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LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2022

Liquidazioni periodiche IVA 2022

LIPE 2022: novità, scadenze e istruzioni per la compilazione delle comunicazioni IVA trimestrali. Ultimo aggiornamento 31 agosto 2022

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Il 31 agosto 2022 sono state aggiornate le istruzioni e le specifiche tecniche relative al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche. (Leggi anche Scadenza comunicazione LIPE 2° trimestre 2022 al 30 settembre)

Nella sezione delle istruzioni relativa alle “Modalità e ai termini di presentazione” è stata recepita la nuova scadenza prevista per l’invio dei dati delle liquidazioni del secondo trimestre, fissata al 30 settembre anziché al 16 settembre (novità introdotta dalla DL semplificazioni).

Inoltre, a seguito della proroga della sospensione dei versamenti IVA disposta a favore di taluni enti sportivi si procede ad aggiornare viste le ricadute sulla compilazione della casella “Eventi eccezionali”, presente nel rigo VP1 del modello. La casella deve essere compilata con l’indicazione del codice “2” da parte:

  • delle federazioni sportive nazionali, 
  • degli enti di promozione sportiva 

delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 novembre 2022.
Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini per i versamenti IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022

Ricordiamo inoltre che precedentemente l'Agenzia delle Entrate aveva aggiornato in data 10 febbraio 2022 le istruzioni delle comunicazioni periodiche IVA trimestrali e il relativo software di compilazione e controllo, al fine di accogliere la sospensione dei versamenti a favore del settore dello sport[1] prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

Prosegue anche per il 2022 la sperimentazione della precompilata IVA, le cui regole tecniche sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’8 luglio 2021. Si segnala l’estensione a partire dal 1° gennaio 2022 delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali anche ai soggetti che adottano il regime IVA per cassa.

SCARICA QUI IL MODELLO per la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

1) LIPE 2022: soggetti interessati

Devono obbligatoriamente trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA[2], a prescindere dalla natura giuridica. Tale adempimento è rivolto pertanto anche agli enti pubblici che svolgono attività commerciale.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad es. i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) ovvero non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA, sempre che, nel corso dell’anno, non siano venute meno le condizioni di esonero.

L’obbligo di invio della Comunicazione viene meno in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). 

Tale obbligo però sussiste, nel caso in cui risulti necessario dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ti potrebbe interessare il foglio di calcolo Modello IVA 2022 (Excel in Cloud)

2) LIPE 2022: modalità e termini di trasmissione

Il modello della Comunicazione deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato[3] (ad es. un commercialista).

Le scadenze per l’invio della Comunicazione sono identiche per i soggetti trimestrali e mensili. 

La Comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La Comunicazione relativa al quarto trimestre potrà essere inviata autonomamente entro l’ultimo giorno di febbraio, oppure insieme alla dichiarazione IVA entro la medesima data.[4] 

Da ricordare pertanto la prossima scadenza del 28 febbraio 2022 relativa alla liquidazione periodica IVA del quarto trimestre 2021.

Anche quest’anno gli appuntamenti rimangono sempre quattro, in particolare i termini di trasmissione delle Comunicazioni relative al 2022 sono:

  • I trimestre 2022 (gennaio, febbraio, marzo): 31.05.2022;
  • II trimestre 2022 (aprile, maggio, giugno): 16.09.2022 (spostata al 30 settembre)
  • III trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre): 30.11.2022;
  • IV trimestre 2022 (ottobre, novembre, dicembre): 28.02.2023.

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Nel caso in cui vengano presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Ti potrebbe interessare il foglio di calcolo Modello IVA 2022 (Excel in Cloud)

3) LIPE 2022: Istruzioni per la compilazione

Come segnalato in premessa l'ultimo aggiornamento delle istruzioni è datato 31 agosto 2022.

Riepilogo delle istruzioni

Per ogni liquidazione deve essere compilato un apposito modulo, pertanto i soggetti mensili presenteranno tre moduli a ogni scadenza mentre i soggetti trimestrali presenteranno solamente un modulo.

Il modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Il modello si compone delle seguenti parti:

  • frontespizio, composto di due facciate;
  • modulo composto dal quadro VP.

Nel frontespizio vanno riportati i dati identificativi del contribuente, dell’impegno alla presentazione e l’anno d’imposta.

Nel quadro VP, vanno riportati tutti i dati relativi alla liquidazione periodica, in particolare:

  • Rigo VP1 - il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione, colonne 1 e 2;
  • Rigo VP2 - ammontare complessivo (al netto dell’IVA) delle operazioni attive;
  • Rigo VP3 - ammontare complessivo (al netto dell’IVA) delle operazioni passive;
  • Rigo VP4 - ammontare IVA a debito;
  • Rigo VP5 - ammontare IVA a credito;
  • Rigo VP6 - ammontare IVA dovuta o a credito;
  • Rigo VP7 - debito del periodo precedente non superiore ad Euro 25,82;
  • Rigo VP8 - credito IVA derivante dal periodo precedente;
  • Rigo VP9 - credito IVA anno precedente;
  • Rigo VP10 - versamenti IVA auto UE;
  • Rigo VP11 - crediti d’imposta utilizzati nel periodo d’imposta;
  • Rigo VP12 – interessi dovuti per liquidazioni trimestrali pari all’1%;
  • Rigo VP13 – acconto IVA dovuto; la casella “Metodo” va compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA (1 = storico, 2= previsionale, 3= effettivo, 4 = soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera);
  • Rigo VP14 – IVA da versare o a credito. 
  • Ti potrebbe interessare il foglio di calcolo Modello IVA 2022 (Excel in Cloud)

4) LIPE 2022: le sanzioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000[5]

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ai termini per l’invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati[6].

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso[7] per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

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5) NOTE

[1] Art. 1, comma 923, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n.234

[2] Art. 21-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. del 30 luglio 2010,

n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. del 1° dicembre 2016, n. 225

[3] Art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 

[5] Art. 11, c. 2-ter del D.Lgs. 472/97

[6] Art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

[7] Risoluzione n. 104/E del 28.07.2017 e Art. 13 del D.Lgs n. 472/97

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