La legislazione emergenziale concernente il principio della continuità aziendale ha riguardato esclusivamente gli esercizi 2019 e 2020.
Nessuna norma specifica ha invece riguardato l’esercizio 2021 e questo nonostante alcuni settori produttivi siano stati praticamente fermi per tutto l’anno e altri abbiano scontato periodi anche prolungati di chiusura forzata.
La mancata emanazione di legislazione specifica ha quindi comportato come non vi sia una disciplina derogatoria e che, quindi, vanno applicate all’esercizio 2021 le ordinarie regole dell’OIC 11, per quel che concerne i principi contabili e del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 per quel che concerne l’attività di revisione legale.
La valutazione degli amministratori nell’esercizio 2021 sarà quindi diretta a verificare la sussistenza della continuità aziendale con un orizzonte temporale di 12 mesi e considerando gli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio.
La situazione più delicata è chiaramente quella relativa alle società che negli esercizi 2019 e 2020 hanno usufruito della deroga al principio di continuità: per tale società, infatti, si era assistito ad una cristallizzazione al 31/12/2019 della valutazione della sussistenza della continuità.
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1) La continuità nel bilancio ed in nota integrativa
Se la continuità aziendale sussisteva al 31/12/2019, era possibile redigere i bilanci 2019 e 2020 con criteri di continuità, a prescindere dalla circostanza che la continuità sussistesse dopo il 31/12/2019.
E’ quindi evidente che l’obbligo di trasparenza nelle comunicazioni sociali comporta che una società che ha potuto redigere due bilanci applicando il principio di continuità, senza una specifica valutazione puntuale e prospettica, e che procede a redigere il bilancio 2021 con applicazione del principio di continuità, debba dare una adeguata motivazione delle ragioni per le quali la società ha medio tempore recuperato una situazione di possibilità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
La valutazione degli amministratori che si conclude con la constatazione della sussistenza della continuità aziendale, sarà quindi eseguita ai sensi del paragrafo 22 dell’OIC 11, che si riporta per praticità:
“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale”.
Sono quindi due i possibili esiti della valutazione ai sensi del paragrafo 22:
- non vi sono incertezze significative
- vi sono incertezze significative
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2) Caso 1. Non vi sono incertezze significative
Se non vi sono incertezze significative, nessuna particolare indicazione va data in nota integrativa. Al più potrebbe essere data una informativa nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, c.c., punto 1).
POLITICHE CONTABILI (ART. 2427 C.C., PUNTO 1)
La società aveva redatto il bilancio 2019 ed il bilancio 2020, considerando di essere un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, in base alla valutazione di sussistenza della continuità operata in data 31/12/2019, senza considerare nessun evento successivo.
Al 31 dicembre 2019 la società aveva con certezza continuità aziendale ai sensi dei paragrafi 21 e 22 del Principio contabile OIC 11, in quanto a quella data la società aveva un equilibrio economico e finanziario e, in ragione del portafoglio ordini e dei cantieri all’epoca aperti, era ragionevole attendersi che la società sarebbe stata pienamente e profittevolmente operante alla scadenza dei 12 mesi dalla chiusura del bilancio.
La società aveva quindi redatto il bilancio 2019 senza tener conto dei fatti e delle circostanze manifestatisi dopo la chiusura dell’esercizio, esercitando quindi in tale esercizio la deroga di cui all’art. 7 del DL 23/2020, convertito con modifiche dalla L. 40/2020 e poi al primo comma dell’art. 38-quater della L. 77/2020.
La società aveva poi redatto il bilancio 2020 ai sensi del secondo comma dell’art. 38-quater della L. 77/2020, esercitando la deroga ivi contenuta.
La valutazione eseguita al 31 dicembre 2021 ai sensi del paragrafo 22 dell’OIC 11 ha invece indubbio esito positivo e la società ha verosimile prospettiva di funzionamento oltre i 12 mesi dalla data di riferimento del presente bilancio.
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3) Caso 2 – Vi sono incertezze significative
Maggiore necessità di dare informazioni sussiste ovviamente quando vi siano incertezze significative.
In tale caso, infatti, l’informativa in nota integrativa è resa obbligatoria dal paragrafo 22 e riguarderà non solo gli aspetti concernenti le problematiche di continuità sul bilancio 2021, ma anche una descrizione di quanto accaduto nei due bilanci precedenti.
Nell'ebook Bilanci 2021 Guida pratica per società revisori sindaci un esempio di come esplicitare in nota integrativa ed in relazione sulla gestione le informazioni in merito alla deroga.
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B.4.14. OIC 11 – Bilancio d’esercizio, finalità e postulati
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2° INCONTRO Minimaster REVISORI LEGALI 2022 Data diretta: 10 maggio 2022 - Ore 15:30 - 18:30 3
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A.3.18. La procedura sanzionatoria. Le sanzioni per i revisori ed il DM 135 dell’8/7/2021
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