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ETS: LA RACCOLTA FONDI

ETS: la raccolta fondi

Le nuove linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore: trasparenza e rappresentazione veritiera e corretta

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Il Codice del Terzo Settore, CTS, prevede espressamente tra le altre attività peculiari dell’Ets quella di raccolta fondi

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Le nuove linee guida, che sono state approvate in Cabina di Regia ed ora in attesa di approdare in Gazzetta Ufficiale segnano più nel dettaglio le regole da seguire per avviare le raccolte in funzione delle tecniche attuate, il trattamento contabile e fiscale

Ciò rappresenta il raggiungimento di un traguardo considerevole per l’attuazione della Riforma degli Enti del Terzo Settore. 

Invero, agli effetti della pandemia prima e dei fatti legati alla guerra Russia – Ucraina dall’inizio del 2022, la raccolta fondi non è più solo un’attività occasionale per reperire risorse, ma è un vero e proprio strumento di comunicazione sociale che tende a concretizzarsi in una pluralità di forme.

Ecco alcuni esempi: 

  • fundraising;
  • offerta di beni di modico valore alle aste di beneficenza;
  • sms solidali;
  • donazioni on line.

 La definizione dell’attività di raccolta fondi si legge nell’articolo 7, comma 1, del CTS, quale “…. complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”. 

L’Ets può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, per finanziare le proprie attività d’interesse generale, sia impiegando risorse dell’ente, inclusi volontari e dipendenti, che impiegando risorse di terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori. 

1) La trasparenza e l’obbligo di rendicontazione

Il principio di trasparenza, verità e correttezza intende preservare l’interesse degli stakeholders (sostenitori, donatori, pubblico in generale). In particolare, l’Ets è tenuto a predisporre modalità e strumenti in grado di fornire ai donatori una corretta informazione sulla raccolta fondi messa in atto. 

Nel caso in cui l’attività sia effettuata per la realizzazione di specifici progetti sarà interesse dell’Ets indicare l’obiettivo dei fondi da raccogliere, la destinazione delle risorse raccolte e delle eventuali eccedenze, dando un’adeguata diffusione attraverso mezzi di comunicazione adeguati ed informazioni veritieri.

Sotto il profilo prettamente contabile, l’Ets deve prestare attenzione alle modalità con cui la raccolta fondi viene concretamente svolta e alla natura erogativa o corrispettiva delle relative entrate. Vale la regola generale per la quale la raccolta fondi da origine ad un’attività che ha come contropartita i proventi del rendiconto gestionale classificati in C), con la voce più appropriata raccolta fondi (vedi tab. 1)) [1]

In questo modo il rendiconto gestionale dà evidenza della capacità dell’ente di attrarre risorse dall’esterno.

Lo schema di bilancio del Ministero lavoro e Politiche Sociali (MLPS)[2]  imputa gli oneri e i proventi in una specifica area del rendiconto gestionale, c.d. area C), di seguito rappresentata:

Tab.1 Area C – “Oneri e Proventi Raccolta fondi” 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

 

C) Ricavi e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri

 

  1. Proventi da raccolta fondi abituale
  2. Proventi da raccolte fondi occasionali
  3. Altri oneri

L’informativa nella relazione di missione deve specificare le entrate e le spese relative per ciascuna attività di raccolta (effettuate anche occasionalmente, articolo 79, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni), riportando ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione. 

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2) L’OIC 35 e aspetti definitori: limiti e criticità

L’OIC 35 classifica le operazioni di raccolta fondi tra le transazioni non sinallagmatiche come le erogazioni liberali, i proventi da 5 per mille, i contributi, ecc.  Al riguardo, è già stato rilevato il problema se alcune transazioni non sinallagmatiche ed in particolare la stessa raccolta fondi, possano rientrare in diverse definizioni.

Tuttavia, l’individuazione di un diverso criterio di classificazione richiede un periodo di analisi e di verifica empirica non compatibile con i tempi di emanazione del principio contabile. 

Pertanto, l’OIC ha ritenuto opportuno prevedere un criterio di classificazione che muove dalle definizioni del glossario contenute nel decreto ministeriale e sul quale si integra la regola di disclosure

Ciò consente al lettore del bilancio di avere sufficienti informazioni per comprendere i valori iscritti nel rendiconto gestionale e poter svolgere una comparazione con altri enti. 

Nel frattempo, l’OIC ha avviato una fase di post implementation review dell’OIC 35, con l’auspicio che attraverso la raccolta di evidenze empiriche sui criteri di classificazione adottati in un arco temporale sufficientemente ampio si possano risolvere nel principio contabile tali problemi.

In attesa, vale la regola generale per la quale la raccolta fondi da origine ad un’attività che ha come contropartita i proventi del rendiconto gestionale classificati sulla base della tipologia di attività svolta nell’area gestionale C) e nella voce più appropriata raccolta fondi (vedi tab.1). In questo modo il rendiconto gestionale dà evidenza della capacità dell’ente di attrarre risorse dall’esterno.

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3) Le nuove Linee Guida in fase di arrivo in Gazzetta Ufficiale: i punti principali e l’attività del revisore legale

Le nuove Linee Guida in dirittura d’arrivo in Gazzetta ufficiale hanno lo scopo di indicare gli indirizzi ed i comportamentali per chi gestisce una raccolta fondi per favorire la migliore trasparenza, efficienza, efficacia e qualità degli enti non commerciali che operano nel terzo settore. I punti principali del documento sono:

  1. comportamenti, tecniche e strumenti di raccolta fondi;
  2. come e perché redigere un documento di trasparenza;
  3. la descrizione del rendiconto gestionale;
  4. i profili fiscali[3];
  5. l’accessibilità agli stakeholders: come l’ente può rendere disponibili ai donatori / sostenitori tutte le informazioni per una migliore trasparenza

Sotto il profilo della trasparenza ed efficienza, il professionista incaricato della revisione legale dell’ente, deve prestare attenzione nella sua attività alla raccolta fondi ed in particolare verificare: 

- la corretta destinazione dei fondi raccolti;

- la corretta predisposizione dell’apposito rendiconto;

- la predisposizione dell’informativa;

- l’incidenza oneri attività di comunicazione e raccolta fondi: “Oneri di raccolta fondi / oneri complessivi”.

- gli indicatori di efficienza della raccolta fondi. L’indicatore utilizzato è il confronto tra la “spesa raccolta fondi” e la “somma raccolta” che esprime la “quota di spesa per l’attività di raccolta fondi, per ogni euro raccolto. Esempio: spesi 21 centesimi per ogni euro ricevuto.

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4) NOTE

[1] Si veda PETA M., “Bilanci e rendiconti degli Enti del Terzo Settore 2022”, aggiornato con il principio OIC 35, E-book, Maggioli, Fisco e Tasse, gennaio 2022,

[2]  Cfr. DM 5 marzo 2020

[3] Il profilo fiscale è ancora un cantiere aperto che ha bisogno di chiarimenti. Il Cts dà una prima indicazione nell’articolo 79, comma 4. Quest’ultimo, in continuità con le regole del Tuir, prevede una espressa decommercializzazione dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Ets non commerciali. Al di fuori di questa ipotesi, invece, il trattamento fiscale dell’attività dovrebbe variare in base alla natura dei proventi conseguiti. In particolare, i fondi derivanti da erogazioni liberali sono sempre irrilevanti sotto il profilo fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. È il caso, ad esempio, dei numeri di telefono solidali attivi tutto l’anno per finanziare specifici progetti: in assenza di un corrispettivo, tali ipotesi non configurano in alcun modo esercizio d’impresa e quindi non sono soggette a tassazione. Maggiori cautele richiede l’ipotesi di raccolta fondi svolta attraverso la cessione di beni o servizi. In questi casi, sarà indispensabile verificare che i beni/servizi offerti siano di modico valore e che, in ogni caso, sia sempre prevalente la causa liberale da parte del soggetto donatore rispetto alla corrispettività dell’operazione. La presenza dei caratteri di sistematicità nella raccolta e l’esistenza di uno scambio potrebbero astrattamente determinare una qualificazione delle entrate come commerciali. Onde evitare tale effetto potrebbe essere importante seguire una certa linearità. Come, ad esempio, evitare la richiesta di un “importo minimo” parametrato al prezzo di mercato del bene offerto ai sovventori.

Fonte immagine: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
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