Le operazioni eseguite da soggetti passivi italiani con soggetti UE o extra UE, possono comportare obblighi IVA a carico del soggetto italiano, salvo che non risultino documentate da bolletta doganale, oppure sia stata emessa fattura a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE tramite sistema OTELLO (“Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization”), che comporta il rilascio del “visto doganale” dell’Agenzia Dogane e Monopoli sulla fattura tax free, volta allo sgravio diretto, o al rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.
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1) Gli adempimenti per le operazioni ue ed extra-ue
Occorre, pertanto, evidenziare che a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, bisognerà procedere ai seguenti adempimenti:
- nel caso di operazione di vendita nei confronti di soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), dal 1 luglio 2022 vige l’obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto UE/estero e quale codice destinatario: XXXXXXX), entro gli ordinari termini di fatturazione, cioè:
- entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, con “codice tipo documento” TD01 ove si tratti di fattura immediata (oppure TD26 se trattasi di cessione di un bene strumentale ex art.36 DPR 633/72);
- entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, nel qual caso avente “codice tipo documento” T24, in quanto risulterà essere stato in precedenza emesso un DDT od altro documento equipollente (art.21 c.4 lett. A) DPR 633/72);
- nel caso di operazione di acquisto da un fornitore soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di operazione che comporterà l’emissione - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero - di un’autofattura elettronicaavente “codice tipo documento”:
- TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c.2 DPR 633/72);
- TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitario (art.46 c. 1 DL 331/93);
- TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c.2 DRP 633/72);
In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:
- “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
- “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
- “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
- “Data documento” rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
- “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
- “imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
- N3.4 nel caso di non imponibilità;
- N3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
- N3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
- N4 nel caso di esenzione.
Può essere di ulteriore supporto la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per descrivere la modalità di compilazione delle diverse tipologie fatture elettroniche, a seconda del “codice tipo documento”.
Per approfondire ti consigliamo l'e-book Fatturazione elettronica 2024 operazioni con l'estero
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2) Reverse charge interno ed esterno
Va segnalato, infine, che mentre le operazioni in precedenza illustrare rientrano nell’alveo di quelle che comportano un’integrazione del documento chiamato “reverse charge esterno”, nel nostro ordinamento è vigente anche l’obbligo del “reverse charge interno”, cioè l’applicazione del regime di inversione contabile alle transazioni tra operatori del territorio italiano che hanno a oggetto beni o servizi ritenuti fonte di potenziale evasione fiscale (ad esempio: servizi di pulizie, subappalti nel settore edile, cessione di fabbricati, compravendita di oro, rottami, console da gioco, tablet e cellulari, ecc.), per le quali il legislatore ha previsto che l’IVA risulti dovuta dal medesimo soggetto facultato all’esercizio della detrazione d’imposta (art. 17 commi da 5 ad 8 del DPR 633/72).
Per tali operazioni il cessionario/prestatore nazionale emetterà una fattura elettronica (che, anche se attualmente non obbligatoria, necessita per la fruizione dei precompilati IVA) "codice tipo documento” TD01 (oppure TD02 per l’acconto, o TD04 se nota credito), senza addebito IVA e con sottocodice da N6.1 a N6.9, a seconda dell’oggetto fatturato, a fronte della quale il committente/cessionario sarà tenuto a emettere una autofattura integrativa dell’IVA dovuta secondo l’aliquota vigente, avente “codice tipo documento” TD16, che sarà recapitata tramite SDI solo a se stesso, quale soggetto che nel contempo risulta debitore dell’imposta ed avente diritto alla detrazione dell’IVA (salvo applicazione di limitazioni derivanti da pro-rata ex art.19bis2 DPR 633/72).
3) Sanzioni
Per completezza espositiva, si evidenzia che la sanzione per l’omessa fatturazione integrazione/autofatturazione, in base all’art.11 co.2-quater del DLgs. 18.11.1997 n. 471, prevede che «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili...» riducibile a euro 200 se la trasmissione dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
Articolo a cura di Giuseppe Graziadei e Roberto Bianchi