Con la circolare 29 del 21 febbraio 2022 l'Inps fornisce lle istruzioni amministrative e operative sulla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con dettaglio in particolare delle modalità di gestione dei flussi Uniemens.
Va ricordato che il Fondo è operativo dalla data di nomina del comitato amministratore, avvenuta con decreto ministeriale del 20 maggio 2021 e avendo le domande di integrazione salariale una scadenza massima di 15 giorni, gli assegni di integrazione salariale potranno essere riconosciuti per gli eventi verificatisi a partire dal 5 maggio 2021
Il contributo associativo è dovuto invece sin dalla data di marzo 2020 data di pubblicazione del decreto ministeriale che ha riconosciuto l'accordo istitutivo tra le parti, firmato ad ottobre 2017
La circolare precisa che essendo l’accordo istitutivo del Fondo stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) come già chiarito nella circolare n. 77 del 26 maggio 2021, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell’obbligo contributivo, non sono più destinatari della disciplina del FIS
Le autorizzazioni già concesse per i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla legge 178/2020 e dal Dl 41/2021 restano valide, mentre devono essere rivolte al Fondo le richieste successive alla pubblicazione del messaggio 3240/2021,datato 28 settembre 2021.
Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni fornite dalla circolare.
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1) Passaggio da FIS a Fondo attività professionali
A seguito del passaggio dal FIS l'istituto precisa che :
- i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” restano inalterati
- devono invece essere essere presentate al Fondo le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3240/2021 ovvero a partire dal 28 settembre 2021
Per quanto riguarda i datori di lavoro iscritti al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali . In questo caso non saranno più soggetti ai Fondi territoriali a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige restano acquisiti
Con le circolari n. 77/2021 e n. 16/2022 sono state fornite indicazioni per l’individuazione dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
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2) Assegno integrazione salariale , causali, a chi spetta , l'importo e la durata
Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di
- sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori,
- situazioni temporanee di mercato
- processi di riorganizzazione aziendale,
- crisi aziendale e
- contratto di solidarietà,
(le causali previste dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria)
Al’assegno di integrazione salariale sono ammessi :
- tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto e i lavoratori a domicilio, ed esclusi i dirigenti
- dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
Necessaria una anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda.
L’assegno di integrazione salariale del fondo è parti al trattamento di integrazione salariale INPS (’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate). Per il 2022 il massimale è pari a 1.222,51 euro.
Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di
- dodici mesi in un biennio mobile e
- 24 mesi in un quinquennio mobile
Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti e limitatamente alle causali di
- riorganizzazione aziendale,
- crisi aziendale e
- contratti di solidarietà
è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.
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3) Domande e pagamento diretto per le prestazioni del Fondo
La circolare ricorda che la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata :
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e
- non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
- esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’Istituto
Le istruzioni operative sono state fornite con il messaggio n. 3240/2021
Va sottolineato che l'autorizzazione viene notificata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è sempre disponibile nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale.
L'istituto ricorda che il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
- dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva
ll pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.
4) Codici evento e codici causale per il flusso UniEmens
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” inserendo la matricola aziendale.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. Riportiamo di seguito i codici evento e i codici causale
Codice | Descrizione |
AIO | Assegno di integrazione salariale |
AIS | Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà |
Codice | Descrizione |
A104 | ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale - attività professionali |
A105 | ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà - attività professionali |
Codice | Descrizione |
L009 | Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali |
L012 | Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali |
Nella circolare sono forniti tutti i dettagli di compilazione del flusso Uniemens.
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