La conversione in legge del “Decreto Energia”[1]- d.l. 17/22 pubblicato in Gazzetta il 28 aprile 2022 n. 98 - (ri)propone la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate ex art 5 della L. n. 448/2001[2].
La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.
Di fatto il riferito regime consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR[3].
Per il 2022 è pertanto confermata alla data del 1° gennaio 2022 la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili)[4].
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1) Le partecipazioni rientranti nella rivalutazione delle quote
Ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili[5]:
- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Requisito del possesso e perfezionamento dell'opzione
Per avvalersi della rivalutazione per il 2022, la partecipazione non quotata, deve essere detenuta al 1.1.2022. Per perfezionare il regime agevolato in argomento, occorrerà che entro il 15 novembre 2022 (originariamente era stato previsto il 15 giugno):
- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o dei terreni;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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2) Gli aspetti fiscali della proroga
La proroga attesa prevedrebbe l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 14% rispetto a quella dell’11% che era in vigore per la precedente riapertura dei termini dell’agevolazione. In altri termini, sarebbe prevista l’applicazione dell’imposta pari:
- al 14% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate);
- al 14% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili);
È fondamentale ricordare che l'aliquota del 14% si applica sull'intero valore di perizia e la rivalutazione, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate, produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell'intera imposta sostitutiva[6] ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata[7]. Il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo sarebbe previsto a partire dal 15 novembre 2022[8].
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3) Gli effetti della rivalutazione
Rispetto al momento di determinazione della rivalutazione di partecipazioni già rivalutate nel 2021, qualora il valore di mercato risulti inferiore a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente, non occorre procedere alla rideterminazione del costo.
La vendita della partecipazione ad un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
Al riguardo si ricorda che l'art 5 comma 6 della L. 448/2001 dispone che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammette il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto. Inoltre l’Agenzia delle Entrate nella recente circolare del 22 gennaio 2021, n.1, ha affermato che se il contribuente effettua una nuova perizia dei beni detenuti al 1° gennaio 2021, può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta la sostitutiva eventualmente già versata per precedenti procedure di rideterminazione effettuate per gli stessi beni.
In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata in passato, entro la data del versamento del tributo dovuto per l’ultima rivalutazione o della relativa prima rata. L’importo del rimborso non può comunque essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata. Sotto il profilo fiscale l’aumento di aliquota sicuramente risulta penalizzante.
Tuttavia, la riapertura dei termini di rivalutazione di partecipazioni e terreni, asset del bilancio, rende contendibili le PMI per potere rimanere sul mercato. La data di riferimento al 1° gennaio 2022, ha il vantaggio di consentire l’utilizzo del bilancio di esercizio senza dover predisporre un infrannuale.
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4) I vantaggi nell’ambito di un’operazione di riassetto organizzativo e l’effetto di riallineamento dei valori di bilancio
La riapertura dei termini di rivalutazione delle partecipazioni consente di sterilizzare la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede delle cessioni delle stessa (altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR).
La norma consente di fatto di assume quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.
Si può affermare dunque, che lo scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire una legittima ottimizzazione del carico fiscale riducendo la tassazione sulla plusvalenza da cessione quote. Sotto tale profilo, la norma potrebbe dare impulso ad operazioni di riorganizzazione societaria in ambito familiare a favore del passaggio generazionale[9] dei figli sui genitori. E’ possibile infatti ipotizzare un’operazione in cui i soci preesistenti (i genitori) decidano di rivalutare tutte o parte delle loro quote di partecipazione dell’azienda di famiglia sotto forma di SRL in previsione di cessione delle stesse quote ai figli. I figli potrebbero valutare la convenienza di costituire una nuova SRL che andrebbe ad acquistare a titolo oneroso le quote cedute dai genitori sia attraverso le proprie finanze che facendo ricorso al finanziamento.
L’operazione può rappresentare un momento di riorganizzazione societaria con la costituzione di una società holding, sotto quella operativa, che detiene le partecipazioni sfruttando tutta una serie di vantaggi anche di holding/trading successivamente, e che sfrutterà il vantaggio fiscale sulla tassazione della plusvalenza da cessione quote.
La rivalutazione delle partecipazioni, come in generale degli asset di bilancio, costituisce una valida leva strategica per l’allineamento dei valori di bilancio alle effettive dimensioni aziendali a favore della continuità aziendale. I soggetti sindaco o revisore incaricati al controllo contabile:
- dovranno accertarsi innanzitutto che la partecipazione oggetto di rivalutazione rientri nel novero dei beni rivalutabili, e che, il valore di scrizione in bilancio, non si attesti a valori superiori a quello d’uso effettivamente attribuibile al bene con riguardo al valore di mercato, nonché con riferimento alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani od esteri[10];
- dovranno vigilare sull’informativa in nota integrativa e sul rispetto dei contenuti previsti dai principi contabili nazionali[11].
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5) Note
[1] Cfr. Titolo IV, art. 30 “riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.
[2] Si ricorda che, l'agevolazione in argomento era stata prorogata per le partecipazioni possedute all'1.1.2021 e si poteva perfezionare attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% entro il 15.11.2021 (art. 14 co. 4-bis del DL 73/2021 convertito e L. 178/2020).
[4] Si veda Sanna S. “Nel Decreto energia proroga per la rivalutazione delle partecipazioni” , Eutekne, Fisco, 19 febbraio 2022.
[5] Al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 2) afferma che "deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati".
Si veda altresì le recenti circolari dell’ Agenzia delle Entrate del: 22.1.2021 n. 1 e del 23.12.2020 n. 32.
[6] In caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà.
[7] Nel caso di versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15 giugno 2022[7], resta invariata la percentuale degli interessi applicabili nella misura del 3% annuo sulle rate successive alla prima da corrispondere contestualmente alle rate in scadenza. Per il versamento dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere confermato l’utilizzo del codice tributo 8055.
[8] Si ricorda che, la circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2011 ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto: 1- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata; 2- oppure, per il pagamento rateale, della prima rata. Questa impostazione trova conferma anche nella sentenza della Cassazione 12 marzo 2018 n. 5981.
[9] Cfr Peta M., Il passaggio generazionale d’impresa nelle operazioni di riorganizzazione, in Rivista di notariato, n. 6/2021
[10] Al riguardo si veda Peta M. , “La rivalutazione degli asset d’impresa ed il controllo del sindaco – revisore, Fisco e Tasse, la Revisione Legale, 22 marzo 2021, La rivalutazione degli asset d’impresa ed il controllo del sindaco-revisore - La Revisione Legale
[11] Cfr. OIC, Documento interpretativo 5, aprile 2019