L'e-book 730/2022 spese detraibili e crediti d'imposta viene ogni anno pubblicato da fiscoetasse nella Collana I pratici e quest'anno ha raggiunto 297 pagine, un numero insolito per un e-book ma necessario per una trattazione completa di tutte le spese detraibili e i crediti di imposta nel 730/2022, ma anche nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Per ogni voce viene indicata:
- sintesi dell'agevolazione
- domande e risposte
- normativa e prassi di riferimento
Riportiamo a titolo di esempio uno stralcio dedicato alla detrazione del Box auto di nuova costruzione.
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1) Box di nuova costruzione
Detrazione del 50% anche in caso di acquisto di box di pertinenza di nuova realizzazione. L’agevolazione anche se non si tratta di prima casa purché sia presente il vincolo di pertinenza con l'immobile per uso abitativo.
Le regole per i pagamenti
La detrazione è riconosciuta esclusivamente per le nuove costruzioni. Condizione fondamentale per la detrazione, inoltre è il vincolo di pertinenza tra l’abitazione e il box o il posto auto che si va ad acquistare. Il tetto massimo sul quale calcolare la detrazione è sempre di 96.000 euro. In caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto definitivo di acquisto è obbligatoria la registrazione del compromesso al fine di attestare la presenza del vincolo. Tuttavia se il pagamento e il rogito avvengono nella stessa giornata, ossia si tratta di un semplice “sfasamento” orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso. Inoltre l’Agenzia ha chiarito che, nel caso di pagamento che non risulti da un bonifico, il ricevimento delle somme da parte dell’impresa deve risultare attestato dall’atto notarile. Se invece il bonifico non riporta tutti i dati necessari per consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, si mantiene il diritto all’agevolazione facendosi rilasciare una dichiarazione in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa.
Detraibile la fattura del notaio per il vincolo di pertinenza
Tra le spese accessorie che danno diritto alla detrazione per il box rientra anche la fattura del notaio per la trascrizione del vincolo di pertinenza. Si tratta, infatti, di una spesa indispensabile per ottenere l'agevolazione fiscale, per cui il costo per la redazione di un atto finalizzato a costituire un vincolo pertinenziale può godere dello stesso sconto d’imposta previsto per la ristrutturazione edilizia.
In caso di acquisto cointestato
Anche se il box è acquistato in comproprietà, la detrazione va riconosciuta in base ai pagamenti effettuati, a prescindere dalle quote di possesso del box. Si deve seguire, cioè, il criterio generale relativo all’attribuzione della detrazione a chi sostiene materialmente la spesa. Quindi nel caso di due coniugi in comunione di beni, per i quali l’acquisto per legge è cointestato, ma la spesa è effettuata da uno solo dei due, la detrazione compete solo a quest’ultimo. In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, il box può essere considerato pertinenziale di più fabbricati ad uso abitativo e, di conseguenza, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa.
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2) Domande&Risposte
In caso di acquisto del box effettuato unitamente all’abitazione, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati in acconto?
Sì, la detrazione può essere riconosciuta anche prima dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Se la moglie è a carico, il marito può usufruire della sua quota di detrazione per l’acquisto cointestato?
Solo se il marito è l’unico a sostenere le spese e fatture e bonifici sono intestati solo a lui e quindi si ricade nel caso di spese di ristrutturazione pagate dal familiare proprietario dell’immobile. Se invece sono cointestati, il marito non può usufruire della detrazione della moglie per la quale non c’è capienza nella sua imposta.
Se la casa è intestata al marito e non alla moglie, è possibile comperare un box intestato ad entrambi i coniugi e avere ciascuno la detrazione sulla spesa sostenuta?
Sì, perché la legge riconosce tra i possibili beneficiari, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori. Quindi anche se la moglie non è proprietaria della casa, ha diritto alla detrazione se acquista il box e paga i lavori di costruzione.
Nel caso di costruzione di box da parte di cooperativa, è obbligatoria la registrazione del compromesso per la detrazione?
No, in questo caso è ammesso il beneficio della detrazione anche in assenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato, ma è necessario che il verbale di accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della richiesta di assegnazione del bene sia trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. In questo modo anche i soci della cooperativa edilizia possono fruire dell’agevolazione fiscale sugli acconti pagati con bonifico.
È possibile avere la detrazione per ristrutturazione nel caso di acquisto di un box da un'impresa che ha ricavato i garage da un ex locale commerciale ristrutturato con cambio di destinazione d'uso?
No. Nei vari documenti di prassi il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo”, per cui poiché il box auto che il contribuente ha acquistato deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile.
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3) Documentazione - Normativa e Prassi
Documentazione
- attestazione dei costi da parte del costruttore;
- bonifico di pagamento;
- vincolo di pertinenza nel rogito.
Normativa e Prassi di riferimento
TUIR art. 16-bis lettera d);
Circolare 25 giugno 2021, n.7;
Risposta 6/2018;
Circolare 18 novembre 2016, n. 43;
Circolare 2 marzo 2016, n. 3;
Risoluzione 30 dicembre 2014, n. 118;
Circolare 13 maggio 2011, n. 20;
Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7;
Circolare 14 giugno 2001, n. 55.
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