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OIC 29: LE REGOLE PER I BILANCI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2021

OIC 29: le regole per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2021

OIC 29: Guida ai cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

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Visto l’approssimarsi della redazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2021, si analizzano i contenuti del principio contabile OIC 29, che tratta tutti quei fatti contabili straordinari che si potrebbero verificare nel corso dell’esercizio o nel periodo che va dalla chiusura dell’esercizio alla predisposizione del progetto di bilancio.

Tale principio contabile vuole quindi rappresentare una guida al redattore del bilancio nel caso in cui sopraggiungano degli eventi contabili di natura straordinaria.

Vengono analizzate 4 situazioni specifiche:

  • cambiamenti di principi contabili, con fissazione dei parametri sulla possibilità di modificare i principi contabili tra un esercizio e l’altro;
  • cambiamenti intervenuti nelle stime contabili, dove vengono analizzate le possibilità di modificare la rappresentazione di alcune poste attive, passive e di costi e ricavi;
  • correzione di errori, con esame delle tipologie di errore che possono intervenire in sede di predisposizione del bilancio;
  • fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che riguarda l’analisi di fatti non sussistenti in sede di chiusura del bilancio ma manifestatisi nel successivo periodo che precede l’approvazione del bilancio da parte dei soci.

1) Cambiamenti di principi contabili

L’art. 2423-bis, c.1, n. 6 del Codice civile stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati liberamente da un esercizio all’altro ma, al comma 2, vengono fornite alcune deroghe a tale principio da applicare solo

in casi eccezionali

con esplicita motivazione, da rappresentare nella Nota integrativa

La modifica di un principio contabile può essere ammessa esclusivamente se:

  • viene richiesta da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili;
  • è adottata autonomamente dal redattore del bilancio, sotto la propria responsabilità e discrezionalità, per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.

La modifica del principio contabile deve poi intervenire retroattivamente, ciò significa che la variazione deve avvenire nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile – con contabilizzazione degli effetti anche sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. 

Qualora non sia possibile applicare il principio contabile in forma retroattiva comparata – poiché sussistono delle difficoltà di ricostruzione delle relative poste contabili – la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile.

All’interno della Nota integrativa devono essere dettagliate le modalità che hanno portato alla modifica dei principi contabili. Nello specifico occorre considerare quanto previsto dai seguenti articoli del Codice civile:

  • art. 2423, comma 4 del Codice civile;
  • art. 2423-bis, comma 1, n. 6 del Codice civile;
  • art. 2423-ter, comma 5 del Codice civile.

In sintesi, nella Nota integrativa dell’esercizio in cui è avvenuta la modifica del principio contabile, dovranno essere dettagliatamente analizzate:

  • le motivazioni alla base del cambiamento del principio contabile;
  • gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di Stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario per quanto riguarda l’esercizio in corso e quello precedente;
  • le motivazioni alla base della impossibilità di ricostruzione retroattiva comparata del principio contabile.

 

Le società che redigono il bilancio abbreviato devono fornire in Nota integrativa:

  • le motivazioni alla base del cambiamento del principio contabile;
  • l’ammontare delle modifiche apportate alle voci dell’esercizio precedente che sono state adattate o le motivazioni alla base dell’impossibilità di adattare le voci dell’esercizio precedente.

Le società che redigono il bilancio per le c.d. Micro-imprese, esonerate dalla redazione della Nota integrativa, non debbono invece rappresentare nulla in termini di modifica nell’applicazione di un determinato principio contabile.

2) I cambiamenti intervenuti nelle stime contabili

La necessità di procedere con il cambiamento delle stime può riguardare l’analisi di alcuni elementi presenti alla data di bilancio, oppure in relazione all’evolversi di eventi futuri che possono in qualche modo influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio.

Considerando che le stime sono procedimenti e metodi in base al quale si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività/passività/costi/ricavi, le relative modifiche rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio e non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili.

Tali cambiamenti di stima:

  • devono essere rilevati nel bilancio dell’esercizio in cui si verifica il cambiamento;
  • devono essere classificati nella corrispondente voce di Conto economico prevista dall’OIC 12;
  • possono avere effetti sul solo esercizio in corso o anche sugli esercizi successivi.

In relazione alla rappresentazione in Nota integrativa, l’art. 2427 nulla prevede nello specifico ma in tal senso il principio contabile OIC 29 prevede comunque la necessità di indicare – qualora la modifica non sia direttamente connessa a normali aggiornamenti di stima – almeno:

  • le ragioni del cambiamento;
  • il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;
  • l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

In relazione alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata nulla viene previsto sulle specifiche informazioni da fornire in relazione ai cambiamenti di stima. 

Infine, relativamente alle società obbligate alla redazione del bilancio per le c.d. Micro-imprese, nulla occorre indicare non avendo le stesso l’obbligo di redazione della Nota integrativa.

3) Correzione di errori

Un errore consiste, per prassi, nella errata o impropria applicazione di un principio contabile in sede di redazione del bilancio d’esercizio. Tra gli errori più comuni possiamo segnalare:

errori matematici

erronea interpretazione di fatti

negligenza nel raccogliere le informazioni disponibili per un corretto trattamento contabile

 

Nella identificazione dell’errore, tale da dover comportare una modifica in sede di redazione del bilancio d’esercizio, bisogna evidenziare l’eventuale “rilevanza” del medesimo intesa come possibilità di influenzare negativamente le decisioni economiche desumibili dalla lettura del bilancio d’esercizio.

In relazione alla rilevazione dell’errore nel bilancio bisogna procedere in relazione ai seguenti casi:

  • la rilevazione dell’errore deve essere fatta nel momento in cui
  • si individua l’errore, e 
  • sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento;
  • la correzione di errori rilevanti commessi in precedenti esercizi deve essere contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. In tale caso bisogna anche procedere con la rideterminazione comparativa dei valori per l’esercizio precedente.

Qualora la società non sia in grado di determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente di un errore rilevante, dovrà procedere nel rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l’esercizio corrente.

In taluni casi specifici un errore commesso nell’esercizio precedente può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio.

In nota integrativa, nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, risulta necessario illustrare:

  • la descrizione dell’errore commesso;
  • l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico interessata;
  • le motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni concesse come in precedenza evidenziato.

In relazione alle società che redigono il bilancio abbreviato, occorre indicare le stesse informazioni come sopra evidenziate per le società obbligate alla redazione del bilancio ordinario.

Invece, per le società che redigono il bilancio per le c.d. Micro-impresenulla deve essere indicato, considerando che sono esonerate dalla redazione della nota integrativa.

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