La cessione dei crediti dei bonus edilizi sia ordinari che da superbonus 110% è possibile attraverso uno slalom tra diversi obblighi e adempimenti veramente complessi. L'estensione delle asseverazioni e del visto di conformità anche ai bonus ordinari ha allargato la platea dei soggetti interessati, e sono in tanti in questo periodo a dover gestire le nuove problematiche per i cambiamenti normativi in corso d'opera. Il 29 aprile 2022 scade il termine per cedere i crediti relativi al lavori pagati nel 2021, ed è la prima scadenza che vede l'applicazione delle norme previste dai decreti Antifrode. La scadenza originaria del 16 marzo aveva già ricevuto una proroga al 7 aprile, ed ora viene ulteriormente rinviata al 29 aprile dal Sostegni ter.
Il Decreto Energia ha prorogato tale scadenza al 15 ottobre 2022 solo per i soggetti passivi Ires e titolari di partita Iva.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, nel recepire le novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 c.d. decreto "Antifrodi",(abrogato della legge di bilancio, ma i cui effetti sono stati fatti salvi), ha previsto la proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura" di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.
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1) Possibile cedere il credito sia per bonus edilizi ordinari che superbonus
La cessione del credito è pertanto ammessa per tutti i bonus edilizi ordinari e super, compresi gli impianti che sfruttano l'energia solare. Ma per i pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica delle auto elettriche il 2021 è l’ultimo anno in cui è possibile cedere il credito che dal 2022 resta detraibile solo come lavoro trainato nell’ambito del superbonus.
Ricordiamo infatti che la cessione del credito è possibile per tutti i lavori ai quali spetta il bonus ristrutturazione dal 50 al 110%.
Per le regole sulla cessione del credito dal 26 febbraio rimandiamo alla lettura dell’articolo
Le cessioni dei crediti prima e dopo il 26 febbraio
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2) Asseverazione e visto di conformità anche per i bonus ordinari
La legge di bilancio, recependo il decreto Antifrode, ha esteso alle detrazioni edilizie ordinarie - tra cui l'"Ecobonus", il "Sismabonus" e il "Bonus ristrutturazioni" - l'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Sono esclusi gli interventi minori quali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Dal 12 novembre pertanto per cedere il credito occorre munirsi di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese. L'obbligo del visto e dell'asseverazione è necessario anche in caso di cessione delle rate residue non fruite, delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Il nuovo adempimento riguarda pertanto non solo il superbonus 110% ma anche tutti i bonus ordinari del 50% e 65% con l'esclusione degli interventi in edilizia libera e quelli fino a 10 mila euro.
L'asseverazione delle spese riguarda esclusivamente quelle effettuate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto antifrode, le cui disposizioni sono poi confluite nella legge di Bilancio 2022. L'Agenzia ha chiarito che "non sussiste l'obbligo di asseverazione delle spese e del Visto di conformità" per i contribuenti che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate”.
Se però si intende effettuare la cessione del credito per le fatture successive a quelle per le quali l’opzione è già stata effettuata l’asseverazione dovrà riguardare il costo complessivo dell’intervento.
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3) In cosa consiste l’asseverazione delle spese
L'asseverazione o perizia tecnica asseverata, è una particolare forma di perizia con la quale il tecnico incaricato si assume la responsabilità, civile e penale, di tutto quanto viene riportato. Ai fini della cessione del credito per tutti i bonus edilizi deve dunque attestare:
- rispondenza dei lavori realizzati rispetto al progetto;
- rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalle norme per quel singolo intervento;
- congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati rispetto ai prezzari pubblici individuati dalle norme.
Possono rilasciare l’asseverazione
- architetti;
- ingegneri;
- geometri.
I quali devono essere in possesso di una assicurazione per la responsabilità civile per danni con un massimale pari a quello dei lavori da asseverare. Sanzioni fino a 100.000 euro e il carcere in caso di false asseverazioni.
La congruità dei costi deve essere valutata sulla base dei parametri stabiliti dal prezziario contenuto nel Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, pubblicato in GU del 16.03.2022 n. 63, "Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici" con il quale sono stati definiti i costi massimi agevolabili, distinti per tipologia di intervento. L'entrata in vigore della norma è dopo 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta, cioè dal 15 aprile 2022. Prima di quella data e per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Si rimanda per approfondire alla lettura dell’articolo
Bonus edilizi e 110: i massimali di costo per asseverazioni di congruità in Gazzetta
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4) Il visto di conformità
Il visto di conformità viene rilasciato da:
- dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
La Circolare n. 16/a del 29 novembre ha fornito tutti i chiarimenti necessari per il rilascio del visto.Si legga a tale proposito l’articolo: Visto e asseverazione bonus edilizi: sintesi delle novità nella Circolare delle Entrate
Per ottenere il Visto per prima cosa occorre attestare il diritto ad avere le detrazioni fiscali. La lista dei documenti da esibire è contenuta nella circolare 7 del 25 giugno 2021.
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Ricordiamo inoltre che per tutte le agevolazioni:
- in caso di interventi eseguito dall'inquilino o dal comodatario occorrono gli estremi di registrazione del contratto e l'autorizzazione del proprietario ai lavori;
- in caso di interventi eseguiti dal promissario acquirente occorre il compromesso registrato.
Il soggetto che rilascia il Visto ha l’obbligo di verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.
E' possibile detrarre i costi per l’asseverazione e quelli del Visto di conformità non solo per il Superbonus ma anche per la cessione del credito per i bonus ordinari.
Il costo delle parcelle professionali non gode di un tetto di spesa a sé ma rientra nei limiti previsti per le diverse detrazioni.
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5) Visto di conformità e dichiarazione dei redditi 2022
Fin qui abbiamo parlato della necessità del visto di conformità per la cessione del credito. Per quanto invece riguarda la detrazione in dichiarazione le istruzioni alla compilazione del modello della dichiarazione dei redditi 2022 ricordano che una delle novità dell'anno è appunto la previsione del Visto di conformità Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data.
Non serve il visto di conformità per i c.d. bonus di ristrutturazione minori,
E' sempre escluso sia per i Bonus ordinari che per il Superbonus nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”.
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