La pensione di inabilità, detto anche di invalidità "civile",(L.118/71 ) da non confondere con l' assegno ordinario di invalidità, (vedi paragrafo sotto) è una prestazione di assistenza economica, erogata dall'Inps
- ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali),
- in stato di bisogno economico,
- ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 ( per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti ) e 5010,20 euro per invalidi parziali e minori.
- con residenza stabile in Italia.
In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande . E' stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata presso alcune strutture territoriali nei mesi scorsi
Dal 12 aprile le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata, che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi delle sedi territoriali.
Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede.
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1) Pensione di inabilità: cos'è, limiti di reddito, importi 2022
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.
Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato . Per gli anni successivi si considerano:
- per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre
- per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Importi differenziati sono previsti per i ciechi totali o parziali. In particolare
- Pensione per ciechi parziali euro 215,35
- Pensione per ciechi assoluti euro 315,45.
Maggiorazioni e indennità di accompagnamento
Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto anche a una maggiorazione a pari a 10,33 euro mensili a patto che non superino i seguenti limiti di reddito
- euro 6.213,74 (pensionato solo) o
- 13.023,53 euro (pensionato coniugato).
Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un ulteriore maggiorazione detta "incremento al milione" pari a euro 368,58 che spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, con redditi non superiori a:
- euro 8.583,51 (pensionato solo) o
- euro 14.662,96 (pensionato coniugato).
Infine da ricordare anche l'indennità di accompagnamento,riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022:
- agli invalidi civili totali per 525,17 euro mensili
- ai ciechi civili civili per 946,80 euro.
Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197 2021
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2) Pensione di inabilità 2022: i requisiti
La pensione di inabilità-invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana oppure:
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
3) La pensione di inabilità- invalidità civile è cumulabile con..
La pensione di inabilità è compatibile:
- con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
- con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
- È compatibile con l'attività lavorativa.
4) Pensione di inabilità: gli step per la domanda
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto :
- che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
- La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
- L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Inps ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
5) Inabilità e invalidità: le differenze
A differenza dell'assegno di inabilità l’assegno ordinario di invalidità viene erogato sempre dall'INPS a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ma deriva da versamenti contributivi.
E' disciplinato dalla L.222/84 che richiede:
- lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure
- una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).
- la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.
Può essere riconosciuta a lavoratori
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla gestione separata.
Dopo la presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa l'autorizzazione INPS che ha validità triennale.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente, salvo le facoltà di revisione.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:
- con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
- se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, totalmente con il sistema contributivo.