Le nuove date di riferimento per il Superbonus dopo le proroghe della Legge di Bilancio 2022 che con il comma 8-bis ha modificato l’art. 119 del decreto Rilancio.
Resta ancora in dubbio la scadenza per i lavori negli appartamenti all’interno di immobili vincolati nei quali è prevista la possibilità di avere il Superbonus a fronte dei soli lavori trainati, a patto di ottenere il salto di due classi energetiche per i singoli appartamenti. Non è chiaro in questo caso se si deve considerare il termine previsto per gli immobili unifamiliari o quello stabilito per gli immobili condominiali, anche se non vengono realizzati lavori sulle parti comuni.
La detrazione sia per le spese trainanti che trainate sarà ripartita in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 mentre resterà in 5 quote per quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ma vediamo nel seguito tutte le scadenze in attesa delle proroghe annunciate per le villette unifamiliari che entro il 30 giugno 2022 dovrebbero effettuare almeno il 30% dei lavori per beneficiare della detrazione fino al 31 dicembre 2022.
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1) Condomini, persone fisiche da 2 a 4 unità immobiliari, Onlus, Odv e Aps
La detrazione del superbonus 110% continuera’ ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per:
- interventi effettuati dai condomìni
- interventi effettuati da persone fisiche, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate sia per interventi trainanti che trainati
- interventi effettuati da Onlus, Odv e Aps
Per gli stessi soggetti e interventi la detrazione passerà al:
- 70% per le spese sostenute nell’anno 2024
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025
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2) Interventi immobili situati in territori colpiti dal sisma
La detrazione del superbonus 110% si applicherà fino al 31 dicembre 2025 per:
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
Questa proroga, però, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022, si applica esclusivamente agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Di conseguenza non è prevista alcuna proroga dell'agevolazione per gli immobili che, pur trovandosi nei territori interessati dai terremoti, non abbiano subito alcun danno a causa del sisma.
Il Super sismabonus con aliquota al 110 per cento resta invece in vigore solo fino al 30 giugno 2022, come chiarito ufficialmente dal Ministro dell'economia il 10 febbraio in risposta ad una interrogazione parlamentare. Successivamente verrà riconosciuto il sismabonus con aliquote del 75 o dell'85 per cento a seconda della riduzione del rischio sismico ottenuta con l'intervento sull'immobile.
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3) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa e IACP:
La detrazione del superbonus 110% continuera’ ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%:
- per gli interventi effettuati dagli Iacp ed enti assimilati, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci)
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4) Villette unifamiliari chiesta proroga
La detrazione del superbonus 110% continuera’ ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%:
- per le villette unifamiliari possedute da persone fisiche e le unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici con più unità immobiliari.
Per la condizione dell'effettuazione dei lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo si deve trattare di lavori realmente realizzati e non di semplice pagamento delle spese, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicare sul sito il 3 febbraio 2022
Per tali interventi è notizia di oggi che è stata chiesta con interrogazione 5/07776 a risposta immediata in VI Commissione (Finanze), da un gruppo di deputati della Lega la proroga. Ha risposto il sottosegretario al Mef confermando che la proroga per le unifamiliari sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l'approvazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2022 e quindi non potrà arrivare prima della fine di aprile. La richiesta chiede di spostare la scadenza al 31 dicembre 2022 senza la condizione del 30% dei lavori al 30 giugno 2022.
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5) Enti sportivi dilettantistici - Asd e Ssd
La detrazione del superbonus 110% continuera’ ad applicarsi solo fino al 30 giugno 2022 per:
- gli enti sportivi dilettantistici (Asd e Ssd) iscritte al CONI per interventi sugli spogliatoi