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RUNTS: AVVIATA LA “FASE 2” ISTRUTTORIA. LE REGOLE PER LE ONLUS

RUNTS: avviata la “fase 2” istruttoria. Le regole per le ONLUS

Terminata la trasmigrazione dei dati il RUNTS si dedica alla verifica della loro completezza e correttezza

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Il 21 febbraio 2022 si è conclusa la cd. “fase 1” dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero la “trasmigrazione” alla piattaforma digitale del RUNTS delle ODV e delle APS già precedentemente iscritte nei Registri di settore regionali e delle Province autonome nonchè in quello nazionale delle Aps. 

Il Decreto di avvio del RUNTS concedeva infatti 90 giorni (a partire appunto dalla data di avvio, 23 novembre 2021) per completare la predetta trasmigrazione dei dati.


1) RUNTS: verifica dei dati fino al 20 agosto 2022

Fino al 20 agosto 2022, gli uffici del RUNTS si dedicheranno alla verifica della completezza e correttezza dei richiamati dati trasmessi. 

Qualora emergano delle irregolarità o omissioni, gli uffici competenti comunicheranno direttamente con l’ente tramite il recapito comunicato (PEC o PEO). 

L’elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti è reso disponibile sul portale del RUNTS. 

Il procedimento è sospeso, fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti, per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull’elenco online predetto.

L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS, che viene direttamente comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente. Inoltre, ne viene data notizia sul portale del RUNTS, in un’apposita lista dedicata agli enti non iscritti.

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all’iscrizione, l’ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all’ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. 

L’omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta giorni è causa di mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS. 

Qualora, invece, l’Ufficio competente del RUNTS accerti la presenza di motivi ostativi all’iscrizione nella sezione del RUNTS delle APS o in quella delle ODV, ma la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione in altra sezione del Registro stesso, ne dà comunicazione all’ente, individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà di ottenere l’iscrizione nella diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni.

2) RUNTS: l'adeguamento degli statuti

In riferimento agli Statuti, si ricorda che con D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) il termine ultimo per il loro adeguamento alle disposizioni inderogabili del Codice di Terzo settore, è stato fissato al 31 maggio 2022 e si applica esclusivamente alle ODV, alle APS e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri/anagrafe. 

Questo comporta che, se l’Ufficio del RUNTS riscontri irregolarità sul contenuto degli statuti medesimi, comunicherà all’ente l’obbligo di adeguamento alle disposizioni del CTS, comunque, entro 60 giorni; le modifiche potranno avvenire in assemblea ordinaria, se effettuate entro il 31 maggio 2002.

Alla fine dell’istruttoria, nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l’ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento è comunicato all’ente interessato. 

Analogamente, se al completamento della “fase 2” (istruttoria) non sia stato comunicato all’ente nessun provvedimento espresso di diniego, vale il principio del “silenzio assenso” e l’ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati. 

Occorre inoltre specificare che, fino al perfezionamento dell’iscrizione o all’emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.


3) RUNTS : gli adempimenti richiesti alle Onlus

In riferimento alle Onlus, i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, fino al giorno antecedente il 23 novembre 2021, andranno comunicati al RUNTS dall’Agenzia delle Entrate con specifiche modalità e tempistiche concordate a livello ministeriale. In particolare, tali dati concernono, per ciascun ente, (almeno) il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale. 

L’elenco degli enti sarà poi pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale e trasmesso poi in Gazzetta Ufficiale. 

Si segnala che, ad oggi, non è stato ancora emanato il provvedimento che disciplina tempistiche e modalità di tali adempimenti, le Onlus devono quindi attendere che l’Agenzia delle Entrate renda pubblico l’elenco delle Onlus iscritte al 22 novembre 2021.

In punto di procedura, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, ciascuna Onlus presenta, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta del predetto elenco e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea in merito alla normativa fiscale del Codice di Terzo settore (ex articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul portale del RUNTS, apposita domanda in cui indica la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta. Ne consegue che, la qualifica di ETS si intenderà comunque acquisita, in caso di esito positivo dell’istruttoria, a decorrere dall’inizio del predetto periodo di imposta. 

Inoltre, l’ente deve allegare: 

  • copia dell’atto costitutivo, 
  • copia dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice 
  • copia degli ultimi due bilanci approvati.

Qualora l’atto costitutivo non sia reperibile presso l’ente interessato, va depositata apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76, DPR 455/2000.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti all’anagrafe delle ONLUS sono tenuti ad allegare in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli elementi di cui al comma 1 dell’articolo 14 D.M. n. 106/2020.

 L’ente (ex Onlus) che consegue l’iscrizione nel RUNTS viene cancellato dall’Anagrafe unica delle Onlus, ma si evidenzia come tale cancellazione non integri un’ipotesi di scioglimento dell’ente con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio. Di contro, in caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione, questo comporta l’obbligo di devolvere il patrimonio come stabilito dall’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997. 

Fonte immagine: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
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