Definite le modalità di finanziamento per le cooperative di lavoratori che subentrano nella gestione delle aziende in crisi: e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17.2.2022: " Modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi."
Il nuovo decreto , a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 amplia la possibilità di concessione di finanziamento da parte delle società finanziarie partecipate dal MISE, gia previsto dal DM 4.1.2021 (Nuova Marcora) per le piccole imprese in forma di societa' cooperative, anche al caso particolare delle piccole cooperative che intendono operare il cd. "workers' buy out" ovvero subentrare nella gestione aziendale.
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1) Finanziamenti piccole cooperative: novità del Decreto 17.2.2022
Il nuovo decreto rimanda al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 riguardo alle modalita' e le condizioni già in vigore, salvo che per l'applicazione delle seguenti novità:
- DURATA : i finanziamenti avranno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- IMPORTO : non può superare oltre sette volte il valore della partecipazione gia' detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00
- CONDIZIONE DI PREVALENZA Le societa' cooperative beneficiarie dell'intervento rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
ATTENZIONE Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle societa' finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, quindi a partire dal 4 aprile 2022
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 gennaio 2021 (vedi sotto)
La gestione dei rapporti e' regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le societa' finanziarie partecipate dal ministero ai fini del sostegno alle società cooperative e cooperative sociali (art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49).
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2) Sostegno alle cooperative Nuova Marcora 2021 : beneficiari
Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 aveva istituito un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, sostituendo la precedente displina del 4 dicembre 2014, cd Nuova Marcora. secondo le modalità previste dall’articolo 15.
Il decreto prescrive che :
possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e cooperative sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
- non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento diesenzione;
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
- anche senza sede legale nel territorio italiano purche con una sede operativa in Italia alla data di erogazione del finanziamento agevolato, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
I finanziamenti sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento
- non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27dicembre 1997, n. 449.
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3) Finanziamento agevolato Cooperative: come si richiede
Per le istruzioni sulla richiesta di finanziamenti agevolati in favore delle cooperative di piccola e media dimensione e' stato emanato il decreto direttoriale del 31 marzo 2021 ed è stato reso disponibile l'indirizzo della CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione : [email protected]
E' richiesta la seguente documentazione
a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2
b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3
c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante n merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
4) Finanziamenti cooperative: le iniziative ammissibili
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente,
a) per la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie
b) per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa.
SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili
ATTENZIONE Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.
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