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IL REGIME FISCALE DEL CAR POOLING E DEL CAR SHARING: COME SUPERARE IL CARO CARBURANTI

Il regime fiscale del car pooling e del car sharing: come superare il caro carburanti

I vantaggi fiscali per i imprese e lavoratori del car pooling e del car sharing

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L'aumento del prezzo del carburante incide notevolmente sui costi delle trasferte dei dipendenti soprattutto in vista del progressivo abbandono del ricorso allo smart working in ragione dell’endemizzazione del COVID 19.

In tale contesto, risulta conveniente avvalersi, nell’ambito del welfare aziendale, di soluzioni di mobilità sostenibili e sicuramente più economiche per i lavoratori e per le aziende.

Il car pooling e il car sharing rappresentano, anche sotto il profilo fiscale, un'importante opportunità che suscita un interesse crescente nell’ambito del welfare aziendale. 

Vediamo perché.

Tabella. Confronto tra i servizi di mobilità sostenibile utilizzabili dai dipendenti aziendali per la trasferta per esigenze di lavoro.

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO CASA/LAVORO

DESCRIZIONE

VANTAGGI

CAR POOLING

E’ un sistema di trasporto non professionale, basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone (riders) che devono percorrere uno stesso itinerario, messe in contatto tra di loro tramite un portale dedicato, fornito direttamente dal datore di lavoro o da un suo intermediario incaricato, senza che per questi ultimi possa essere previsto alcun tipo di corrispettivo per la prestazione di trasporto.

Lo scopo è condividere i costi di trasporto.

CAR SHARING TRADIZIONALE

E’ un sistema di trasporto che consiste nell’erogazione di un servizio di noleggio a tempo senza conducente, generalmente a breve termine e in ambito urbano, in un luogo prestabilito, di un veicolo di proprietà di terze parti, dietro pagamento di un prezzo commisurato all’effettivo utilizzo del mezzo.

In pratica, la stessa auto viene messa a disposizione di più conducenti (drivers) che la utilizzano per un tempo limitato e, dunque, in orari prestabiliti e a seconda delle proprie necessità, previa prenotazione da smartphone.

Consente di pagare il servizio solo in base all’effettivo utilizzo del veicolo.

CORPORATE CAR SHARING

E’ un sistema di trasporto che consiste nella condivisione delle auto aziendali messe a disposizione e non assegnate ai dipendenti, mediante la prenotazione dei veicoli in base alle esigenze dei lavoratori e alle trasferte. 

Rappresenta una forma più evoluta di servizio di trasporto rispetto al car sharing tradizionale.

Consente di pagare il servizio solo in base all’effettivo utilizzo del veicolo.


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Ti segnaliamo:

1) Car pooling: che cosa è

E’ un sistema di trasporto non professionale, basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone (riders) che devono percorrere uno stesso itinerario, messe in contatto tra di loro tramite un portale dedicato, fornito direttamente dal datore di lavoro o da un suo intermediario incaricato, senza che per questi ultimi possa essere previsto alcun tipo di corrispettivo per la prestazione di trasporto.

La prenotazione del servizio avviene tramite gli strumenti tecnologici forniti dai gestori quali:

  • piattaforme web;
  • applicazioni (app) dedicate per smartphone.

I datori di lavoro possono favorire i loro dipendenti agevolando gli spostamenti casa/ lavoro rivolgendosi a società specializzate (ad esempio, Blablacar e Upooling) che offrono il servizio, con il triplice obiettivo di contenere i costi sociali ed individuali di trasporto, di incrementare la puntualità al lavoro dei dipendenti e di aumentare il grado di socializzazione ed anche di produttività del lavoro.

Chiarimenti sul trattamento fiscale del servizio di car pooling sono intervenuti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per una guida sugli aspetti fiscali e previdenziali dei fringe benefits e ai rimborsi spese 2022, ti consigliamo: I fringe benefits e rimborsi spese 2022 (eBook)

2) Car pooling: i vantaggi fiscali per imprese e lavoratori

VANTAGGI FISCALI PER I LAVORATORI

Ex art. 51, comma 2, lettera f), del T.U.I.R., non rileva ai fini delle imposte sui redditi, l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

Secondo quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello 31 ottobre 2019, n. 461/E, non rilevano ai fini Irpef le prestazioni di servizi trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro raccolta alla sede di lavoro e/o viceversa a condizione che il trasporto sia rivolto alla generalità dei dipendenti o intere categorie di dipendenti.

Pertanto, quando il datore di lavoro stipula un contratto con una società che gestisce il servizio di car pooling mettendo a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro raccolta alla sede di lavoro e/o viceversa tramite un’apposita piattaforma informatica, il cui utilizzo è lasciato alla volontà dei lavoratori, l’utilità in natura recata ai dipendenti non genera reddito da lavoro dipendente.

Le somme percepite dai driver a titolo di condivisione parziale delle spese di viaggio e addebitate ai rider tramite la piattaforma informatica secondo le modalità previste dal contratto e dei relativi termini condizioni d'uso rappresentano meri accordi tra privati e quindi:

  • Sono irrilevanti ai fini del reddito di lavoro dipendente;
  • Non sono soggette a IVA per carenza dei presupposti impositivi (sono escluse da IVA ex art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, anche quando sono trasferite dal rider al driver attraverso l'intervento di una società terza, che non ne diventa proprietaria o depositaria, in forza di un mandato con rappresentanza trattandosi di mere movimentazioni di denaro).

Tuttavia, i premi/incentivi aziendali erogati ai lavoratori nella forma dei buoni carburante o di altri flexible benefits in connessione con l'utilizzo del servizio di carpooling aziendale, in base al principio di onnicomprensività a, costituiscono redditi da lavoro dipendente da assoggettare a ritenuta d'acconto se il valore degli stessi supera, per ciascun percettore, nel periodo di imposta l’importo di euro 258,23 (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.)

VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta 31 ottobre 2019, n. 461/E, ha puntualizzato che, in ossequio alle finalità riportate nell’art.  100, comma 1, del T.U.I.R., i costi sostenuti per i servizi di car pooling aziendale sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al tetto del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi della società committente.

Va ricordato che, se le prestazioni di trasporto sono espressamente previste nel contratto di lavoro dipendente, allora i relativi costi sono pienamente deducibili per l'impresa.

I premi/incentivi aziendali in forma di buoni carburanti o altri flexible benefit in connessione con l'utilizzo servizio di carpooling aziendale messi a disposizione, su base volontaria, della generalità dei dipendenti per le finalità previste dall'art. 100, comma 1, del T.U.I.R., sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Per una guida sugli aspetti fiscali e previdenziali dei fringe benefits e ai rimborsi spese 2022, ti consigliamo: I fringe benefits e rimborsi spese 2022 (eBook)

3) Car sharing: in versione tradizionale e corporate

Il car sharing tradizionale è un sistema di trasporto che consiste nell’erogazione di un servizio di noleggio a tempo senza conducente, generalmente a breve termine e in ambito urbano, di un veicolo di proprietà di terze parti.

il servizio di mobilità è prenotabile da smartphone solamente quando se ne ha la necessità.

Il corporate car sharing è un servizio utilizzato per la gestione in condivisione del parco auto a disposizione e non assegnato i dipendenti appunto anche in tale ipotesi si prenota l'uso dei veicoli secondo le esigenze dei lavoratori in base alle varie trasferte.

Chiarimenti sul trattamento fiscale in capo al dipendente del servizio di car sharing tradzionale  sono intervenuti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

VANTAGGI FISCALI PER I LAVORATORI

Relativamente al car sharing tradizionale, come sottolinea l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 28 settembre 2016, n. 83/E, occorre preliminarmente distinguere le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro da quelle svolte in territorio extra comunale dal momento che il regime fiscale è diversificato in base al luogo in cui è svolta la trasferta.

Secondo le regole generali, i rimborsi spese e le indennità per le trasferte intra comunali sono interamente imponibili in capo al dipendente ex art. 51, comma 5, del T.U.I.R., fermo restando che sono esclusi da imposizione i rimborsi delle spese di trasporto comprovati con i documenti del vettore.

Per contro, i rimborsi spese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale non concorrono al reddito del lavoratore entro una determinata soglia.

Sono ugualmente esclusi dal reddito del dipendente i rimborsi analitici delle spese di viaggio anche sotto forma di indennità chilometrica e quelli trasporto, sempre che tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Se le fatture emesse dalla società di car sharing individuano il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, la distanza percorsa, la durata e, infine, l'importo dovuto, risultano idonee ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente esattamente come i documenti provenienti dal vettore.

Alle stesse conclusioni si giunge anche nell’ipotesi in cui l’intestataria della fattura emessa dalla società di car sharing sia la società/datore di lavoro ed al lavoratore sia rimborsata la spesa sostenuta per l’effettivo utilizzo del veicolo (c.d. utilizzo incrociato).

In questi casi, i corrispondenti rimborsi spese non contribuiscono a formare il reddito di lavoro dipendente nemmeno per gli spostamenti nel territorio comunale, a condizione che le trasferte siano svolte nell’interesse del datore di lavoro.

Infine, sono esclusi dal beneficio gli spostamenti casa/lavoro.

VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE

Si ritiene che i rimborsi dei canoni di utilizzo del car sharing tradizionale siano deducibili in misura limitata per il datore di lavoro a norma dell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986.

Per quanto riguarda il corporate car sharing, sempre ai sensi dell'art. 164 del T.U.I.R., in caso di noleggio, sono deducibili i canoni relativi ad autovetture nella misura del 20% entro il tetto limite di 3.615,20 euro l'anno per la quota del noleggio vero e proprio e senza alcun limite soglia per quella dei servizi.

Si osserva che, nel caso dei motocicli, la soglia limite scende a 774,69 euro (nel caso dei ciclomotori scende a  euro 413,17).

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