Gli acquisti e le vendite di beni e servizi, tra un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato (UE o extra UE) e un soggetto stabilito e trattati in valuta estera, esigono una doppia attenzione, sia per quel che riguarda il momento della esigibilità dell'imposta, sia per la determinazione della data di riferimento per l'operazione di cambio della valuta.
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1) La data di riferimento
In caso di cessioni di beni ai fini dell'IVA (D.P.R.633/72 art.6), si considera la data di stipulazione per i beni immobili, mentre per i beni mobili si considera la data della consegna o spedizione. Nel caso di acquisti in cui gli effetti reali si producano successivamente alle date prima indicate, si considera la data in cui tali effetti esplicano la propria efficacia. Nel caso di beni mobili, decorso un anno dalla consegna o spedizione.
Essendo caratterizzate da immaterialità, per le prestazioni di servizi (D.P.R.633/72 art.6 c.6), si considera la data di ultimazione della prestazione. Nel caso di prestazioni rese periodicamente si fa riferimento alla data il cui importo, anche parziale, viene liquidato. Invece, in caso di prestazioni di servizi resi oltre un anno, se non pagati parzialmente, le prestazioni di servizi sono considerate al termine di ciascun anno solare.
Per gli acquisti e le vendite intracomunitarie di beni (D.L.331/1993 art.39) si prende in considerazione la data dell'inizio del trasporto o della spedizione. Qualora gli effetti traslativi siano successivi alla data dell'operazione, si considera la data in cui tali effetti si producono. In caso di presenze di clausole contrattuali (estimatorie e simili), si prende come riferimento la data di rivendita o quella in cui il ricevente preleva. In presenza di fatture parziali, viene considerata la data indicata in essa.
Le operazioni effettuate in maniera continuativa in un periodo superiore al mese solare, si considerano effettuate al termine di ciascun mese.
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2) Il tasso di cambio
La determinazione del tasso di cambio, in caso di valuta estera, viene regolata dalla Direttiva Europea 112/2006, in cui all'art 91 definisce gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile:
"1. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui e' fatta la stima, il tasso di cambio e' determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui e' fatta la stima, il tasso di cambio applicabile e' l'ultima quotazione rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi piu' rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalita' fissate da detto Stato membro.
Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo. Tuttavia, per alcune operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana."
Le importazioni di beni prevedono la redazione della " Dichiarazione Doganale" e il pagamento dell’Iva in dogana e la registrazione della bolletta doganale sul libro giornale e nei registri Iva.
Nella bolletta doganale la casella 23 contiene il dato relativo al tasso di cambio in vigore al momento della fatturazione, mentre nella casella 47 vi è l'indicazione della base imponibile. Solitamente il tasso di cambio determinato dalla dogana non coincide con quello da utilizzare per la registrazione della fattura, in quanto viene fissato dall’Agenzia delle Dogane, una volta al mese, al fine di regolare con una certa uniformità tutte le operazioni effettuate dal primo all’ultimo giorno del mese di riferimento.
Quindi, nel caso in cui la valuta della transazione sia diversa dall’Euro, nella casella 42 verrà riportato l’importo dell’articolo al cambio doganale.
In questo caso, ai fini di una corretta registrazione della fattura, occorre far riferimento al TUIR (D.P.R.917/86 art. 109).
Tale articolo stabilisce che per quanto riguarda i beni mobili, sia i corrispettivi delle cessioni, sia per le spese di acquisizione, si fa riferimento alla data di consegna o spedizione, mentre per i beni immobili si considera la data in cui si stipula l'atto. Per qual che riguarda le prestazioni di servizi la data di riferimento è quella in cui le prestazioni sono completate.