Il 27 gennaio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto – Legge 27 gennaio 2022 n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“.
Ecco le principali misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica per le imprese, riguardanti in particolare gli oneri di sistema, i costi della componente energetica e gli impianti rinnovabili.
1) Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022
Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sono annullati gli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nella delibera 31 gennaio 2022 35/2022/R/eel ha recepito quanto indicato nel Decreto Sostegni definendo l’azzeramento delle componenti per il primo trimestre 2022 .
2) Credito d’imposta al 20% a favore delle imprese energivore
Viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto di imposte e di eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 (tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa), un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e nemmeno della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetti i medesimi costi purché tale cumulo non superi l’importo del costo sostenuto .
3) . Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è previsto un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia elettrica.
In particolare tale meccanismo riguarderà:
a) l’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal Conto Energia, non dipendente dai prezzi di mercato;
b) l’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. al fine di applicare il sistema di compensazione calcola la differenza tra due valori:
a) il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrata alla data di esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT;
b) il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.
Se il valore ottenuto dalla differenza è positivo viene erogato dal GSE al produttore, mentre se negativo, il GSE lo conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente .