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GUIDA ACCOMPAGNATA: GUIDARE “PRIMA” DEL FOGLIO ROSA

Guida accompagnata: guidare “prima” del foglio rosa

La guida accompagnata: la disciplina, come funziona, il corso e gli accompagnatori

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Gli ultra 17enni, già titolari di patente A1 o B1, possono iniziare a guidare l’autovettura prima del compimento dei 18 anni di età, purché abbiano svolto almeno 10 ore gi guida in autoscuola, e siano accompagnati da chi abbia i requisiti dettati dalla disciplina che regola la cd. “guida accompagnata”.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

    Decreto del Ministero dei Trasporti n. 213 dell’11 novembre 2011, 

    art. 115 commi dal 1bis al 1 septies del Codice della Strada.

1) Guida accompagnata: come funziona

Le condizioni per richiedere l’autorizzazione alla “guida accompagnata” sono le seguenti:

    aver svolto un minimo di 10 ore di guida pratica in autoscuola, 

    essere titolare di patente A1,  

    aver compiuto i 17 anni di età.

In presenza dei sopraelencati tre requisiti, e in accordo coi genitori o col tutore, il ragazzo può scegliere fino a un massimo di tre accompagnatori per iniziare a guidare le automobili con la loro assistenza, e fino a quando non diventa maggiorenne. Infatti, al compimento dei 18 anni, potrà procedere a richiedere il foglio rosa per conseguire la patente B e solo dopo averla conseguita avrà la possibilità di guidare senza accompagnatori.

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2) Guida accompagnata: l'autorizzazione e la presentazione della domanda

L'autorizzazione consente, a chi ha 17 anni e una patente inferiore alla B (cioè A1 o B1), di esercitarsi nella guida per il conseguimento della patente B, accompagnato da un altro patentato. 

L’iter finalizzato al rilascio dell'autorizzazione risulta così scandito: 

    presentazione dell’istanza a un Ufficio Motorizzazione Civile (UMC);

    frequenza del corso di guida presso un'autoscuola;

    rilascio dell’autorizzazione da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile.

La presentazione della domanda

L’istanza deve essere inoltrata all’Ufficio Motorizzazione Civile, unitamente alla seguente documentazione:

    domanda di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, su apposito modello, sottoscritta dal genitore, ovvero dal tutore del minore, nonché dal minore;

    attestazione di versamento di € 32,00 su c/c 4028;

    attestazione di versamento di € 10,20 su c/c 9001

    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello, comprovante la qualità di genitore, ovvero di tutore e legale rappresentante del minore;

    fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante;

    ove il minore abbia necessità di installare dispositivi di adattamento sull’autoveicolo: certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida.

L'Ufficio, qualora la patente è in corso di validità e non è sospesa, rilascia una ricevuta della domanda che consente l'iscrizione al corso di guida. La medesima ricevuta scade:

    al compimento dei 18 anni

oppure

    alla data di scadenza della patente posseduta dal minore, ove detta data sia anteriore al compimento dei 18 anni e, in questo caso, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato della ricevuta valido fino alla data di validità della patente e, in ogni caso, non oltre il compimento dei 18 anni.

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3) Guida accompagnata: il corso di guida e l'autorizzazione della Motorizzazione

L’aspirante deve frequentare, presso un’autoscuola ovvero un centro di istruzione automobilistica, un corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata di almeno 10 ore di guida effettiva. Durante il corso deve essere compilato il libretto delle lezioni di guida. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica al termine del corso consegna all’aspirante un attestato di frequenza da presentare all'Ufficio Motorizzazione civile.

Presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile deve essere presentata la seguente documentazione:

    attestato di frequenza rilasciato dall'autoscuola;

    parte originale dei fogli del libretto delle lezioni di guida;

    elenco degli accompagnatori designati.

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4) Guida accompagnata: requisiti degli accompagnatori

Nella richiesta di autorizzazione possono essere indicati al massimo 3 accompagnatori, aventi i seguenti requisiti:

    età non superiore a 60 anni: è possibile designare come accompagnatori i titolari di patente che, pur avendo un'età inferiore a 60 anni al momento del rilascio dell'autorizzazione, avranno superato tale età alla scadenza di validità della stessa; in tali casi sarà annotata sull'autorizzazione la data limite ridotta per l'accompagnatore, cioè fino al compimento del sessantesimo anno di età.

    patente:

  • non inferiore alla categoria B;
  • in corso di validità e non sospesa negli ultimi 5 anni;
  • nel caso di patente italiana conseguita da almeno 10 anni;
  • nel caso di patente rilasciata da uno Stato UE o appartenente al SEE (Spazio economico europeo), riconosciuta da non meno di 5 anni.

L’autorizzazione alla guida accompagnata decade in due ipotesi:

    al compimento dei 18 anni, 

oppure

    alla data di scadenza della patente posseduta dal soggetto minorenne, ove tale data risulti anteriore al compimento dei 18 anni e, in tale specifica fattispecie, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato dell'autorizzazione valido fino alla data di validità della patente e in ogni caso non oltre il compimento dei 18 anni.

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