internazionale prevede generalmente infatti ,
sia per la tassazione
che per il regime di assistenza e previdenza
il collegamento tra imposizione fiscale e principio di territorialità, ovvero l'applicazione della legislazione tributaria del luogo in cui l'attività viene fisicamente svolta.
Per i nomadi digitali si realizza in pieno infatti la normativa italiana sullo smart working che prevede lo svolgimento del lavoro "senza vincoli di luogo e di tempo.
Vedi per approfondire il nuovissimo e-book Il regime fiscale degli impatriati " di P. Soro (PDF 150 pagg) con una disamina generale e le ultime pronunce sul lavoro agile dell'Agenzia.
Dal punto di vista tributario in tema di lavoratori impatriati che appunto rientrano in Italia anche per smart working, l'Agenzia delle entrate con svariate pronunce e circolari ha previsto l'applicazione del regime agevolato italiano, collegato alla sede di lavoro e non alla sede legale del datore di lavoro.
Ugualmente per il welfare, il principio fondamentale è quella della territorialità cui si puo derogare solo in forza di convenzioni bilaterali di recipreoco riconoscimento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati. In assenza, di norma i lavoratori stranieri autonomi sono chiamati ad iscriversi all'INPS.
Per il lavoro subordinato aspetto da chiarire anche eventualmente la differenza di trattamento per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri con stabile organizzazione in Italia e quelli che ne sono privi. Va ricordato che per questi ultimi attualmente è richiesto la nomina di un rappresentante previdenziale per la gestione dei versamenti retributivi.
Addirittura si potrebbe ravvisare, facendo riferimento all' art. 5 del Modello OCSE, il riconoscimento di una stabile organizzazione costituita proprio dall'home office del lavoratore in smart working "utilizzato su base continuativa per svolgere attività commerciali".
Il legislatore è chiamato dunque a uno sforzo particolare per adeguare le leggi alla evoluzione tecnologica del lavoro nel njuovo millennio, che supera con le barriere fisiche molti principi consolidati.
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