Esempi redatti con l’ausilio del software cloud revisal
La fase in corsa per la stesura definitiva ed approvazione dei bilanci 2021 impone ad amministratori e revisori di prendere atto degli eventi che intervengono successivamente alla data di chiusura dell’esercizio se capaci di influenzarne i valori di bilancio rilevanti ai fini dell’informativa.
Oggi, tra l’altro, qualche considerazione in più è doverosa con riferimento agli effetti legati ai fatti della guerra Russia e Ucraina[1].
In estrema sintesi, condividendo anche l’orientamento già espresso da altri autori ed articoli di riviste specializzate, trattandosi di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio - accaduti a febbraio 2022 – si ritiene non debbano essere recepiti nei valori del bilancio 2021 (OIC 29, par 59), tuttavia nei casi in cui destino dubbi significati agli effetti del going concern, dovranno essere illustrati in nota integrativa, evidenziando tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che possano mettere in grado gli stakeholders ed utilizzatori del bilancio di comprendere incertezze e dubbi significativi sulla continuità aziendale.
In molti quadri normativi sull’informazione finanziaria ed in generale, si fa specifico riferimento a tali eventi facendo un distinguo tra:
a) eventi che forniscono evidenza di condizioni che esistevano alla data di riferimento del bilancio, al 31 dicembre;
b) eventi che forniscono evidenza di condizioni che sono emerse successivamente alla data di riferimento del bilancio, dopo il 31 dicembre.
Tale distinzione, integrata nel principio di revisione internazionale n.700 trova la sua ratio nella funzione propria della relazione di revisione che, come tale, ha lo scopo di informare il lettore che il revisore ha tenuto in considerazione l’effetto degli eventi e delle operazioni di cui sia venuto a conoscenza e che si sono verificati fino a quella data.
Al riguardo l’OIC 29, disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi successivi distinguendo tre ipotesi:
- eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;
- fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione ma prima della data di approbation del bilancio.
- fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente all’approvazione del bilancio
[1] Sugli effetti Russia Ucraina, Cerved Rating agency ha elaborato una prima stima che vede il rischio di default atteso a dicembre 2022 delle imprese non finanziarie attestarsi intorno al 6,32% contro il 5,71% di dicembre 2021. Proiezioni fatte sull’ipotesi che le sanzioni si protraggano almeno fino alla fine del 2022.
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1) La classificazione degli eventi successivi
Come già detto sopra, la tipologia di eventi successivi alla data di chiusura del bilancio si riferisce innanzitutto ai fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio.
Si tratta di fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio specificatamente:
a) in conformità al postulato della competenza.
c) in presenza di riduzioni durevoli di valore di talune attività (alla data di bilancio) o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio, per esempio:
- il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
- la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del, corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.
In conformità al postulato della continuità aziendale taluni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale o going concern.
Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
I fatti sopra elencati si distinguono dagli altri fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio e non richiedono variazione dei valori di bilancio in quanto di competenza dell’esercizio successivo.
Per comprendere la linea di distinzione ai fini della classificazione degli eventi, si riportano alcuni esempi di eventi che non intaccano i valori di chiusura del bilancio e che sono regolati da principi contabili specifici:
- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione rifletta condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. (Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”);
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. (Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 6 degli effetti del venir meno della continuità aziendale).
Di seguito si propongono estratti di check-list provenienti dal software Revisal:
- Acquisizione degli elementi probativi
Scarica questionario fac-simile completo
2. Classificazione degli elementi probativi
Scarica questionario fac-simile completo
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2) Obiettivi e procedure della revisione: esempi
Gli obiettivi dell’attività di revisione riguardano precisi momenti:
- acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati che consentano di stabilire se gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedono rettifiche, ovvero informativa, siano appropriatamente riflessi nel bilancio in conformità anche con il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
- risposta appropriata ai fatti di cui il revisore venga a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione che, se conosciuti dallo stesso a tale data, avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione.
Con riferimento a detti punti, le procedure di revisione seguono la guidaline del principio di revisione ISA Italia 560.
Detto principio distingue tra:
- eventi (o fatti) successivi che forniscono evidenza di condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio;
- eventi (o fatti) successivi che forniscono evidenza di condizioni che sono emerse successivamente alla data di riferimento del bilancio.
Di conseguenza l’attività del revisore deve svolgersi distinguendo tre ipotesi:
i. eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione.
ii. fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione ma prima della data di approvazione del bilancio.
Si precisa che secondo il principio di revisione ISA Italia 560, il revisore non è tenuto a svolgere procedure volte ad individuare gli eventi successivi, una volta emessa la propria relazione. Tale regola generale deve essere però disattesa qualora il revisore, successivamente alla data della relazione di revisione, ma prima della data di approvazione del bilancio, dovesse venire a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della relazione, avrebbe potuto indurlo a rettificarla. In tali circostanze il revisore deve svolgere le seguenti ulteriori attività:
- discutere l’evento con la direzione aziendale e, eventualmente, con i responsabili della governance;
- stabilire se il bilancio necessita di modifiche e, in tal caso, svolgere indagini su come la direzione intenda procedere.
iii. attività di revisione da eseguirsi dopo la data di approvazione del bilancio. Il principio di revisione ISA Italia 560 prevede che la gestione di tale tipologia di eventi da parte del revisore sia sostanzialmente identica a quella disciplinata in relazione agli eventi successivi avvenuti dopo l’emissione della relazione di revisione ma prima dell’assemblea di approvazione.
In tale circostanza, pertanto, il revisore deve discutere gli eventi con la società al fine:
- stabilire se il bilancio approvato necessita di modifiche
- comprendere le intenzioni della direzione aziendale
A conclusione si propone un fac-simile di report sugli eventi successivi redatto attraverso il software cloud Revisal: Scarica qui
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