Lo smart working continuerà dopo la fine dello stato di emergenza ad essere attuato con modalità semplificate fino al 30 giugno 2022. Lo ha previsto il decreto Sostegni ter convertito in legge 25-2022.
Leggi Smart working semplificato proroga al 30 giugno 2022
La novità è stata predisposta sulla base del protocollo in tema di lavoro agile firmato dalle parti sociali il 7 dicembre 2021. ( leggi qui i dettagli Smart working ecco il protocollo nazionale)
Si ricorda che lo smart working ha coinvolto, durante la pandemia fra i 5 e gli 8 milioni di lavoratori ovvero tra il 28% e il 35% della forza lavoro.
Il gruppo di studio istituito dal ministero del lavoro ha evidenziato che dopo avere potuto forzatamente valutare i vantaggi di questa modalità di lavoro quasi meta di questi lavoratori sono disposti a continuare a svolgere la propria attività in modalità agile almeno 1 giorno a settimana.
Vediamo di seguito come sarà lo smart working anche dopo il superamento della fase emergenziale . Si segnala già una novità normativa in arrivo con il decreto legislativo in preparazione approvato dal Governo in tema di conciliazione vita lavoro
Ricordiamo anche alcuni esempi su come le aziende si preparano a gestire lo smart working post emergenza con accordi sindacali.
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1) Smart working: priorità per legge a genitori e caregivers
Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro Orlando prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile dei dipendenti :
- con figli fino a 12 anni di età o
- senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
- ai lavoratori che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ancora ,lo schema di decreto prevede che chi richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione sarà da considerare i ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla.
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2) Esempio 1 - accordo gruppo Leonardo smart working
Anche le aziende mostrano un grande interesse e si moltiplicano gli accordi aziendali stipulati per affrontare il dopo pandemia
E' stato siglato ad esempio da Fim-Cisl, Uilm-Uil e Coordinamento sindacale nazionale di Leonardo One Company, un accordo sperimentale per far diventare lo smart-working una modalità estesa e definitiva, alternativa a al lavoro in azienda, con decorrenza 1 aprile 31 dicembre 2022.
L’accordo si rivolge circa 19.000 i lavoratori e prevede un massimo di 8 giornate di smart-working al mese, estendibili fino a 10 giornate per determinati settori o tipologie di attività, concordate con il proprio responsabile di reparto e del personale. Il trattamento economico resta identico a quello previsto dal contratto nazionale e dagli altri accordi di gruppo
Leggi qui i dettagli sul CCNL: "Contratto metalmeccanici 2021 tabelle retributive"
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3) Esempio 2: accordo smart working nel settore energia
Nel comparto Energia è stato siglato da A2A e organizzazioni sindacali , un progetto di lavoro "ibrido" che tiene conto delle importanti esperienze maturate nell'organizzazione del lavoro durante il periodo della pandemia .
E già stato implementato via sperimentale per oltre 3.300 risorse dal primo febbraio scorso ed e caratterizzato da
flessibilità e dinamismo delle prestazioni,
principi di responsabilità e fiducia.
La programmazione del lavoro agile è organizzata non a giornate alla settimana ma a "quote di tempo" calcolate su base mensile o bimestrale
La quota di lavoro agile sarà differenziata a seconda delle mansioni,
L'accordo richiama l'importanza dei tempi di riposo e disconnessione e prevede due aspetti rilevanti e non comuni:
- un rimborso spese per i costi sostenuti dal lavoratore nello svolgere le proprie attività da remoto e
- il riconoscimento di un buono pasto di valore equivalente a quello ottenibile in presenza.