Con Circolare n 5/e del 25 febbraio 2022 pubblicata in data 28.02 le Entrate trattano le principali novità in materia di IVA contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” c.d. decreto fiscale 2022.
In particolare la circolare si occupa di chiarire aspetti su:
- operazioni nei confronti di organismi dell’Unione europea per rispondere alla pandemia di COVID-19 (articolo 5, commi 15-bis e 15-ter);
- operazioni effettuate da enti associativi (articolo 5, commi da 15-quater a 15- sexies);
- servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori (articolo 5-septies)
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1) Decreto Fiscale: non imponibilità delle operazioni covid verso organismi UE
Il Decreto Fiscale (DL n 146/2021) prevede che:
- non sono imponibili ai fini Iva
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021,
- nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19.
La Circolare n.5/E sottolinea la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari.
È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 e in particolare:
- per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 146/2021)
- i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata.
L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
2) Decreto Fiscale: operazioni effettuate da enti associativi
La circolare n. 5/E illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati.
Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventino operazioni esenti dall’imposta.
Inoltre, per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.
3) Decreto Fiscale: imponibilità servizi di trasporto internazionale di beni e subvettori
La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.
L’articolo 5-septies del decreto fiscale, introdotto in sede di conversione in legge dello stesso decreto, al comma 1, ha modificato l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo allo stesso articolo un terzo comma, in base al quale: «Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma»
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-septies stabilisce che: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16».
In base alla disposizione citata, «Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; […] 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 6923; i servizi relativi alle operazioni doganali»